24.3019 · Interpellanza · 2024-02-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Sabato 17 febbraio 2024 il Comune di Villars-sur-Glâne (FR) è stato teatro di tensioni tra due importanti gruppi di cittadini eritrei: uno (formato da un’ottantina di persone) a quanto pare favorevole al regime al potere e l’altro (composto da circa 200 persone) contrario, che manifestava contro il primo gruppo. Queste manifestazioni non autorizzate hanno richiesto il dispiegamento di un importante dispositivo di polizia. Questi scontri hanno scioccato la popolazione e chiaramente turbato l’ordine pubblico.
Alla luce di questo evento, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti: È a conoscenza dello scontro tra gruppi eritrei avvenuto il 17 febbraio 2024 a Villars-sur-Glâne (FR)?Che cosa può fare la Confederazione per evitare che gruppi di persone di uno stesso Paese si affrontino in Svizzera e importino i loro conflitti nel nostro Paese?Sembra che, in questo scontro, una parte sostenesse il regime al potere. Come è possibile che pur organizzando manifestazioni a sostegno del regime al potere queste persone possano ottenere l’asilo in Svizzera?Quando sono presi in carico dalle autorità, i richiedenti l’asilo sono informati che non devono ricreare in Svizzera le tensioni presenti nei loro Paesi?La partecipazione a questo tipo di manifestazioni tra cittadini di un medesimo Paese per motivi politici, senza autorizzazione e turbando l’ordine pubblico, è considerata al momento di concedere o rifiutare un permesso d’asilo?I cittadini eritrei che hanno partecipato a questa manifestazione provenivano dal centro federale della Guglera? In caso affermativo, la Confederazione indennizza il Cantone di Friburgo per queste spese straordinarie di sicurezza?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ha appreso la notizia degli scontri del 17 febbraio 2024 dal comunicato stampa della polizia cantonale di Friburgo. Visto che la salvaguardia dell’ordine pubblico compete alla polizia cantonale, non vi era motivo di coinvolgere le autorità federali. 2. I violenti scontri in seno alla diaspora eritrea costituiscono una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici, che rientrano anzitutto nella competenza delle autorità cantonali. In questo ambito, i provvedimenti delle autorità federali sono sussidiari e vanno considerati un sostegno alle misure cantonali. In seguito alle violenze del 2 settembre 2023, il Comitato ristretto Sicurezza della Confederazione aveva elaborato, in collaborazione con servizi cantonali, un catalogo di possibili misure federali e cantonali nei settori della migrazione e della sicurezza. Alcune di queste misure, in particolare quelle concernenti il settore della migrazione, sono state attuate immediatamente (p. es. la verifica dello statuto di soggiorno delle persone coinvolte e la valutazione caso per caso della possibilità di revocare la qualità di rifugiato, l’asilo o il permesso di dimora). Per le persone implicate in atti potenzialmente reprensibili le misure saranno esaminate individualmente non appena la SEM avrà ricevuto dalle competenti autorità cantonali i risultati delle indagini in corso e degli eventuali procedimenti penali. Le autorità federali possono anche emanare divieti d’entrata o espulsioni nei confronti delle persone di origine eritrea considerate indesiderate.3. Come già rilevato dal Consiglio federale nella sua risposta del 18 novembre 2023 alla domanda 23.7489 Steinemann «Pourquoi la Suisse n’aurait-elle pas reconnu comme réfugiés des soutiens du régime érythréen?», il Consiglio federale non contesta che tra gli eritrei in Svizzera vi possano essere anche sostenitori del Presidente eritreo (ad esempio persone entrate in Svizzera prima dell’indipendenza eritrea, nel 1993). Se si tratta di richiedenti l’asilo, la SEM è per legge obbligata a esaminare con cura ogni domanda d’asilo. Se nel caso concreto giunge alla conclusione che un richiedente l’asilo proveniente dall’Eritrea non adempie la qualità di rifugiato (ad esempio perché sostiene il regime eritreo e pertanto non deve temere alcuna persecuzione) e non sussistono ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, la domanda d’asilo è respinta conformemente alla legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) ed è ordinata l’esecuzione dell’allontanamento. Se a posteriori dovessero risultare indizi secondo cui una persona ha ottenuto l’asilo o la qualità di rifugiato facendo dichiarazioni false o dissimulando fatti essenziali, la SEM esamina il dossier e all’occorrenza avvia una procedura di revoca. I criteri per il disconoscimento della qualità di rifugiato e la revoca dell’asilo sono disciplinati in maniera esaustiva nella legge sull’asilo (art. 63 LAsi).4. Non appena giungono nei centri federali d’asilo (CFA), i richiedenti l’asilo sono informati in merito alle principali regole vigenti in Svizzera e nei CFA. Sono in particolare resi attenti al fatto che devono comportarsi in maniera rispettosa e che non è tollerato alcun comportamento aggressivo o violento.5. Conformemente all’articolo 53 LAsi, non è concesso asilo ai rifugiati che ne sembrano indegni per aver commesso atti riprensibili, hanno attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la compromettono oppure nei confronti dei quali è stata ordinata l’espulsione. La SEM esamina questi criteri nel caso concreto sulla base dei documenti di cui dispone.6. La SEM non dispone di informazioni su dove siano ospitate o risiedano le persone che hanno partecipato alla manifestazione a Villars-sur-Glâne. Nel caso concreto spetta alla polizia cantonale di Friburgo determinare il luogo di residenza. La sicurezza al di fuori dei CFA rientra in linea di massima nella competenza cantonale. La Confederazione versa ai Cantoni in cui sono ubicati i CFA un contributo forfettario che copre tutte le spese di sicurezza rimborsabili (art. 91 cpv. 2ter LAsi). Non è previsto un contributo supplementare.