24.3056 · Mozione · 2024-02-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare l’articolo 3 della legge sull’asilo (LAsi) con un capoverso 5 dal tenore seguente:
Non sono rifugiati le persone transitate attraverso uno Stato sicuro nel quale hanno o avrebbero potuto depositare una domanda d'asilo.
Begründung
Molti richiedenti l’asilo attraversano diversi Stati sicuri prima di depositare la loro domanda, il che corrisponde alla definizione di migrazione secondaria. Spesso questa scelta è motivata soprattutto da aspetti economici e dalla volontà di stabilirsi in un Paese dove rifarsi una vita meno dura che nel Paese d'origine. Non rappresenta quindi più un’ultima possibilità di garantirsi la sopravvivenza.
L’adeguamento proposto fornirà alla Svizzera maggiori strumenti per risolvere questo problema mettendo fine alla prassi degli Stati che, violando i loro obblighi internazionali, ignorano i migranti in transito e non li registrano per non essere considerati come Paese di prima accoglienza. In tal modo la Svizzera ridurrebbe ulteriormente la sua attrattiva, dovuta all'attuale lacuna legislativa, per numerose persone provenienti da Paesi dove regna la miseria.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La definizione di rifugiato include soltanto le persone effettivamente perseguitate. In linea di massima, per ottenere la protezione non possono essere fatti valere altri motivi, ad esempio economici (cfr. art. 31a cpv. 3 della legge sull’asilo, LAsi; RS 142.31). Inoltre, il sistema Dublino e le altre regole sullo Stato terzo già previste nella LAsi non consentono di scegliere liberamente il Paese in cui chiedere asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. a-f LAsi). Queste disposizioni contribuiscono a limitare la migrazione secondaria.
Se l’interessato ha un legame più stretto con uno Stato terzo che con la Svizzera, spetta a questo Paese esaminare le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato. In questo caso, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) emana una decisione di non entrata nel merito sulla domanda d’asilo. Se la persona può ritornare in uno Stato terzo sicuro o nel quale aveva soggiornato precedentemente (art. 31a cpv. 1 lett. a e c LAsi), partire alla volta di uno Stato terzo (Dublino) cui compete l’esecuzione della procedura d’asilo e di allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto o nel quale vivono sue persone di riferimento (art. 31a cpv. 1 lett. d e e LAsi), la SEM non esamina le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato (ossia la persecuzione o il timore di persecuzione nel Paese d’origine). Dispone l’allontanamento dell’interessato verso uno Stato terzo che garantisce la sua ammissione e rispetta il principio di non respingimento, che è presunto per gli Stati terzi sicuri (cfr. art. 31a cpv. 2 LAsi).
Di conseguenza, la Svizzera già esamina la competenza dei Paesi in cui avevano in precedenza soggiornato i richiedenti l’asilo. La migrazione secondaria irregolare è riconducibile anche alla diseguale ripartizione delle domande d’asilo in Europa, che mette sotto forte pressione le strutture di alcuni Paesi europei.
In Svizzera il riconoscimento di una persona come rifugiato è retto dalla LAsi e dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (qui di seguito Convenzione; RS 0.142.30). La definizione di rifugiato nella legge sull’asilo (art. 3 LAsi) si fonda sulla Convenzione, le cui disposizioni costituiscono standard minimi a tal riguardo.
Secondo la Convenzione, è considerato rifugiato chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato (cfr. art. 1 lett. A Convenzione). Oltre a definire il termine di rifugiato, la Convenzione disciplina in maniera esaustiva l’esclusione dalla qualità di rifugiato (cfr. art. 1 lett. F Convenzione). Né la definizione di rifugiato né i motivi di esclusione sanciti nella Convenzione prevedono che le persone transitate attraverso uno Stato sicuro possano essere escluse dallo statuto di rifugiato. Di conseguenza, la richiesta avanzata nella presente mozione non è compatibile con le prescrizioni della Convenzione e quindi con gli impegni internazionali della Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.