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24.3165 · Postulato · 2024-03-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Proposta di stralcio è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto vantaggi e svantaggi delle carte prepagate per richiedenti l’asilo, le disposizioni legali che andrebbero modificate nonché le possibilità e modalità di una loro introduzione anche in Svizzera.

Begründung

L’anno scorso in Germania Bund e Länder hanno concordato di introdurre una carta prepagata e di ridurre il versamento in contanti dell’aiuto sociale ai richiedenti l’asilo. Con questa misura, che consente di eliminare falsi incentivi finanziari, la Germania spera di frenare l’immigrazione illegale. È stato pure argomentato che questo provvedimento permette di ridurre le rimesse in patria e impedire che si abusi dell’aiuto sociale finanziario (p. es. per l’acquisto di droga o il pagamento dei passatori). In alcune regioni tedesche questa disposizione è già stata attuata. Secondo le autorità, le carte prepagate permettono di contrastare in maniera efficace gli abusi in materia di aiuto sociale. Ad esempio, alcuni richiedenti l’asilo respinti che in precedenza percepivano l’aiuto sociale in contanti hanno rinunciato alla carta prepagata e lasciato il Paese in quanto manifestamente non dipendevano da tale sostegno. Anche altri Paesi europei hanno già introdotto carte prepagate o ne stanno vagliando l’introduzione. In questo contesto, il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto vantaggi e svantaggi dell’introduzione di una carta prepagata per richiedenti l’asilo, indicando anche per quali gruppi potrebbe essere introdotta e come potrebbe essere impostata. Il rapporto dovrà illustrare anche il contesto internazionale, fornendo una panoramica dei Paesi europei che hanno già introdotto o prevedono di introdurre una carta di questo tipo.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Fintanto che i richiedenti l’asilo soggiornano nei centri della Confederazione, l’aiuto sociale è versato in linea di principio sotto forma di prestazioni in natura. Non appena gli interessati sono stati attribuiti a un Cantone, spetta a quest’ultimo calcolare e versare l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza. Anche se la legge sull’asilo stabilisce che il sostegno deve essere fornito nella misura del possibile sotto forma di prestazioni in natura, rientra nella competenza e nella discrezionalità dei Cantoni decidere se e in che misura esso debba essere versato in contanti o in natura. Nel primo caso, i Cantoni sono inoltre liberi di determinare le modalità di versamento (p. es. versamento in contanti allo sportello, sistemi di pagamento elettronici quali bonifici bancari, carte di debito). Vista la modesta entità degli importi versati, di norma dopo l’acquisto dei beni di prima necessità restano soltanto somme esigue, ad uso personale. Il Consiglio federale ritiene pertanto che il rischio che le prestazioni pecuniarie siano utilizzate per scopi impropri o abusivi sia minimo. I costi per introdurre e gestire una carta di pagamento come quella proposta dall’autrice del postulato per i richiedenti l’asilo e i beneficiari del soccorso d’emergenza sarebbero probabilmente di gran lunga superiori al suo valore aggiunto. Come risulta dalle esperienze maturate negli anni scorsi, non esiste alcun sistema che permetta di escludere qualsiasi tipo di abuso, nemmeno fornendo determinate prestazioni soltanto tramite denaro vincolato (p. es. buoni) oppure, come proposto nel postulato, una carta di debito (cfr. anche la risposta all’interrogazione 16.1057 Herzog Verena «Richiedenti l'asilo. Introdurre un sistema di pagamento elettronico per sostituire i contanti» del 28 settembre 2016). È pertanto lecito dubitare che l’introduzione di carte di pagamento al posto dei contanti permetta davvero di combattere o persino evitare gli abusi. Il Consiglio federale non è a conoscenza di studi che dimostrino l’efficacia di un sistema di questo tipo. Inoltre, non è certo che le menzionate esperienze positive maturate in Germania con la recente introduzione del sistema costituiscano già dati attendibili.La legge sull’asilo attribuisce in ampia misura ai Cantoni la competenza di disciplinare il contenuto dell’aiuto sociale nel settore dell’asilo e del soccorso d’emergenza. In questo ambito la Confederazione non ha il diritto di vigilare sui Cantoni né di impartire loro istruzioni; le relazioni che intrattiene con essi sono rette esclusivamente dal diritto in materia di sussidi. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno redigere, sotto la direzione della Confederazione, un rapporto sui vantaggi e gli svantaggi dell’introduzione di una carta di pagamento per i richiedenti l’asilo. Spetta ai Cantoni determinare se occorre intervenire e, se necessario, formulare raccomandazioni.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.