24.3277 · Postulato · 2024-03-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto:
come la popolazione di linci si è sviluppata negli ultimi 20 anni nei singoli sottocompartimenti;
come le popolazioni di fauna selvatica si sono sviluppate nelle zone in cui è presente la lince;
come il rinnovamento del bosco si è sviluppato a seguito della presenza della lince;
come deve essere allestito un controlling solido e adeguato dell'impatto della lince sullo sviluppo delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone in cui è presente questo grande predatore, in modo da poter intervenire tempestivamente per prevenire danni all'esercizio delle regalie della caccia.
Begründung
La Strategia Lince Svizzera, in vigore dal 2016, è un aiuto all'esecuzione dell'UFAM. Nonostante il forte aumento degli effettivi di lince, i Cantoni sono cauti quando si tratta di regolarne la popolazione, in particolare a causa della mancanza di dati sullo sviluppo delle popolazioni di questa specie e delle sue principali prede come pure sull'impatto sugli animali da reddito e sullo stato di rinnovamento del bosco.
Citazione dalla Strategia Lince Svizzera: «Un elevato numero di linci può esercitare un forte impatto, a livello regionale, sulle principali specie preda, ovvero caprioli e camosci, e provocare danni ripetuti ad animali da reddito, anche in assenza di singole linci responsabili di danni. Sono possibili interventi di regolazione degli effettivi della lince (art. 12 cpv. 4 LCP e art. 9 della Convenzione di Berna) se le condizioni quadro come la diffusione della lince su una vasta area del sottocompartimento, la riproduzione documentata e il monitoraggio degli effettivi sono soddisfatte in maniera dimostrabile e se sono state adottate le misure esigibili di protezione delle greggi». Il rapporto e il relativo controlling forniranno ai Cantoni una base per regolare (con il consenso dell'UFAM) la popolazione di linci in un sottocompartimento, nei casi in cui questo grande predatore causa danni ad animali da reddito o perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie della caccia (art. 12 cpv. 4 LCP, art. 4 cpv. 1 lett. c e g OCP).
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.