24.3259 · Interpellanza · 2024-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati hanno approvato l’oggetto 23.059 «Sviluppo dell’acquis di Schengen. Sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti» concernente la partecipazione della Svizzera alla creazione del Fondo BMVI (Border Management and Visa Policy Instrument). Siccome una politica migratoria efficace e rispettosa dei diritti umani deve essere condotta a livello europeo e gli Stati Schengen particolarmente sotto pressione devono essere sostenuti finanziariamente, non ci si può che rallegrare di questa decisione. Nel contempo è evidente che la politica migratoria europea deve essere conforme ai diritti umani e fondamentali. In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Come si adopera a livello europeo per garantire che il Fondo BMVI non contribuisca a finanziare violazioni dei diritti umani e fondamentali?
2. Intende adoperarsi sul piano europeo di modo che il Fondo BMVI sia impiegato principalmente per garantire che nei Paesi di destinazione le procedure d’asilo siano svolte nel rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali?
3. Può garantire che l’impiego concreto dei mezzi dell’ISF sia valutato in Svizzera e nello spazio Schengen e che in futuro una pertinente valutazione sia svolta per il Fondo BMVI? Quale peso hanno in questo contesto i diritti fondamentali e umani? Il Consiglio federale sottoporrà queste valutazioni alle competenti commissioni parlamentari?
4. Si adopererà a favore di una struttura di compliance indipendente per il Fondo BMVI incaricata di rilevare impieghi impropri di risorse e proporre misure di prevenzione adeguate?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera è consultata al momento dell’elaborazione di misure eseguite direttamente dall’UE tramite il Fondo BMVI. Gli Stati Schengen sviluppano per contro autonomamente i programmi nazionali in funzione delle loro esigenze. Devono tuttavia sottoporli per approvazione alla Commissione europea, la quale esamina in particolare se le misure previste rispettano i diritti fondamentali. In seno agli organi dell’UE e nei suoi contatti con altri Stati europei, la Svizzera si adopera affinché i diritti fondamentali, in particolare il divieto della discriminazione e il principio di non respingimento (non refoulement), siano rispettati. La Svizzera sollecita tutti gli operatori coinvolti nella gestione delle frontiere a rispettare i diritti fondamentali, la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e il principio di non respingimento e a effettuare senza indugio indagini approfondite in caso di sospetti di violazioni dei diritti umani. 2. Il regolamento BMVI non prevede di sostenere le procedure d’asilo nei Paesi di destinazione. Non è pertanto possibile impiegare le risorse del Fondo BMVI a tal fine, come valeva anche per il Fondo per la sicurezza interna (ISF-Frontiere). In questo settore, l’UE ha istituito strumenti separati come i Fondi Asilo, migrazione e integrazione (2014-2020 e 2021-2027), ai quali la Svizzera non può tuttavia partecipare. 3. Sì. Le valutazioni finali sull’ISF-Frontiere devono essere concluse e trasmesse alla Commissione europea entro fine 2024. Quest’ultima esaminerà l’efficacia delle misure dei programmi nazionali e il rispetto dei regolamenti vigenti per l’ISF-Frontiere, che riguardano anche i diritti umani. Il regolamento UE sul Fondo BMVI disciplina esplicitamente il rispetto dei diritti fondamentali (p. es. consid. 4, 8, 20, 41 nonché art. 4 e 29 del regolamento (UE) 2021/1148). È pure previsto un rapporto sull’impiego del Fondo BMVI, conformemente ai pertinenti regolamenti UE (cfr. ISF-Frontiere: art. 56, 57 regolamento (UE) 514/2014; Fondo BMVI: art. 44, 45 regolamento (UE) 2021/1060, art. 28 regolamento (UE) 2021/1148). I due fondi sono valutati in maniera esaustiva e i rapporti comprendono in particolare indicazioni sull’efficacia e il rispetto del principio di non discriminazione nonché dei diritti fondamentali (p. es. art. 28 in combinato disposto con l’art. 29 regolamento (UE) 2021/1148). I rapporti degli Stati partecipanti sono accessibili al pubblico. Inoltre, la Segreteria di Stato della migrazione informa una volta all’anno, nel quadro del rapporto di gestione del Consiglio federale alla Commissione di gestione, sull’attuazione dell’ISF-Frontiere e del Fondo BMVI in Svizzera e, all’occorrenza, sulla loro attuazione a livello europeo, illustrando anche i risultati delle valutazioni citate. 4. A livello europeo esistono già sufficienti meccanismi di sicurezza per garantire che le risorse siano impiegate in modo conforme al diritto e che i diritti fondamentali siano rispettati. Autorità di controllo indipendenti verificano una volta all’anno che gli Stati partecipanti impieghino le risorse dei fondi europei in maniera conforme al diritto. In Svizzera è il Controllo federale delle finanze ad assumere questo compito. La Commissione europea versa i contributi annuali soltanto dopo che le autorità di controllo hanno confermato la corretta attuazione. Inoltre, l’impiego delle risorse è illustrato in maniera trasparente in rapporti di valutazione indipendenti e accessibili al pubblico. Anche l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte europea dei conti controllano l’impiego delle risorse. In caso di uso non conforme, la Commissione europea può esigere la restituzione degli importi versati. Tenuto conto di questi meccanismi, il Consiglio federale non ritiene necessario istituire un’ulteriore struttura indipendente di compliance per il Fondo BMVI.