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24.302 · Iniziativa cantonale · 2024-02-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e sugli articoli 37 capoverso 1 lettera e nonché 76 capoverso 1 lettera g della Costituzione del Cantone di Soletta dell’8 giugno 1986, visto il messaggio e il progetto del Consiglio di Stato del 14 novembre 2023 (RRB n. 2023/1867), il Gran Consiglio del Cantone di Soletta decide:

L’Assemblea federale è invitata a dare seguito alla seguente iniziativa cantonale.

L’Assemblea federale è esortata a modificare la legge sulla pianificazione del territorio e/o la legge sulla protezione dell’ambiente in modo tale che per i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente a livello sovracantonale, si debba condurre una procedura del piano direttore cantonale se lo richiede un Cantone limitrofo.

Begründung

Secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), già oggi i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente necessitano di una base nel piano direttore. L’interpretazione di questa disposizione è in gran parte lasciata ai Cantoni. Secondo un rapporto pubblicato nel 2020 dal titolo «Le traitement des grands projets dans les plans directeurs cantonaux au sens de l’article 8 alinéa 2 LAT [Trattare i grandi progetti nei piani direttori cantonali conformemente all’articolo 8 capoverso 2 LPT, disponibile solo in tedesco e francese]», le differenze osservabili tra i Cantoni in termini di competenze, il modo in cui i progetti sono integrati nei processi politici e tecnico-amministrativi e il modo in cui viene concepita la pianificazione danno ovviamente origine a differenze nella forma e nel contenuto dei piani regolatori. La legge federale sulla pianificazione del territorio stabilisce certamente determinati contenuti minimi. Tuttavia, i Cantoni sono liberi di decidere quali temi includere nel piano direttore e quanto nel dettaglio. Questo può portare Cantoni di dimensioni diverse o con sistemi di pianificazione diversi (ad es. piani direttori regionali) a interpretare in modo assai diverso il valore soglia in caso di progetti paragonabili.

Ad esempio, il Cantone di Soletta definisce come grandi generatori di traffico (GGT) gli impianti che generano un traffico giornaliero medio di 1500 movimenti di autovetture (intensità di traffico pubblico) oppure 400 movimenti di autocarri e furgoni (intensità di traffico merci). Il vicino Cantone di Berna, invece, non fa distinzioni tra i tipi di veicoli e, conformemente all’articolo 91a della sua ordinanza del 2 ottobre 1996 sulle costruzioni (Bauverordnung, BauV), definisce come GGT gli impianti che presentano 2000 e più movimenti giornalieri, prevedendo inoltre un loro inserimento nel piano direttore cantonale solo a partire da 5000 movimenti. Dopo questo confronto esemplificativo occorre menzionare che l’impiego dei piani direttori varia alquanto da Cantone a Cantone. Le notevoli differenze possono essere ricondotte alla struttura federalistica dei livelli dello Stato e al diverso metro di valutazione dell’intensità del traffico adottato dai singoli Cantoni. Tali differenze si scontrano con i loro limiti quando i progetti superano i confini cantonali dando luogo a una serie di difficoltà.

Nel caso di progetti logistici che, ad esempio, non sono realizzati nelle immediate vicinanze di strade nazionali il traffico generato da una struttura di questo tipo tocca spesso altri Cantoni e Comuni. Alle autorità interessate spesso non rimane che adire le vie legali, anche se le ripercussioni sono assai significative.

Per questo motivo, da un punto di vista dei committenti i Cantoni in cui sono previsti progetti di questo tipo devono garantire che i Cantoni limitrofi interessati da tali progetti abbiano la possibilità di effettuare una propria ponderazione degli interessi in una procedura del piano direttore cantonale separata. Dovrebbe altresì esistere la possibilità di un’unica procedura del piano direttore congiunta. In ogni caso, deve essere applicato il valore soglia più basso in vigore nei Cantoni limitrofi interessati. In caso di controversia andrebbe presa una decisione nel quadro della procedura di approvazione del piano direttore della Confederazione.

Il Cantone di Soletta, con la sua posizione centrale lungo i principali assi di transito nazionali, la sua struttura territoriale parcellizzata e la sua stretta interdipendenza, è particolarmente toccato da progetti di altri Cantoni senza che possa esercitare su di essi un’influenza significativa. Questo vale non solo per i progetti logistici, ma anche, ad esempio, per gli impianti eolici per la produzione di energia rinnovabile o per i grandi centri commerciali o le grandi strutture per il tempo libero. L’adeguamento è nell’interesse di tutti i Cantoni, in modo che del proprio territorio non possano decidere altri Cantoni. Questi requisiti concreti per la pianificazione oltre i confini cantonali devono essere sanciti nella legge federale sulla pianificazione del territorio e/o nella legge federale sulla protezione dell’ambiente.