Lexipedia

Riduzione delle indennità versate ai membri parlamentari per assenze volontarie quali interruzione dell'attività e vacanze a partire da 14 giorni

24.3054 · Mozione · 2024-02-28

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

L'Ufficio è incaricato di adeguare l'articolo 12 dell'ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentariin modo che ogni assenza volontaria, come un'interruzione dell'attività o vacanze a partire da 14 giorni, comporti una riduzione del reddito e delle indennità annui.

Begründung

Recentemente è stato reso noto il caso di un deputato che si è concesso una pausa di 2 mesi a spese dei contribuenti. Tutti i parlamentari dovrebbero poterlo fare, ma a condizione che non siano i contribuenti a pagare. Il regolamento deve quindi essere modificato in modo che anche il reddito e le indennità annui siano adeguati anche per assenze più brevi a partire da 14 giorni.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Un’indennità annua fissa è stata introdotta nel 1968 a livello di legge per indennizzare i lavori preparatori svolti dai parlamentari. Già nel 1972, l’articolo 8 capoverso 2 del decreto federale del 28 giugno 1972 concernente la legge sulle indennità parlamentari prevedeva che l’annualità sarebbe stata ridotta adeguatamente «se il parlamentare non ha partecipato ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a motivi di salute.» L’attuale articolo 12 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina in modo analogo un’eventuale riduzione: «Le retribuzioni e le indennità sono adeguatamente ridotte se il parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio».

Conformemente all’articolo 2 della legge sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.21), la retribuzione annua corrisposta per la preparazione dei lavori parlamentari ammonta attualmente a 26 000 franchi, mentre l’indennità annua a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall’adempimento del mandato parlamentare ammonta a 33 000 franchi (art. 3a LI). La retribuzione annua e l’indennità annua sono versate ai parlamentari in forma forfettaria. Esse non li indennizzano per la loro partecipazione alle sedute: a tale scopo vengono infatti utilizzate le diarie. Finora non è mai successo che un parlamentare sia stato volontariamente assente per un trimestre o più, e che per questa ragione la retribuzione e l’indennità annue siano state ridotte.

L’autore della mozione sembra misconoscere le peculiarità del nostro parlamento di milizia: ai deputati è infatti data facoltà di decidere in che modo organizzare la propria attività parlamentare e stabilire in che misura ciò richieda la loro presenza a Berna. L’Ufficio ritiene che non sia compito dell’Assemblea federale o della Delegazione amministrativa controllare le assenze dei parlamentari al di fuori del tempo in cui si svolgono le sessioni e le sedute. Inoltre, non è chiaro quali assenze sarebbero contemplate nel disciplinamento.

L’Ufficio ritiene inoltre che una riduzione delle indennità per assenze a partire da 14 giorni sia inattuabile nella pratica. Le assenze di tre settimane, ad esempio, non sono rare soprattutto nei mesi estivi, periodo in cui le commissioni non si riuniscono. Tutti i parlamentari sarebbero tenuti a comunicare e a giustificare sistematicamente le loro assenze. Il calcolo delle riduzioni e il conseguente decurtamento degli importi forfettari comporterebbero un elevato onere amministrativo e sarebbero in contrasto con l’idea che sta alla base di questi forfait.

Proposta dell’Ufficio del 3 maggio 2024

Per tutte queste ragioni, l’Ufficio propone di respingere la mozione. Una minoranza (Büchel Roland, Aeschi Thomas, Page, Thalmann-Bieri) propone di accoglierla.