24.3124 · Interpellanza · 2024-03-11
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Con l’ultima revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) la competenza relativa alle sirene fisse è stata trasferita all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). In precedenza, e sulla base dell’ordinanza sull’allerta, l’allarme e la rete radio nazionale di sicurezza (OARS), tale competenza spettava ai Cantoni (art. 17 OARS). Con la nuova legislazione i Cantoni, insieme alla Confederazione, sono ancora responsabili dell’allerta agli organi competenti e del lancio dell’allarme alla popolazione (art 16 LPPC). In virtù dell’art. 99 cpv. 1 LPPC (disposizioni transitorie), i Cantoni garantiranno la manutenzione e la prontezza d’impiego delle sirene per quattro anni al massimo dall’entrata in vigore della revisione della LPPC (art. 9 cpv. 2 LPPC). A tal fine la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità annua pari a 400 franchi al massimo per sirena. Questo periodo transitorio si concluderà il 31 dicembre 2024. Nell’ambito della revisione della LPPC, in un allegato alla lettera per i membri delle CPS-N del 21 gennaio 2019, il presidente della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) ha sottolineato che l’indennità versata ai Cantoni per coprire i costi relativi alle sirene deve essere definita nel messaggio. Nella stessa lettera ha inoltre chiesto alla Confederazione di illustrare dettagliatamente lo sgravio dei Cantoni nell’ambito dell’approntamento delle sirene. Fino ad oggi questo non è ancora accaduto. Con uno scritto del 5 febbraio 2024, la CG MPP ha informato la presidente della Confederazione che dal 1° gennaio 2025 i Cantoni non saranno più responsabili delle sirene. La pianificazione dell’attuazione ha inoltre dimostrato che lo svolgimento dei compiti da parte della Confederazione non è sensato e che mancano le conoscenze e il personale specializzati necessari. L’UFPP ha tentato anticipatamente di trovare una soluzione insieme ai Cantoni. Questa prevedeva un’indennità a favore dei Cantoni pari a 450 franchi a sirena e per anno. Poiché la competenza per le sirene resterebbe alla Confederazione, la CG MPP ritiene che i Cantoni debbano essere compensati in modo da coprire i costi per tutti i lavori svolti per conto della Confederazione, per un importo corrispondente ad almeno 800 franchi a sirena e per anno. Tali negoziazioni non hanno portato a nessun accordo. Pertanto, la Confederazione prevede di assumersi i compiti a partire dal 1° gennaio 2025. Secondo la CG MPP questo approccio è discutibile, in quanto la Confederazione rischia così di compromettere inutilmente un sistema funzionante. Inoltre, la Confederazione non ha abbastanza tempo per sviluppare le conoscenze richieste e chiarire le numerose questioni legali che emergono con l’assunzione di tali compiti. Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: 1. Il Consiglio federale è ancora convinto che il trasferimento all’UFPP dei compiti di pianificazione, attuazione, manutenzione e riparazione delle circa 5 000 sirene fisse presenti in tutta la Svizzera sia la giusta decisione strategica? In caso affermativo, perché? 2. Il Consiglio federale come valuta e come giustifica il rischio che l’UFPP non sia in grado di adempiere al suo nuovo compito o che lo faccia con notevoli oneri per Cantoni e Comuni a causa della mancanza di conoscenze delle località e degli interlocutori concreti? 3. In che modo il Consiglio federale intende compensare gli oneri di Cantoni e Comuni a partire dal 1° gennaio 2025? 4. Il Consiglio federale come valuta l’indennità di 800 franchi a sirena e per anno richiesta nella lettera della CG MPP? 5. Nell’ambito della prossima revisione della LPPC, il Consiglio federale è disposto a ridefinire le responsabilità per la pianificazione, l’attuazione, la manutenzione, la riparazione e il coordinamento con i proprietari degli edifici? 6. Qual è la soluzione (finanze, compiti) dell’UFPP al termine del periodo transitorio, che si concluderà il 31 dicembre 2024?
Stellungnahme des Bundesrates
In risposta alle domande 1.-3. e 6.: nell’ambito della revisione totale della LPPC, il 1° gennaio 2021 la competenza per le sirene fisse e mobili è stata trasferita dai Cantoni alla Confederazione allo scopo di approfittare di vantaggi in termini di sinergie ed efficienza. Nel corso della pianificazione dell’attuazione della nuova legge, è però emerso che centralizzare le competenze presso la Confederazione comporta nella pratica maggiori sfide e soprattutto anche costi più elevati di quanto inizialmente ipotizzato. Per questo motivo, nel quadro della consultazione del 25 gennaio 2023 sulla revisione della LPPC, la Confederazione ha proposto un adeguamento delle basi legali. Questa soluzione, secondo cui la Confederazione avrebbe trasferito i compiti legati alle sirene ai Cantoni dietro il pagamento di un’indennità forfettaria, è stata però respinta dai Cantoni nella procedura di consultazione, e avrebbe potuto essere realizzata solo con costi aggiuntivi elevati. Il periodo transitorio di quattro anni previsto dall’articolo 99 capoverso 1 LPPC dura fino alla fine del 2024; un periodo troppo breve per l’attuazione della competenza prevista dal diritto vigente e, soprattutto, non sufficiente per ripensare radicalmente la ripartizione delle competenze. Secondo lo stato attuale del lavoro, il termine dovrebbe quindi essere prorogato di quattro anni. In questo periodo i Cantoni dovrebbero essere indennizzati con un importo forfettario di 600 franchi per sirena all’anno. Questa normativa temporanea concederebbe alla Confederazione e ai Cantoni il tempo di rivedere l’organizzazione delle competenze nel settore delle sirene e, se necessario, adeguare le basi legali e sviluppare in modo strutturato le condizioni quadro per una soluzione successiva. Il disegno di revisone della LPPC per il prolungamento del periodo transitorio sarà presubilmente trattato dal Parlamento nella sessione autunnale e invernale del 2024.
In risposta alla domanda 4.: Nell’ambitodel processo di consultazione per la revisione della LPPC è stato previsto un aumento del forfait a 450 franchi. I Cantoni hanno invece richiesto un forfait di almeno 800 franchi all’anno per sirena. Questo avrebbe superato di circa 1 milione di franchi il tetto di 3 milioni approvato dal Parlamento nell’ultima revisione parziale della LPPC. Il forfait annuo di 600 franchi per sirena è un compromesso per il periodo di transizione e non pregiudica una soluzione futura.
Risposta alla domanda 5.: l’articolo 60 dell’ordinanza sulla protezione della popolazione statuisce l’obbligo per i proprietari fondiari di tollerare le sirene fisse sui loro fondi e l’indennizzo cui hanno diritto.
L’uso di immobili di proprietà dei Cantoni e dei Comuni non è indennizzato. Una regolamentazione nella LPPC non è quindi necessaria.