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24.3187 · Interpellanza · 2024-03-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale propone di obbligare gli agricoltori a fornire i loro dati contabili dal 2026. A parte il fatto che mi oppongo a tale obbligo, interpello il Consiglio federale sulla sua pertinenza e sulla parità di trattamento nei confronti di una popolazione attiva già pesantemente penalizzata da mille controlli burocratici.

Consultazione relativa al pacchetto di ordinanze agricole 2024_PA22+ (pag. 182-188)

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura RS 919.118

Non solo i contadini svizzeri sono i cittadini più controllati del nostro Paese, ma il Consiglio federale intende rincarare ulteriormente la dose: sulla scorta di una modifica dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, infatti, l’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato di raccogliere e analizzare i dati contabili e ambientali delle aziende agricole.

Essendo contrario a questo ulteriore accanimento sui nostri agricoltori, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

  • I dati ricavati dai risultati contabili richiesti sono destinati al calcolo degli indicatori agroambientali e ad acquisire altre informazioni supplementari. La Confederazione ha il diritto di esigere dai nostri agricoltori dati contabili da utilizzare per definire criteri di sostenibilità?

  • Per quali ragioni precise vengono raccolti questi dati?

  • Esistono controlli di questo tipo anche per altre categorie professionali? Se sì, per quali e con quale tasso di risposta e quali risultati?

  • Anche per queste categorie professionali sono previste sanzioni finanziarie da parte della Confederazione?

  • In caso di rifiuto a cooperare, quali sono le conseguenze pratiche (finanziarie, amministrative o giudiziarie) in cui incorre l’agricoltore?

  • Il Consiglio federale può lasciare agli agricoltori la libertà di presentare i loro conti per questa procedura?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In virtù dell’articolo 185 capoverso 1bis della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), la Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica dell’agricoltura.Tale monitoraggio costituisce la base per la comparazione dei redditi conformemente all’articolo 5 LAgr. I dati rilevati in questo contesto non vengono utilizzati per il calcolo di indicatori agroambientali.L’obbligo di fornire dati contabili delle singole aziende proposto nella consultazione è sancito all’articolo 185 capoverso 3bis D-LAgr. Il Parlamento ha varato tale base legale nel quadro del Messaggio sulla PA22+ (FF 2020 3567). Agroscope ha un mandato pluriennale per l’Analisi centralizzata dei dati contabili. Essa costituisce la base per il calcolo nonché per la pubblicazione annuale del reddito agricolo. Tramite il campione «Situazione reddituale», ogni anno Agroscope rileva i dati contabili di circa 2 300 aziende scelte in modo aleatorio. Con il consenso dei capiazienda questi dati confluiscono in forma anonimizzata nell’analisi di Agroscope. Per la fornitura dei dati contabili i capiazienda ricevono un indennizzo. Vi è tuttavia un gran numero di aziende che non sono disposte a fornire volontariamente i dati contabili e di conseguenza il dispendio correlato al loro reclutamento aumenta sempre più. L’obbligo di fornire i dati contribuisce a garantire la rappresentatività del rilevamento e quindi l’attendibilità delle statistiche sul reddito che vengono pubblicate. Rientra quindi nell’interesse anche dell’agricoltura poter attingere a dati rappresentativi.2. Sulla base dei dati contabili analizzati, ogni anno vengono pubblicati i redditi agricoli. Per l’attuazione dell’articolo 5 LAgr, i redditi del lavoro delle famiglie contadine sono comparati con i redditi della rimanente popolazione. Anche il rapporto approvato il 1° marzo in adempimento del postulato Bulliard 21.4585 si fonda su tali dati. Questi costituiscono altresì un importante fondamento per l’ulteriore sviluppo della politica agricola. Tale base di dati non può invece essere utilizzata a scopo di controllo e ciò viene garantito esplicitamente ai fornitori di dati. 3. Conformemente al numero 32 dell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1), i dati contabili delle imprese vengono registrati anche in altre categorie ai fini della Statistica della produzione e del valore aggiunto. Per le imprese la rilevazione totale e campionaria è facoltativa.4. L’articolo 22 della legge sulla statistica federale (LStat; RS 431.01) sancisce che chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base a tale legge, fornisce intenzionalmente informazioni false o, nonostante diffida, non soddisfa l’obbligo d’informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con la multa.5. Come descritto nei commenti per la consultazione sul pacchetto di ordinanze 2024 / PA22+ (ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura; RS 919.118), in una prima fase viene rafforzata innanzitutto la comunicazione concernente la fornitura obbligatoria dei dati contabili. Se a medio termine non sarà possibile raggiungere il numero di chiusure contabili necessarie, in una seconda fase potranno essere comminate sanzioni in virtù dell’articolo 169 LAgr (misure amministrative generali). Sono possibili misure che vanno da un’ammonizione a una multa fino a un importo massimo di 10 000 franchi. Nel gruppo di accompagnamento Monitoraggio agricolo la categoria ha approvato a larga maggioranza questa procedura.6. Con il progetto posto in consultazione il Consiglio federale intende attuare la nuova base legale. Questa comprende un obbligo di fornitura dei dati per le aziende agricole selezionate.