Necessità di intervenire sull'emissione di polveri fini dagli impianti di riscaldamento a legna e in merito alla prevenzione sanitaria riferita alle polveri fini
24.3088 · Interpellanza · 2024-03-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel 2021, gli impianti di riscaldamento a legna (di piccole e grandi dimensioni, con potenza superiore a 70 kW) in Svizzera hanno emesso circa 1600 tonnellate di particolato fine PM2.5. Si tratta del 28 per cento delle emissioni totali (a titolo di confronto: il traffico veicolare ha contribuito al 24% delle emissioni). Gli impianti di riscaldamento a legna hanno contribuito con circa 1700 tonnellate di particolato fine PM10 (12% delle emissioni totali; traffico: 32%). Tuttavia, la quota degli impianti alimentati a legna rispetto alla produzione totale di calore è stata solo dell’11 per cento circa. Queste cifre risultano dalle modellizzazioni dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), pubblicate nel numero 4/2023 della rivista specializzata Oekoskop dei Medici per l'ambiente (MpA).
Le polveri fini mettono a rischio la salute. Scatenano reazioni acute delle mucose di naso, gola e vie respiratorie. Le malattie polmonari preesistenti si aggravano. Nelle aree particolarmente esposte aumentano le emergenze e la mortalità per malattie respiratorie, cardiovascolari e circolatorie. Vi sono anche indicazioni di un aumento dell’incidenza della demenza e del cancro ai polmoni. Questo è uno dei motivi per cui l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e, più recentemente, la Commissione federale per l’igiene dell’aria (CFIAR) raccomandano di abbassare i valori limite di immissione per le polveri fini.
Il Consiglio federale come valuta i dati dell’UFAM relativi alle emissioni di particolato fine (PM2.5 e PM10) degli impianti di riscaldamento a legna di piccole e grandi dimensioni (con oltre 70 kW di potenza)?
Il Consiglio federale condivide l’opinione che le emissioni di polveri fini degli impianti a combustione a legna di grandi e piccole dimensioni siano elevate rispetto alla loro potenza termica?
Quali misure intende adottare il Consiglio federale per limitare queste emissioni?
Il Consiglio federale è disposto a introdurre l’obbligo dei separatori di polveri per gli impianti di piccole dimensioni (con una potenza inferiore a 70 kW)?
Il Consiglio federale è disposto a riconsiderare il programma di promozione degli impianti di riscaldamento a legna per motivi di prevenzione (principio di precauzione)?
Entro quando (al più tardi) il Consiglio federale intende introdurre nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) valori limite di immissione per PM2.5 e PM10, come raccomandato dall’OMS e, più recentemente, dalla CFIAR?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 2) Le cifre menzionate sono tratte dall'inventario svizzero delle emissioni di inquinanti atmosferici, presentato nel 2023 nel quadro della Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (UNECE), e sono aggiornate. Considerata la potenza termica, gli impianti di riscaldamento a legna provocano emissioni di polveri fini superiori rispetto ad altri sistemi di riscaldamento che utilizzano combustibili non rinnovabili, come per esempio gli impianti di riscaldamento a olio o a gas. A impianti di riscaldamento a legna di dimensioni maggiori corrispondono concentrazioni d'emissione di polveri fini minori. Questi impianti devono rispettare valori limite più severi ed essere dotati di un sistema di separazione delle polveri che deve presentare una disponibilità elevata secondo l'ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1). 3) L'ultima modifica dell'OIAt relativa alle prescrizioni per gli impianti di riscaldamento a legna effettuata dal Consiglio federale risale al 2018. Per gli impianti di piccole dimensioni con una prestazione termica fino a 70 kW sono stati introdotti valori limite per le polveri fini e sono stati inaspriti i valori limite per il monossido di carbonio. Al contempo sono state emanate prescrizioni per il controllo degli impianti a combustione con misurazioni periodiche delle emissioni delle caldaie a legna. Tali caldaie devono essere munite di un accumulatore di calore per prevenire frequenti accensioni e spegnimenti degli impianti durante l'utilizzo. Dalla revisione della OIAt del 2018, per gli impianti di dimensioni maggiori con una prestazione termica superiore a 70 kW è prescritto un sistema di separazione delle polveri. I valori limite per queste categorie di impianti sono stati adeguati allo stato della tecnica già nel 2012. L'attuazione di queste norme contribuisce a una riduzione delle emissioni di polveri fini. 4) La revisione della OIAt del 2018 non prevedeva l'obbligo di un sistema di separazione delle polveri. Le misure di riduzione delle emissioni previste nell'OIAt si basano principalmente sui valori limite d'emissione e non prescrivono l'impiego di una determinata tecnologia. Considerate le disposizioni di cui alla legge sulla protezione dell'ambiente, lo stato della tecnica relativo ai limiti d'emissione nell'OIAt è sottoposto a verifica periodica. In questo contesto sono determinanti le misure di riduzione delle emissioni per gli impianti di riscaldamento a legna rese possibili dallo sviluppo tecnico. 5) Nel suo parere relativo al postulato CAPTE-N 24.3005 «Ottimizzare l’utilizzo della risorsa energetica legno», il Consiglio federale ha già spiegato che, se il postulato venisse accolto, sarà altresì elaborato un rapporto complementare che illustrerà come l’utilizzo dell’energia da legno possa essere adattato alla situazione delle risorse, nei limiti degli strumenti di promozione disponibili. In questo contesto, è possibile verificare gli strumenti di promozione anche per quanto riguarda i loro effetti sulla qualità dell'aria. Va tenuto in considerazione che gli impianti di riscaldamento a legna, non utilizzando combustibili fossili, contribuiscono alla protezione del clima. 6) Attualmente il DATEC sta verificando le raccomandazioni della Commissione federale d'igiene dell'aria (CFIAR), analizzando anche gli sviluppi attesi delle emissioni di inquinanti atmosferici e della qualità dell'aria, la necessità di intervento e gli effetti economici di possibili misure. Verranno incluse possibili sinergie con altri ambiti politici, in particolare con gli obiettivi ambientali di cui alla legge sul clima e sull'innovazione. Un'eventuale modifica dell'OIAt verrebbe eseguita secondo la procedura ordinaria con i tempi che ne conseguono.