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24.3015 · Interpellanza · 2024-02-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L’ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI) fissa gli emolumenti richiesti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione nonché di diverse convenzioni internazionali. In particolare, l’articolo 8 dell’ordinanza fissa le tariffe massime degli emolumenti cantonali per atti quali i permessi di dimora e di domicilio, la sostituzione e la proroga del libretto per stranieri o anche altri permessi. Nella situazione attuale alcuni Cantoni hanno le mani legate: da molti anni hanno fissato i loro emolumenti all’importo massimo autorizzato dall’ordinanza. Deplorano quindi una discrepanza tra l’aumento dei loro oneri e la stagnazione delle entrate. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:1. Il Consiglio federale ritiene attualmente adeguate le tariffe massime degli emolumenti cantonali relativi a permessi del diritto in materia di stranieri? Quando sono stati aggiornati per l’ultima volta e in che misura?2. In genere, l’importo degli emolumenti fissati dalla legislazione federale tende a restare stabile o evolve nel corso del tempo?3. Gli emolumenti attualmente riscossi coprono i costi corrispondenti? Se non è in grado di rispondere in maniera precisa alla domanda, il Consiglio federale può avanzare una stima?4. Le convenzioni internazionali menzionate nell’articolo 1 OEmol-LStrI impediscono di adeguare o aumentare le tariffe massime degli emolumenti cantonali, o forniscono un quadro in cui farlo?5. Il Consiglio federale è disposto a proporre un aumento di queste tariffe massime? In caso negativo, perché? In caso affermativo, come?

Stellungnahme des Bundesrates

1. - 3. Il Consiglio federale ritiene che gli emolumenti cantonali massimi relativi alle autorizzazioni previste dal diritto in materia di stranieri siano adeguati e coprano i costi. Di norma gli emolumenti previsti dall’ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI; RS 142.209) sono composti da un emolumento di base, emolumenti supplementari in funzione del bisogno e una tassa di cancelleria. Le tariffe degli emolumenti sono fissate in base ai principi della copertura dei costi (il prodotto totale degli emolumenti non supera l’importo totale dei costi dell’unità amministrativa in questione) e dell’equivalenza (l’importo dell’emolumento deve in ogni caso corrispondere alla prestazione fornita). Se la tariffa non è fissata, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato per la prestazione da fornire (art. 4 OEmol-LStrI). A seconda del tipo di richiesta (rilascio, proroga dell’autorizzazione) e della prestazione fornita dall’autorità (esame, rilevamento di dati), le tariffe massime degli emolumenti cantonali oscillano attualmente tra 15 e 95 franchi (art. 8 OEmol-LStrI). Per ogni prestazione è fissata una tariffa. Nel 2011 sono state introdotte nuove tariffe massime degli emolumenti cantonali per il rilascio e la produzione delle carte di soggiorno biometriche e non biometriche (art. 8 cpv. 2 OEmol-LStrI). Nel novembre 2019 sono state adeguate le tariffe per il rilevamento e la registrazione dei dati per le carte di soggiorno non biometriche (art. 8 cpv. 3 OEmol-LStrI). Nel 2021, un gruppo di lavoro che riunisce rappresentanti dell’Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) e della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha esaminato l’opportunità di semplificare il catalogo di emolumenti della OEmol-LStrI, che i Cantoni ritenevano troppo complesso da mettere in pratica. In tale occasione, i Cantoni non hanno criticato le tariffe massime degli emolumenti. I lavori non sono stati portati avanti poiché l’attuale sistema presenta più vantaggi che svantaggi. 4. Gli accordi internazionali menzionati nell’articolo 1 OEmol-LStrI definiscono il quadro per la fissazione degli emolumenti per le prestazioni fornite ai cittadini degli Stati ai quali si applicano questi accordi. Pertanto, per il rilascio di una carta di soggiorno a cittadini UE, le autorità svizzere possono esigere soltanto un importo non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini svizzeri (art. 2 par. 3 Allegato I ALC). 5. Per il momento, il Consiglio federale non intende aumentare le attuali tariffe massime. Il sistema esistente tiene conto in ugual misura della molteplicità delle fattispecie e delle prestazioni fornite dall’autorità. È considerato trasparente ed equo. Gli emolumenti corrispondono peraltro all’attuale livello dei costi.