24.3238 · Interpellanza · 2024-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera i furti, con e senza scasso, da auto esigono importanti risorse di polizia. Gran parte degli autori sono richiedenti l’asilo respinti di sesso maschile provenienti dal Nord Africa. Si tratta di una vera e propria ondata, che mette a dura prova il senso di sicurezza della popolazione. Soltanto nel Cantone di Argovia, nelle prime sei settimane dell’anno i reati commessi da nordafricani sono aumentati del 75 per cento. La popolazione deve essere protetta da queste attività criminali. A tale proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti: 1. La Svizzera ha concluso accordi di riammissione con l’Algeria e la Tunisia. Non esiste alcun accordo con il Marocco e la Libia, ma secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) la Svizzera può organizzare rimpatri volontari e coatti anche con questi due Paesi. Perché i rimpatri nei Paesi summenzionati non funzionano o funzionano solo in parte? Quali provvedimenti concreti adotta la Svizzera per ovviare alla situazione? I Paesi citati sono disposti a collaborare? 2. Secondo l’articolo 24a della legge sull’asilo (LAsi), i richiedenti l’asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici possono essere collocati in centri speciali gestiti dalla SEM o da autorità cantonali. Insieme al collocamento, l’autorità deve imporre al richiedente di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio (assegnazione di un luogo di soggiorno o divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell’art. 74 cpv. 1bis della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI).
Perché l’articolo 24a LAsi non è applicato in maniera sistematica in modo da proteggere la popolazione da recidivi mediante i provvedimenti summenzionati?
3. Oggi, soltanto pochi richiedenti l’asilo respinti che commettono reati sono incarcerati. Oltre agli strumenti previsti dal diritto penale sono tuttavia possibili anche misure coercitive secondo la LStrI. Quali modifiche di legge sono necessarie affinché questi criminali recidivi possano essere posti sistematicamente in carcerazione preliminare o in vista del rinvio coatto? 4. La segretaria di Stato della migrazione Christine Schraner Burgener ha dichiarato nei media che intende adottare un approccio più duro nei confronti dei richiedenti criminali e che sta esaminando le possibilità per i Cantoni di incarcerare sistematicamente i richiedenti l’asilo renitenti e criminali a fini di deterrenza. Quali misure concrete sono state esaminate e saranno attuate?
Stellungnahme des Bundesrates
Come correttamente indicato nell’interpellanza, la Svizzera ha concluso un accordo di riammissione con due dei quattro Paesi citati. La cooperazione in materia di ritorno funziona tuttavia bene con tutti e quattro i Paesi. Questi accordi sono nell’interesse della Svizzera, in quanto disciplinano in particolare le modalità procedurali di ritorno. Non sono tuttavia una condizione imprescindibile per una buona cooperazione in materia. Un ritorno può essere organizzato molto rapidamente in tutti e quattro i Paesi menzionati se gli interessati dispongono di documenti d’identità validi. In caso contrario, le autorità del Paese d’origine devono prima accertare l’identità dell’interessato. Questa buona cooperazione si riflette nelle statistiche: nel 2023 la Svizzera ha organizzato il ritorno di 616 cittadini di Paesi del Maghreb (424 rimpatri volontari e 192 coatti). La Svizzera applica inoltre in maniera rigorosa l’Accordo di Dublino e nel 2023 ha trasferito 588 cittadini di Stati maghrebini in altri Paesi europei. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) colloca in un centro speciale i richiedenti l’asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione. Gli interessati non sono trasferiti nel centro speciale se è possibile una carcerazione preliminare o in vista del rinvio coatto o se motivi medici vi si oppongono. Il Cantone di Neuchâtel, attualmente l’unico a ospitare un centro speciale, vieta sistematicamente l’uscita ai richiedenti l’asilo collocati in tale struttura. La capacità ricettiva del centro speciale, fissata insieme alle autorità del Cantone ospitante, ammonta a dieci posti. Questa capacità limitata, che per di più deve essere ripartita tra le sei regioni procedurali, non consente di collocare nel centro speciale tutti i richiedenti l’asilo renitenti. La SEM prevede di aprire un altro centro di questo tipo nella Svizzera tedesca, ma finora nessun Cantone della Svizzera tedesca ha offerto una sede. Come esposto dal Consiglio federale nel parere relativo al postulato 23.3837 Müller Damian «Permettere di nuovo ai centri federali d’asilo di ordinare una detenzione amministrativa», la carcerazione amministrativa secondo gli articoli 75 e seguenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) serve a garantire l’esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione e non ad assicurare la sicurezza della popolazione; non costituisce dunque una misura di protezione dalla violenza o dalla criminalità. Le competenti autorità cantonali esaminano di caso in caso la possibilità di ordinare la carcerazione amministrativa secondo le pertinenti condizioni legali. Anche la commissione di reati è rilevante ed è considerata al momento di ordinare la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto (art. 75 cpv. 1 lett. g e h nonché art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 LStrI). Le condizioni previste sono una condanna penale, un procedimento penale in corso per seria minaccia o grave messa in pericolo di persone oppure una condanna per un crimine. Per ordinare la carcerazione amministrativa nei confronti di plurirecidivi non sono dunque necessarie modifiche legali, ma occorre che le autorità competenti perseguano sistematicamente gli autori e applichino la LStrI. La SEM notifica senza indugio gli atti punibili commessi da richiedenti l’asilo nei centri federali d’asilo (CFA) alle competenti autorità di perseguimento penale cantonali, che decidono in merito a un’eventuale carcerazione. Anche se il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici nonché il perseguimento penale rientrano nella competenza cantonale, garantire la sicurezza nei CFA e nei loro dintorni è un compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Per intensificare la collaborazione tra tutte le autorità coinvolte e sfruttare appieno tutte le possibilità di ordinare la carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri, la SEM ha organizzato in tutte le regioni procedurali tavole rotonde con le competenti autorità cantonali. Inoltre, la modifica del 15 gennaio 2023 dell’ordinanza del DFGP sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti (art. 29a; RS 142.311.23) permette di perquisire i richiedenti e trattenerli per al massimo due ore per scongiurare un pericolo grave e immediato.