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24.3198 · Mozione · 2024-03-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali necessarie per garantire che in futuro le promesse ecologiche di carattere pubblicitario (con aggettivi come «sostenibile», «ecocompatibile», «rispettoso del clima», «ecologico» ecc.) siano consentite soltanto se comprovate dall’applicazione di standard riconosciuti a livello statale. Tali promesse pubblicitarie devono essere supportate da prove verificabili e accessibili al pubblico che dimostrino che l’oggetto pubblicizzato (prodotto, servizio o impresa) soddisfa requisiti chiaramente definiti volti a preservare le risorse naturali e a ridurre al minimo l’immissione di materiali e sostanze nocivi nell’ambiente, incluse le emissioni che intensificano l’effetto serra naturale. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di definire i criteri per il riconoscimento da parte dello Stato degli standard rilevanti.

Begründung

Nella comunicazione aziendale si fa sempre più spesso ricorso a termini quali «sostenibilità», «ecocompatibilità» e «compatibilità climatica» per descrivere le presunte prestazioni ambientali eccellenti di imprese, servizi e prodotti. In genere, tuttavia, le parti terze non possono determinare se le prestazioni pubblicizzate in questo modo possano effettivamente essere considerate sostenibili, rispettose dell’ambiente o del clima in senso scientificamente fondato e verificato da un organismo indipendente, e quindi essere utilizzate senza esitazione né riserve.

Le imprese svizzere hanno quindi deciso di rinunciare a promesse pubblicitarie che dichiarano la neutralità climatica basata sulla compensazione delle emissioni di CO2, focalizzandosi invece sulle emissioni prodotte dalle proprie catene di approvvigionamento e dai propri impianti di produzione. Importanti fornitori di servizi di compensazione hanno deciso di non rilasciare un marchio di «neutralità climatica», mentre altre imprese hanno già intentato con successo azioni legali contro le promesse di neutralità climatica fatte dalla concorrenza.

Oggi, oltre a prodotti e servizi, anche intere imprese vengono pubblicizzate come sostenibili, ecologiche o neutrali dal punto di vista climatico. Tuttavia, mancano prove fornite da un organismo indipendente, documentate in modo trasparente, verificabili e accessibili al pubblico che dimostrino la validità di tali affermazioni. Gli standard riconosciuti dallo Stato consentono alle imprese che svolgono un lavoro eccellente relativamente ai loro prodotti o ai loro metodi di produzione di dimostrarlo in modo trasparente e comprensibile, potendosi così affermare come modelli di riferimento e distinguersi in modo credibile dalla concorrenza.

Nell’Unione europea gli sforzi in tal senso sono già in uno stadio molto avanzato: in due proposte legislative (Empowering Consumers Directive e Green Claims Directive) le istituzioni dell’UE intendono ammettere solo marchi di sostenibilità basati su un sistema di certificazione o stabiliti da autorità pubbliche. È quindi anche nell’interesse dell’economia d'esportazione svizzera basare la propria comunicazione ambientale su principi solidi e riconosciuti a livello statale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) vieta già in generale indicazioni inesatte o fallaci, tra l'altro, su merci, opere o prestazioni. Vi possono rientrare anche le indicazioni ecologiche sui prodotti (cfr. parere del Consiglio federale in merito al postulato 23.3149 Michaud Gigon e risposta all'interpellanza 22.4162 Michaud Gigon). Inoltre, nell'ambito della revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024 (FF 2024 686), il Parlamento ha approvato l'inserimento nella LCSl di una nuova disposizione secondo la quale agisce in modo sleale chiunque fornisce indicazioni su sé stesso, le sue merci, le sue opere o le sue prestazioni riguardanti l’impatto climatico che non possono essere comprovate da basi oggettive e verificabili (nuovo articolo 3 capoverso 1 lettera x LCSl). Inoltre, ha autorizzato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) a mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l’impatto climatico di imprese e prodotti (nuovo articolo 39 capoverso 4bis legge sul CO2). Infine, nel quadro dell'iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l'economia circolare svizzera» nella sessione primaverile 2024, il Parlamento ha approvato l'introduzione di una nuova disposizione nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01). Tale disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire requisiti in materia di uniformità, comparabilità, visibilità e comprensibilità dei contrassegni e dell’informazione relativa ai prodotti (nuovo articolo 35i LPAmb, FF 2024 682). Anche tale disposizione soddisfa l'esigenza dei consumatori di disporre di informazioni più chiare e comprensibili. Attualmente il Consiglio federale dà la priorità all'attuazione di tali nuove basi e reputa prematuro emanare già ora disposizioni di più ampia portata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.