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Il Consiglio federale deve adeguare la strategia basata sul rapporto di proprietà delle sue imprese statali, in modo da evitare acquisizioni di imprese all'estero e coinvolgere imperativamente il Parlamento

24.3191 · Mozione · 2024-03-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale rappresenta la Confederazione in qualità di azionista delle imprese parastatali ed emana direttive sui servizi offerti. In questa funzione, viene incaricato di adeguare la strategia basata sul rapporto di proprietà, facendo presente alle imprese parastatali che non possono acquisire imprese estere. Se, contrariamente alla suddetta strategia, viene presentata una richiesta di acquisizione di un’impresa estera, il Consiglio federale deve previamente sottoporre questa decisione al Parlamento per approvazione.

L’Esecutivo è tenuto a presentare un’azione di responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione della rispettiva impresa parastatale, se quest’ultimo porta comunque a termine l’acquisizione ed essa non va a buon fine.

Begründung

Finché la Confederazione detiene partecipazioni in un’impresa statale o parastatale, questa impresa non è una società privata indipendente, benché organizzata secondo il diritto privato. La Confederazione e quindi, in ultima analisi, i contribuenti rispondono di tutti i rischi dell’impresa, in particolare anche per gli affari conclusi all’estero. A seguito di questa particolare responsabilità e del coinvolgimento dei poteri pubblici è importante che la Confederazione attui la strategia basata sul rapporto di proprietà in maniera coerente, in modo da evitare inutili rischi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione mira a modificare l’attuale ripartizione dei ruoli tra il Parlamento e il Governo nei confronti delle imprese parastatali e a derogare alla ripartizione delle competenze secondo il diritto della società anonima. Al momento il Consiglio federale opera principalmente quale proprietario, mentre il Parlamento esercita l’alta vigilanza. Nell’adempimento della presente mozione, il Consiglio federale e il Parlamento potrebbero esercitare un influsso diretto sulle decisioni delle imprese. Ne potrebbe conseguire anche una rispettiva responsabilità giuridica (questione dell’organo di diritto o di fatto). Gli obiettivi strategici per le unità rese autonome costituiscono uno dei principali strumenti della politica della Confederazione quale proprietario. Di regola, tali obiettivi comprendono un capitolo sulle cooperazioni e partecipazioni e vengono periodicamente sottoposti alle competenti commissioni parlamentari. L’Assemblea federale può, nell’ambito del diritto vigente (art. 28 cpv. 1 e 1bis della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento [RS 171.10]), impartire al Consiglio federale il mandato di definire o modificare tali obiettivi. Secondo gli attuali obiettivi strategici fissati per Swisscom e La Posta, non sono ammesse partecipazioni all’estero di imprese titolari di un mandato di servizio universale. Le partecipazioni all’estero devono inoltre sostenere l’attività principale dell’impresa in Svizzera o seguire un altro approccio strategico-industriale. Ad esempio, le partecipazioni all’estero della Posta servono a collegare la Svizzera ai flussi internazionali di merci e alle reti logistiche dei Paesi limitrofi. Esse rappresentano quindi un valore aggiunto per i clienti svizzeri che fruiscono di prestazioni di servizi internazionali. I servizi proprietari vengono informati in caso di progetti di acquisizione importanti o sensibili. Questi servizi verificano la plausibilità della valutazione dei consigli di amministrazione sotto il profilo della conformità dell’acquisizione con gli obiettivi strategici del Consiglio federale (in particolare il sostegno dell’attività principale, il contributo al valore dell’impresa, la presa in considerazione dei rischi ecc.) e altre eventuali direttive legali. Ad esempio, la condizione secondo cui tutte le prestazioni di servizi della Posta debbano essere legate alla sua attività principale garantisce che la sua attività sia conforme alla legge. Le basi legali vigenti stabiliscono pertanto un quadro adeguato per i possibili rischi derivanti dall’acquisizione di partecipazioni all’estero. Inoltre, secondo il Consiglio federale l’adempimento della mozione potrebbe rivelarsi problematico. Le trattative preliminari a eventuali acquisizioni, in Svizzera o all’estero, sono infatti confidenziali e in taluni casi protette dalle direttive concernenti la legislazione sulle borse. Un processo di approvazione parlamentare dovrebbe tener conto di queste direttive, in particolare per quanto attiene alla confidenzialità delle informazioni riguardanti fatti che potrebbero influenzare i corsi. In un contesto di affari soggetto a rapidi mutamenti, un siffatto processo dovrebbe inoltre potersi svolgere in tempi brevi. Questo potrebbe essere incompatibile con i vincoli temporali del Parlamento. Il coinvolgimento caso per caso del Parlamento in un simile processo non è quindi realistico. Se il Legislativo auspica un divieto assoluto sulle partecipazioni all’estero, non basta modificare gli obiettivi strategici. Sarebbe necessario adeguare le leggi pertinenti, ad esempio l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni (RS 784.11) nel caso di Swisscom. In ultima analisi, un divieto di partecipazione all’estero o un coinvolgimento obbligatorio del Parlamento potrebbero comportare, in determinate circostanze, una diminuzione del valore delle azioni e dei dividendi attesi. Ciò potrebbe avere delle ripercussioni anche sugli azionisti di minoranza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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