24.3017 · Interpellanza · 2024-02-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Lo scorso 18 gennaio, a Ginevra è stata organizzata una serata jazz a cui potevano partecipare «soltanto donne e persone LGBTQIA+». Gli «uomini diadici cisessuali eterosessuali» non erano ammessi alla serata, che beneficiava, a quanto pare, di sussidi pubblici. Questo tipo di eventi, esempio di una deriva wokista, non è inedito. Ad esempio, la sala concerti friburghese Fri-Son, che il 15 dicembre 2022 aveva ospitato – scusate se è poco – il ricevimento in onore del Presidente della Confederazione, poco tempo dopo (il 9 febbraio 2023) ha organizzato una serata vietata agli «uomini cisessuali»; potevano parteciparvi soltanto le donne e le persone della comunità LGBT. È una questione seria. Eventi pubblici sono vietati a una determinata categoria della popolazione in funzione del loro sesso e del loro orientamento sessuale. Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguente: Il Consiglio federale ritiene che l’organizzazione di serate di questo tipo, vietate a determinati uomini in funzione del loro orientamento sessuale, sia conforme alle disposizioni costituzionali sul divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.)?L’organizzazione di serate di questo tipo sottostà all’articolo 261bis CP, che vieta l’incitamento alla discriminazione nei confronti di una persona per il suo orientamento sessuale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) vieta la discriminazione nello svolgimento di compiti statali e obbliga lo Stato a proteggere le persone dalla discriminazione con misure giuridiche, politiche e di altro tipo. I privati non sono direttamente obbligati a rispettare i diritti fondamentali. In linea di massima questo vale anche per i beneficiari di sussidi che non svolgono compiti statali (art. 35 cpv. 2 Cost.). I rapporti giuridici tra privati sono retti dal principio della libertà contrattuale. Il divieto costituzionale della discriminazione esplica un effetto indiretto sulle relazioni tra privati nei casi previsti dal legislatore. Ad esempio, la libertà contrattuale è in parte limitata nel settore della protezione della personalità sancita dal diritto privato e nella norma penale anti-discriminazione di cui all’articolo 261bis del Codice penale (CP; RS 311.0; si veda la risposta alla domanda 2). Finora il Tribunale federale non ha chiarito in maniera definitiva se il divieto della discriminazione protegge anzitutto i gruppi discriminati, storicamente o attualmente, come le donne o le persone LGBTQ, oppure se si tratta di un divieto generale di operare una discriminazione a causa di una determinata caratteristica. Secondo la sua giurisprudenza, il legame con una determinata caratteristica non è assolutamente inammissibile: se si fonda su motivi oggettivi qualificati, una disparità di trattamento può essere giustificata. Può ad esempio essere ammesso promuovere in maniera proporzionata gruppi svantaggiati di persone. Non compete al Consiglio federale giudicare la costituzionalità o la legalità di determinati eventi o del loro finanziamento nei Cantoni e nei Comuni. Spetta ai tribunali competenti valutare la legalità delle manifestazioni citate nell’interpellanza. 2. A tenore dell’articolo 261bis capoverso 5 CP, è punibile chiunque rifiuta a una persona o a un gruppo di persone un servizio destinato al pubblico in particolare per il loro orientamento sessuale. La discriminazione consiste in una disparità di trattamento fondata sul criterio dell’orientamento sessuale, senza giustificazione oggettiva, per impedire agli interessati di esercitare i loro diritti umani oppure per limitarne od ostacolarne l’esercizio. Per essere punibile, il comportamento dell’autore deve essere dettato dall’intenzione di ledere la dignità personale degli interessati a causa del loro orientamento sessuale. Occorre in certo qual modo trattare queste persone come esseri umani di seconda categoria a cui non si riconoscono i medesimi diritti riconosciuti agli altri. Non vi è discriminazione se la disparità di trattamento si fonda su motivi oggettivi, ha uno scopo legittimo e risulta proporzionata. Pertanto, l’esclusione di un gruppo di persone non per lederne la dignità, bensì per offrire un quadro sicuro a un altro gruppo non costituisce di per sé un atto punibile ai sensi dell’articolo 261bis capoverso 5 CP. Spetta ai tribunali stabilire se nella fattispecie sono realizzati gli elementi costitutivi del reato. Il Consiglio federale non può dunque pronunciarsi in merito alla punibilità degli organizzatori degli eventi citati nell’interpellanza.