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24.3293 · Interpellanza · 2024-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

  1. Non urgono ora misure immediate per frenare rapidamente lo smisurato numero di reati commessi da richiedenti l’asilo e garantire nuovamente la sicurezza della popolazione?

  2. Il Consiglio federale è disposto a elaborare una strategia di tolleranza zero per dissuadere in maniera duratura i richiedenti l’asilo dal commettere reati? È disposto a escludere i criminali dalla procedura d’asilo?

  3. È disposto a limitare la libertà di movimento dei richiedenti criminali fino all’esecuzione della pena e all’espulsione, ad esempio collocandoli in centri speciali?

  4. È disposto a elaborare misure per accelerare le procedure d’asilo? Non sarebbe opportuno ampliare il settore del decreto d’accusa? Non sarebbe opportuno permettere anche ai ministeri pubblici di ordinare l’espulsione, soprattutto nel caso delle persone in situazione irregolare?

  5. È disposto a esaminare l’introduzione di pene minime in caso di condanna plurima per i medesimi reati (recidiva), in modo da sfruttare finalmente il margine di manovra offerto dal quadro normativo in questi casi?

  6. È disposto ad avviare un’offensiva espulsioni per trasferire rapidamente i richiedenti l’asilo criminali in patria o in uno Stato terzo una volta eseguita la pena? È disposto a intavolare corrispondenti trattative con i più importanti Paesi d’origine e con Stati terzi idonei?

Begründung

La criminalità ad opera di richiedenti l’asilo aumenta in maniera drammatica. Non passa giorno senza reati violenti e sessuali, rapine, furti con e senza scasso, commessi in misura sproporzionata da richiedenti l’asilo. La popolazione non si sente più al sicuro.Gli abusi sono palesi. Tuttavia si lascia correre. Non sono inflitte sanzioni severe. Le procedure d’asilo proseguono. Gli autori tornano rapidamente in libertà. Spesso commettono immediatamente nuovi reati. Le autorità penali non riescono a tenere il passo. I procedimenti sono troppo lunghi. Le pene con la condizionale non sono percepite come una punizione. Nemmeno le pene detentive di breve durata esplicano effetto. Il margine di manovra offerto dal quadro normativo non è sfruttato nemmeno in caso di autori recidivi. Le espulsioni non sono eseguite. Chi vuole resta nel nostro Paese.Non si riesce a scacciare l’impressione che lo Stato di diritto perda sempre più il controllo dinanzi ai richiedenti l’asilo criminali. Questo intacca il senso di sicurezza e giustizia della popolazione, la cui tutela dovrebbe essere in cima alle priorità della politica.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non tollera alcun tipo di criminalità nei centri federali d’asilo (CFA) e notifica senza indugio gli atti punibili alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale. Anche se il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici nonché il perseguimento penale rientrano nella competenza cantonale, garantire la sicurezza nei CFA e nei loro dintorni è un compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Per intensificare ulteriormente la collaborazione tra tutte le autorità coinvolte e sfruttare appieno le possibilità di ordinare la carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri, la SEM ha organizzato in tutte le regioni procedurali tavole rotonde con le competenti autorità cantonali. Inoltre, fondandosi sulle raccomandazioni formulate dall’ex giudice federale Niklaus Oberholzer, il 24 aprile 2024 il Consiglio federale ha adottato un messaggio concernente una modifica della legge sull’asilo per migliorare la sicurezza nei centri. 3. I richiedenti l’asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione possono essere collocati in centri speciali (art. 24a della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]). Nel contempo l’autorità competente può imporre agli interessati di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio (art. 74 cpv. 1bis della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Ovviamente ciò non sostituisce l’operato delle autorità cantonali di perseguimento penale. 4. A inizio 2024 è entrata in vigore un’ampia revisione del Codice di procedura penale (CPP; RS 311.0), nel quadro della quale il Parlamento ha apportato modifiche specifiche per velocizzare le procedure. È stata riveduta anche la procedura del decreto d’accusa, senza che sia stato ampliato il suo campo d’applicazione. Nemmeno il Consiglio federale vede motivo di ampliare tale procedura: da un lato, la competenza di emanare un decreto d’accusa è già molto estesa rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative cantonali o dalle normative estere; dall’altro, non si voleva relegare ulteriormente in secondo piano la procedura ordinaria, che comporta un dibattimento pubblico. Quest’ultimo, infatti, va oltre la semplice pronuncia di un verdetto di condanna, il che non avviene nel caso della procedura del decreto d’accusa. Per quanto riguarda la pronuncia di un’espulsione nel quadro della procedura del decreto d’accusa, il Consiglio federale tratta la questione nel quadro dell’adempimento della mozione 18.3408 Müller «Esecuzione sistematica delle espulsioni giudiziarie», accolta dalle Camere, che propone questo provvedimento per le persone senza titolo di soggiorno. 5. Il Consiglio federale non ritiene opportuno vincolare la fissazione di pene minime alla recidiva, una condizione senza precedenti nella legislazione svizzera. L’attuale sistema di commisurazione della pena, nel quale vanno considerati e valutati numerosi elementi, consente già di tenere conto della ripetuta commissione di reati. Non occorre dunque fissare pene minime, tanto più che una misura di questo tipo rischierebbe di rendere il sistema talmente rigido da non essere più in grado di considerare in maniera adeguata tutte le situazioni ipotizzabili. Non permetterebbe nemmeno di conseguire l’obiettivo perseguito, ossia sfruttare il margine di manovra offerto dal quadro normativo. 6. Il Consiglio federale attua una politica rigorosa in materia di ritorno. Questo vale sia per gli autori di reati sia per le altre persone respinte. L’intensa cooperazione con i Paesi d’origine nonché con i Cantoni, competenti in materia d’esecuzione, ha permesso di aumentare ulteriormente il numero di partenze (volontarie e coatte, escluse quelle verso l’Ucraina), passate da 4803 nel 2022 a 5742 nel 2023 (con un aumento del 20 %). In tal modo il numero dei casi d’esecuzione pendenti è rimasto stabile nonostante il netto aumento delle domande d’asilo (2022: 4119; 2023: 4162). In particolare in seguito all’adozione della mozione 23.3082 Salzmann («Offensiva nell'ambito dei rimpatri ed espulsione sistematica degli autori di reati e delle persone potenzialmente pericolose») il Consiglio federale vaglierà altre misure di ottimizzazione per aumentare ulteriormente il numero delle partenze e dei rimpatri.