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Intermediazione riassicurativa. Adeguare il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori per evitare di penalizzare la piazza economica svizzera

24.3208 · Mozione · 2024-03-14

Dipartimento delle Finanze

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), ad esempio adeguando l’articolo 2 capoverso 2 o l’articolo 35 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 44 capoverso 2, che garantisce che le disposizioni in materia di sorveglianza degli intermediari e la relativa disposizione penale non siano applicabili alle imprese di riassicurazione.

Begründung

In occasione della recente revisione della LSA le linee guida determinanti erano, da un lato, la protezione dei clienti e, dall’altro, la competitività della piazza economica svizzera. Tuttavia, estendendo ora anche alle imprese di riassicurazione le disposizioni rivedute in materia di sorveglianza degli intermediari, ambedue gli obiettivi non vengono centrati. L’attuale regolamentazione penalizza in particolare i riassicuratori svizzeri per quanto riguarda la sottoscrizione di operazioni assicurative svizzere se sono intermediate da broker (esteri) non registrati in Svizzera. Ne risulta una disparità di trattamento giuridico e uno svantaggio per i riassicuratori svizzeri nei confronti di quelli esteri operanti in Svizzera, poiché questi ultimi non sottostanno alla sorveglianza secondo la LSA e possono quindi continuare a praticare simili attività. Ad esempio, un’impresa svizzera di riassicurazione non può più riassicurare un’attività attraverso un intermediario non registrato, mentre un’impresa estera di riassicurazione può farlo. La regolamentazione comporta inoltre una restrizione per tutti gli assicuratori diretti e i riassicuratori svizzeri per quanto riguarda la scelta degli intermediari di riassicurazione. Concretamente ciò significa: Protezione dei clienti: i clienti dei riassicuratori, ossia gli assicuratori diretti, dispongono di una gestione professionale dei rischi e sono in grado di valutare i dettagli di un contratto di riassicurazione. Le esigenze di protezione sono quindi minori e non paragonabili a quelle dei clienti non professionali. Inoltre, né il settore né la FINMA sono a conoscenza di casi di abuso nell’ambito dell’intermediazione di riassicurazioni. Occorre quindi escludere dalle disposizioni di sorveglianza interessate le attività che riguardano i clienti professionali, in particolare in materia di riassicurazioni. Svantaggio concorrenziale: è il diritto svizzero stesso a penalizzare le imprese svizzere di riassicurazione rispetto alla concorrenza estera. Dopo aver constatato concretamente gli effetti negativi di questo svantaggio concorrenziale, le imprese interessate hanno trasferito le attività di riassicurazione all’estero. Occorre perciò modificare la LSA in modo mirato, ad esempio adeguando l’articolo 2 capoverso 2 o l’articolo 35 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 44 capoverso 2, che garantisce che le disposizioni in materia di sorveglianza degli intermediari e la relativa disposizione penale non siano applicabili alle imprese di riassicurazione. Ciò consente di ottenere un piano di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti, di prevenire ulteriori danni alla piazza economica svizzera in materia di riassicurazione, nonché di eliminare la disparità di trattamento nei confronti dei riassicuratori svizzeri operanti nel nostro Paese e di preservare la loro competitività.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

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