24.3059 · Mozione · 2024-02-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare provvedimenti per scambiare e confrontare tutti i dati rilevanti dei migranti illegali riguardanti lo status di soggiorno, il luogo di domicilio, lo stato assicurativo, i premi pagati, le riduzioni di premi, nonché le prestazioni assicurative di casse malati, AVS, AI e altre assicurazioni sociali.
Per combattere e laddove possibile impedire in maniera duratura la presenza di migranti illegali in Svizzera, occorre rendere sistematico lo scambio di dati tra Cantoni, Comuni, autorità sociali, casse malati, AVS, AI e altre assicurazioni sociali per quanto riguarda queste persone.
Begründung
Secondo varie stime e fonti, in Svizzera soggiornano illegalmente fino a 100 000 persone, chiamate anche con il blando eufemismo di «sans-papiers». Per ridurre l'attrattiva della Svizzera per i migranti illegali è importante che questi vengano individuati ed espulsi mediante uno scambio sistematico dei dati.Secondo il rapporto del Consiglio federale che analizza la problematica dei sans-papiers, stilato in adempimento del postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 12 aprile (18.3381), attualmente soprattutto le assicurazioni e le casse malati non sono in grado di indicare lo status di soggiorno dei migranti illegali.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo parere dell’11 agosto 2021 relativo alla mozione 21.3492 del Gruppo dell’Unione democratica di Centro «Misure contro la migrazione illegale (8/9). Rendere sistematico lo scambio di dati in caso di migranti illegali», il Consiglio federale aveva già respinto misure identiche a quelle proposte nella presente mozione rinviando al suo rapporto del 21 dicembre 2020 in adempimento del postulato 18.3381 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale «Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers». Queste considerazioni restano valide. Il Consiglio nazionale ha seguito la proposta dell’Esecutivo e il 16 marzo 2023 ha respinto la mozione 21.3492 con 133 voti contro 53. L’articolo 33 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) prevede che le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi. Deroghe a questo principio sono tuttavia previste nelle diverse leggi che determinano la portata della comunicazione dei dati nei confronti di terzi. Le leggi sulle assicurazioni sociali prevedono anche una comunicazione di dati nel quadro della lotta contro il lavoro nero da parte delle autorità incaricate della loro applicazione, in particolare le casse di compensazione AVS, gli uffici AI e le autorità in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Questa comunicazione si fonda sulla legge contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) e avviene tramite il pertinente organo di controllo se le autorità constatano indizi in tal senso nel quadro delle loro attività correnti o direttamente tra le autorità coinvolte (art. 11 e 12 LLN). Le casse di compensazione AVS, gli uffici AI e le autorità in materia di assicurazione contro la disoccupazione devono comunicare alle autorità migratorie i risultati dei loro controlli se i contributi alle assicurazioni sociali non sono stati versati e sussistono indizi che nell'ambito dell'esercizio di un'attività lucrativa sia stato disatteso il diritto in materia di stranieri (art. 12 cpv. 2 LLN). La normativa attuale permette di garantire la protezione dei dati e di evitare che i sans-papiers rinuncino ad affiliarsi alle assicurazioni sociali. Se i sans-papiers non fossero assicurati, i costi, in particolare nel settore della sanità, sarebbero a carico dei Cantoni e dei Comuni, responsabili in materia di soccorso d'emergenza. Un obbligo di comunicazione alle autorità migratorie è previsto per i tribunali penali e civili nonché i ministeri pubblici (cfr. art. 97 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20] e art. 82 e segg. dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Siccome in genere i sans-papiers non si annunciano alle autorità per timore di essere scoperti, il Consiglio federale ritiene che una comunicazione sistematica dei dati tra gli organi incaricati di applicare le leggi sulle assicurazioni sociali o il diritto degli stranieri non esplicherebbe effetti all’atto pratico.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.