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24.3141 · Interpellanza · 2024-03-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il mercato delle proteine di origine vegetale è in forte espansione, soprattutto grazie ai consumatori che cercano alternative alla carne. Le denominazioni di queste alternative vegetariane o vegane sono a volte molto simili o addirittura identiche a quelle comunemente utilizzate per descrivere le derrate alimentari di origine animale (ad es. «bistecca», «scaloppina» o «filetto»), il che solleva la questione del potenziale inganno dei consumatori.

Nella sua lettera informativa del 30 settembre 2021 l’USAV riconosce che «non è sempre facile stabilire se tali denominazioni siano conformi al diritto alimentare o se possano indurre il consumatore in errore rispettivamente siano da considerarsi ingannevoli». Il testo indica alcuni criteri per meglio interpretare la legislazione in materia. Mentre la denominazione «bistecca di manzo vegana» è vietata, l’USAV consente l’espressione «bistecca vegana», a patto che non sia menzionata la specie animale.

Per proteggere i consumatori dagli inganni, nel febbraio del 2024 il governo francese ha pubblicato un decreto (n. 2024ꟷ144) che vieta l’uso di 21 termini per designare le derrate alimentari a base di proteine vegetali, pena una multa. Altri termini sono consentiti, a condizione che la percentuale di proteine vegetali contenute negli alimenti in questione non superi una determinata soglia.

Tenuto conto dell’evoluzione del mercato delle alternative vegetariane e vegane ai prodotti di origine animale:

1. Il Consiglio federale ritiene che l’attuale legislazione sulle derrate alimentari sia sufficiente a distinguere quali denominazioni sono ingannevoli e quali no? È disposto a chiarire le disposizioni di legge per proteggere meglio i consumatori?

2. È disposto a vietare alcune denominazioni utilizzate per designare le derrate alimentari a base di proteine vegetali, come ha fatto di recente la Francia con un decreto?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ritiene adeguate le basi legali vigenti per garantire la protezione dei consumatori dagli inganni. Tutte le denominazioni e le indicazioni relative a derrate alimentari, materiali, oggetti e cosmetici devono corrispondere alla realtà. La protezione dagli inganni, definita all’articolo 18 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e precisata all’articolo 12 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02), è un principio determinante per distinguere quali denominazioni sono autorizzate e quali vietate. Non sono pertanto necessari ulteriori requisiti di legge e precisazioni. 2. Nella lettera informativa 2020/3.1 «Alternative vegane e vegetariane ai prodotti di origine animale» l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) chiarisce le basi legali sulla protezione dagli inganni in relazione alle derrate alimentari vegetariane. Alcuni termini come latte, formaggio o carne sono soggetti a una chiara definizione giuridica (cfr. l’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale [RS 817.022.108]) e non possono essere utilizzati per prodotti di origine vegetale. Non è consentito utilizzare denominazioni specifiche definite, denominazioni protette e nomi di specie animali, anche se completate da un riferimento all’origine vegetale (ad es. «filetto di manzo vegetariano» o «salsiccia di vitello a base di soia»). Neanche denominazioni come «formaggio vegano» o «latte di avena» sono consentite. Per le alternative vegetariane o vegane dei prodotti animali, invece, si può parlare di «bistecca» o «cotoletta», a condizione che questi termini si riferiscano in maniera inequivocabile all’origine vegetale del prodotto (ad es. «cotoletta di verdure»). Il criterio determinante è l’aspettativa presunta del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Ciò presuppone che la differenza rispetto al prodotto imitato sia chiara e che la presentazione non sia ingannevole. Se la Svizzera vietasse determinate denominazioni, come intende fare la Francia (attualmente il decreto n. 2024ꟷ144 del governo francese a cui si fa riferimento nella mozione è stato sospeso nell’aprile del 2024 dall’autorità giudiziaria francese), non si potrebbero più utilizzare termini comuni e comprensibili come «suprême di arancia» o «cotoletta di soia», che sono ad esempio diffusi anche nella gastronomia e permettono alle aziende di informare in modo chiaro i consumatori, affinché sappiano che cosa stanno acquistando.