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24.3290 · Postulato · 2024-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Le persone cui è accordato l’asilo in Svizzera ottengono un permesso B, che assicura loro un diritto di soggiorno. Si tratta di una decisione di ampia portata non soltanto per gli interessati, ma anche per il pubblico, la popolazione e le autorità.

L’asilo è concesso se la persona è in grado di addurre motivi di fuga, che possono ad esempio consistere in seri pregiudizi fondati sulla razza, la religione, la nazionalità, l’appartenenza a un determinato gruppo sociale o le opinioni politiche. Sono considerati seri pregiudizi in particolare l’esposizione a pericolo della vita o della libertà oppure misure statali che comportano una pressione psichica insopportabile.

Tuttavia, perché le persone giungono in Svizzera, quali ragioni adducono e quali motivi hanno indotto l’amministrazione a concedere loro lo statuto di rifugiato? Attualmente il Parlamento e il pubblico sono informati soltanto sulle cifre e le nazionalità. In futuro un rapporto della SEM pubblicato a intervalli regolari dovrà fornire informazioni in merito.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Come spiegato dal Consiglio federale nella sua risposta alla mozione 18.3722 Köppel «Illustrare statisticamente i motivi per la concessione dell'asilo», questi motivi sono disciplinati in maniera esaustiva nell'articolo 3 capoverso 1 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31): sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Questi motivi sono equivalenti e comportano i medesimi effetti giuridici. Nella prassi risultano spesso sovrapposizioni, sul piano del contenuto, tra i vari motivi di persecuzione rilevanti per la concessione dell’asilo. Ad esempio, una persecuzione statale può avere motivi sia politici sia etnici. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina ogni domanda singolarmente e decide sempre caso per caso, per cui una valutazione statistica automatizzata dei motivi d’asilo rilevanti non è possibile. Senza personale supplementare, l’onere aggiuntivo chiesto nel presente postulato (rilevamento statistico manuale dei motivi di entrata e fuga, dei motivi alla base della decisione della SEM e delle sentenze del Tribunale amministrativo federale, e redazione del pertinente rapporto) ritarderebbe il trattamento delle domande d’asilo e quindi peserebbe ulteriormente sul sistema d’asilo nel suo complesso. Il Consiglio federale non ritiene necessario od opportuno creare posti supplementari per tale compito. Un’analisi o un rapporto dettagliato non influirebbe sul numero di domande d’asilo o di decisioni positive. Già oggi le decisioni positive d’asilo possono essere suddivise statisticamente secondo determinate caratteristiche quali ad esempio la nazionalità, il sesso e l’età. Si può pure valutare se l’asilo è stato concesso a titolo originario oppure derivato, ossia tramite inclusione nello statuto d’asilo di un’altra persona. È anche possibile indicare se l’asilo è stato concesso in seguito a una domanda primaria o secondaria, ossia se una persona ha presentato direttamente una prima domanda d’asilo oppure se si trattava ad esempio di una nascita, un ricongiungimento familiare o di una domanda multipla. Per i motivi summenzionati, il Consiglio federale ritiene sproporzionato suddividere ulteriormente le statistiche già pubblicate regolarmente sul settore dell’asilo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.