24.301 · Iniziativa cantonale · 2024-02-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Wortlaut
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,
visto l’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999;
visto l’articolo 115 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale;
visto l’articolo 156 della legge del 13 dicembre 1985 concernente il regolamento del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,
considerato
- che la metà dei Paesi dell’OCSE prevede un congedo di maternità o un congedo parentale di almeno 43 settimane, per una media di 53 settimane, mentre la Svizzera non offre alcun congedo (di paternità o parentale) legale e remunerato in aggiunta al congedo di maternità;
- che la grande maggioranza dei padri desidera essere più presente a fianco della madre e del loro bambino, e che ciò è necessario per garantire un’assistenza di qualità al bambino;
- che il congedo parentale permette di meglio conciliare vita familiare e vita professionale e crea condizioni migliori affinché i genitori possano suddividersi in modo più equo la cura dei figli, le incombenze domestiche e il lavoro retribuito;
- che numerosi studi dimostrano che il congedo parentale non nuoce all’economia, tutt’altro;
- che il Codice delle obbligazioni, che disciplina il diritto al congedo nell’ambito dei contratti di lavoro di diritto privato, si limita ad accordare al padre il congedo usualmente previsto in caso di nascita di un figlio, la cui durata non è stabilita e che talvolta si riduce, all’atto pratico, a un solo e unico giorno;
- che la Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF) raccomanda l’istituzione di un congedo parentale di 38 settimane;
- che le Camere federali si rifiutano di entrare in materia sull’introduzione di un congedo parentale, che respingono l’iniziativa federale, depositata nel luglio 2017, che propone un congedo di paternità di quattro settimane e a cui vogliono contrapporre un controprogetto indiretto ancor meno favorevole;
- che Ginevra ha svolto un ruolo precursore, introducendo un congedo di maternità coperto dalle indennità di perdita di guadagno e che ciò è stato di esempio e ha funto da traino per perseguire questo obiettivo a livello federale;
- che il diritto federale non concede attualmente ai Cantoni alcun margine di manovra per introdurre a livello cantonale un periodo di congedo per i padri a seguito della nascita di un figlio, né un’indennità di perdita di guadagno durante tale congedo,
chiede all’Assemblea federale di istituire un congedo parentale.
Begründung
La Svizzera è in ritardo per quanto riguarda il congedo parentale e il congedo di paternità. La metà dei Paesi dell’OCSE prevede infatti un congedo di maternità o un congedo parentale di almeno 43 settimane, per una media di 53 settimane, mentre la Svizzera non offre alcun congedo (di paternità o parentale) legale e remunerato in aggiunta al congedo di maternità. Nel rapporto sul congedo parentale, pubblicato dal Consiglio federale nel 2013, si spiega che «la direttiva 2010/18/UE [dell’Unione europea] prevede un diritto individuale a un congedo parentale di almeno quattro mesi, accordato ai lavoratori di ambo i sessi per la nascita o l’adozione di un figlio, affinché possano averne cura fino a una determinata età, non superiore a otto anni.
( ... ) La direttiva non esige che il congedo parentale sia remunerato. Gli Stati membri disciplinano la questione a livello nazionale, ma devono tenere conto del fatto che il reddito percepito durante il congedo parentale e il livello di tale reddito sono tra i fattori presi in considerazione dai genitori quando decidono di prendere tale congedo».
Oggi la grande maggioranza dei padri desidera essere più presente a fianco della madre e del bambino nel periodo successivo alla sua nascita.
Ciò è d’altronde necessario per garantire un’assistenza di qualità al bambino, per imparare ad accudirlo e per creare un sano e solido legame affettivo. Questo investimento nel periodo successivo alla nascita è determinante per instaurare una condivisione a lungo termine delle incombenze familiari. Rinunciare a uno dei due impieghi, o perlomeno ridurre il tasso di occupazione di uno dei due genitori - di solito la madre - alla nascita di un figlio, è oggi una scelta assai frequente. In Svizzera, fra i padri attivi «l’89,1 per cento lavora a tempo pieno, l’8 per cento a tempo parziale. Il 2,9 per cento dei padri che vivono in coppia non esercita alcuna attività lucrativa». Fra le madri attive, «il 13,8 per cento lavora a tempo pieno, il 61,2 per cento a tempo parziale ( ... ). Un quarto delle madri che vivono in coppia non esercita alcuna attività lucrativa». «Quanto più aumenta l’età dei figli, tanto maggiore è la presenza delle madri nel mercato del lavoro: la percentuale di madri che non esercitano alcuna attività lucrativa diminuisce, il tasso di occupazione delle madri che lavorano a tempo parziale aumenta, così come la percentuale di donne che lavorano a tempo pieno. ( ... ) Per quanto riguarda i padri che esercitano un’attività lucrativa, non è possibile stabilire alcun rapporto fra l’attività professionale e l’età dei figli». Il congedo parentale consentirebbe di superare più facilmente il periodo della prima infanzia del figlio e, di conseguenza, permetterebbe ai genitori di rimanere attivi professionalmente o di evitare di diminuire il loro tasso di occupazione. Permetterebbe insomma di meglio conciliare vita familiare e vita professionale e di suddividere in modo più equo la cura dei figli, le incombenze domestiche e il lavoro retribuito.
Nello studio intitolato «Connaissances scientifiquement fondées sur les effets du congé maternité, du congé parental et du congé paternité», pubblicato nel 2017 dalla Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF), si rileva come numerose ricerche dimostrino che il congedo parentale non nuoce all’economia, tutt’altro. Esso permette alle donne di rimanere più a lungo attive professionalmente senza che debbano rinunciare ad avere figli e contribuisce a combattere la penuria di manodopera qualificata. Le imprese osservano un aumento della motivazione e della produttività, cui fa riscontro una diminuzione della fluttuazione della manodopera. La COFF calcola che «dal punto di vista economico, un aumento anche solo dell’1 per cento del tasso di occupazione femminile genererebbe un gettito fiscale sufficiente a compensare un congedo parentale completamente pagato della durata di 18-20 settimane».
Il rapporto del Consiglio federale rileva che «per l’OCSE, le misure per la conciliabilità tra vita familiare e vita professionale sono necessarie soprattutto perché agevolano l’integrazione delle donne nel mercato del lavoro, contribuendo in tal modo alla crescita economica. Migliorare la situazione delle donne nel mercato del lavoro è essenziale per garantire una crescita economica futura forte, duratura ed equilibrata. Secondo l’OCSE, il potenziale più grande non ancora sfruttato è quello delle madri. ( ... ) Il lavoro a tempo parziale permette loro di conciliare più facilmente la vita familiare con l’attività professionale, ma d’altro canto ostacola le loro possibilità nel mercato del lavoro per quanto riguarda l’assunzione, il salario, la formazione continua e le promozioni. Per queste ragioni, l’OCSE ritiene essenziale che le donne non abbandonino il loro posto di lavoro dopo la nascita di un figlio e che non riducano, o riducano solo temporaneamente, il loro tasso di occupazione dopo il congedo. Per l’OCSE, l’introduzione nella legge di un congedo parentale è una misura fra le altre per raggiungere questo obiettivo».
Il Codice delle obbligazioni, che disciplina il diritto al congedo nell’ambito dei contratti di lavoro di diritto privato, si limita in caso di nascita di un figlio ad accordare al padre il congedo usuale, la cui durata non è peraltro specificata. All’atto pratico può trattarsi anche di un solo e unico giorno, qualora un contratto collettivo di lavoro o un'altra norma vincolante non imponga un numero minimo di giorni. Questa situazione non tiene conto delle esigenze attuali delle famiglie e crea una situazione di forte disuguaglianza fra i dipendenti del settore pubblico (p. es. lo Stato di Ginevra prevede 10 giorni, la Città di Ginevra 4 settimane), coloro che sono tutelati da un contratto collettivo di lavoro, che stabilisce una durata molto variabile da caso a caso, e coloro che sono soggetti alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.
A conclusione delle sue ricerche sulla situazione internazionale relativa alla durata e alle ripercussioni del congedo parentale, la COFF ha raccomandato l'istituzione in Svizzera di un congedo parentale di 38 settimane. Dal canto loro, le Camere federali si rifiutano di entrare in materia sull’introduzione di un congedo parentale e respingono l’iniziativa federale, depositata nel luglio 2017, che propone un congedo di paternità di quattro settimane. A questa iniziativa vogliono contrapporre un controprogetto indiretto ancor meno favorevole.
Ci vorrà dunque ancora molto tempo prima che in Svizzera venga istituito un congedo parentale. A Ginevra invece, qualora si confermassero gli intendimenti espressi dai partiti in occasione delle ultime elezioni cantonali, potrebbe esserci una maggioranza favorevole all’introduzione di un tale congedo.
Purtroppo, il diritto federale non consente attualmente ai Cantoni di istituire un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di congedo parentale, né di istituire un congedo parentale per i dipendenti del settore privato. «L'introduzione di un congedo di paternità o di un congedo parentale per le persone il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto privato è di esclusiva competenza della Confederazione. A tal fine, è necessaria una modifica del CO o eventualmente della legge sul lavoro (LL).
I Cantoni non hanno la competenza di legiferare in materia di congedi e di vacanze per i rapporti di lavoro di diritto privato. Non possono decidere di concedere un congedo supplementare riservato ai soli padri o ai genitori.
Soltanto una riserva in favore del diritto privato cantonale, da prevedere nella forma di un’esplicita disposizione iscritta nel CO, che autorizzi i Cantoni a prescrivere un congedo di paternità o un congedo parentale consentirebbe ai Cantoni di intervenire in questo settore attraverso norme di diritto privato (art. 5 cpv. 1 CC)». Per quanto riguarda l’istituzione di una nuova assicurazione cantonale, la situazione giuridica è più favorevole ai Cantoni, anche se la questione è oggetto di pareri controversi. «A priori, non vi è alcun ostacolo costituzionale che si frapponga al finanziamento di un congedo di paternità o di un congedo parentale attraverso contributi paritetici istituiti da una normativa cantonale. Ciò solleva tuttavia alcuni problemi di natura giuridica. Infatti, in assenza di una disposizione nel CO che riconosca il diritto a un congedo di paternità o a un congedo parentale, il dipendente di un Cantone ove vigesse un tale regime di contributi paritetici non sarebbe certo di ottenere effettivamente il congedo da lui richiesto. Infatti, il datore di lavoro non sarebbe tenuto in alcun modo a concedergli il congedo, a meno che non fosse obbligato a farlo in virtù di un CCL o di un contratto individuale di lavoro. Gli assicurati (= i dipendenti) e i datori di lavoro verserebbero quindi un contributo certo per una prestazione incerta».
Se le Camere federali accordassero ai Cantoni la possibilità di istituire un congedo, Ginevra e altri Cantoni potrebbero svolgere un ruolo precursore, come fu il caso per il congedo di maternità. Questo passo è senz’altro necessario, sia per una questione di fondo sia per migliorare la percezione negativa che si ha in Svizzera del congedo parentale.