Consentire l'esportazione di psichedelici per la ricerca internazionale e l'applicazione terapeutica
24.3072 · Mozione · 2024-02-29
Dipartimento dell'interno
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’articolo 8 capoverso 5 della legge sugli stupefacenti (LStup), affinché le autorizzazioni eccezionali per gli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 non siano rilasciate soltanto per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio, ma anche per l’esportazione.
Begründung
In Svizzera alcuni stupefacenti vietati come gli psichedelici (allucinogeni) sono oggetto di ricerca e sviluppo in quanto potenziali medicamenti e trovano anche già impiego in ambito medico. L’applicazione ha luogo nel quadro di studi clinici, la maggior parte dei quali è svolta in cliniche universitarie dopo l’adempimento di tutti i requisiti normativi. In questi studi i preparati non sono destinati al consumo ricreativo, ma alla ricerca farmaceutica per i pazienti che non rispondono più alle terapie standard. La ricerca e l’applicazione di psichedelici hanno acquisito importanza. Lo sviluppo di medicamenti è oneroso e in molti casi richiede una cooperazione a livello internazionale. In questo ambito la Svizzera ricopre un ruolo di pioniere, dispone di solide conoscenze ed è un partner ricercato ai fini della cooperazione. Pertanto è importante che i prodotti fabbricati in Svizzera secondo standard elevati possano essere esportati in modo da poter essere impiegati anche da altri ricercatori all’estero. Una cooperazione internazionale è opportuna dal punto di vista scientifico, ma non solo. Con le loro conoscenze, le aziende in Svizzera sono nettamente in testa anche sul piano economico e la collaborazione consentirebbe loro di ampliare le proprie competenze nel contesto internazionale. Una cooperazione internazionale è però difficile da mettere in atto, poiché le sostanze impiegate in progetti autorizzati all’estero non possono essere esportate se la legge non prevede la possibilità di rilasciare un’autorizzazione eccezionale a tal fine. Sebbene l’articolo 8 capoverso 5 LStup prevede eccezioni per cui gli psichedelici, che restano sostanze vietate, possono essere comunque impiegati, questa disposizione derogatoria menziona soltanto l’importazione di stupefacenti vietati all’estero, ma non l’esportazione. Questo dovrebbe essere corretto per tutte le sostanze vietate di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 3. La rinuncia alla possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’esportazione di sostanze vietate è da ricondursi a motivi storici. Si intendeva infatti evitare che venissero sollevate critiche da parte dei Paesi limitrofi. Alla luce degli sviluppi internazionali, questa limitazione non ha più ragione di essere.
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.