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24.3116 · Interpellanza · 2024-03-07

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Come giudica il Consiglio federale la possibilità del condono in relazione alle richieste di restituzione secondo l’articolo 16a capoverso 1 LPC?

Il 7 marzo 2024 è stata respinta la mozione della CSSS-N 23.4327 «Revocare l’obbligo di restituzione da parte degli eredi conformemente all’articolo 16a LPC». In quella data, in occasione del dibattito sull’oggetto in questione in Consiglio nazionale, la consigliera federale competente non è stata in grado di rispondere alla domanda della consigliera nazionale Martina Bircher se la possibilità del condono sussista anche per le richieste di restituzione secondo l’articolo 16a capoverso 1 LPC. Dopotutto, l’articolo 25 capoverso 1 LPGA accorda il diritto di presentare una domanda di condono se l’assicurato che ha riscosso indebitamente prestazioni era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Al fine di garantire l’equità nei singoli casi questa possibilità dovrebbe sussistere a maggior ragione in caso di prestazioni riscosse legittimamente, qualora la restituzione mettesse in gravi difficoltà gli eredi interessati. E la buona fede dei beneficiari di PC è comunque data, poiché hanno riscosso legittimamente le prestazioni.

Stellungnahme des Bundesrates

Di norma ogni assicurato che ha riscosso indebitamente prestazioni deve restituirle. L’articolo 25 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) prevede un’eccezione a questa regola: la restituzione può essere condonata se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Nell’ambito delle prestazioni complementari il condono della restituzione viene esaminato d’ufficio conformemente all’articolo 20 capoverso 3 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30). Il diritto dell’assicuratore di chiedere la restituzione si estingue al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Il termine di prescrizione può essere più lungo, se il credito deriva da un atto punibile secondo il diritto penale. Queste regole non sono applicabili all’obbligo di restituzione degli eredi dei beneficiari di prestazioni complementari previsto all’articolo 16a LPC. Le prestazioni oggetto della richiesta di restituzione sono prestazioni cui l’assicurato aveva diritto e che sono state riscosse legalmente quando era in vita. Non si tratta pertanto di prestazioni indebitamente riscosse. In tal caso la disposizione dell’articolo 25 LPGA concernente il condono della restituzione non è dunque applicabile. Inoltre, non è per definizione possibile invocare una situazione di grave difficoltà finanziaria, poiché l’obbligo di restituzione degli eredi sussiste soltanto se il valore della successione supera l’importo di 40 000 franchi. Oltretutto, se desiderano sottrarsi all’obbligo di restituzione gli eredi hanno sempre la possibilità di rifiutare la successione.