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24.3296 · Postulato · 2024-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali modifiche legali occorrono per istituire un procuratore indipendente per gli animali più evoluti. Vanno inoltre esaminati i presupposti per accordare loro diritti soggettivi minimi.

Begründung

La protezione degli animali è disciplinata nell’articolo 80 della Costituzione federale. Per natura, questi non sono tuttavia in grado di difendere autonomamente i loro interessi, che devono di conseguenza essere tutelati dall’essere umano.
Oggi le esigenze degli animali sono rappresentate unicamente da singoli organi, come i servizi veterinari e le autorità di perseguimento penale, il che, come dimostra l’esperienza, non basta per proteggere gli interessi di quelli più evoluti. Spesso i procedimenti vengono abbandonati in maniera troppo affrettata, perché la sofferenza degli animali non viene riconosciuta o manca l’opposizione dell’opinione pubblica o di una rappresentanza legale.Anche se gli animali (nemmeno i più evoluti) non vanno mai posti sullo stesso piano degli esseri umani, i loro interessi dovrebbero essere rappresentati da un organo ad hoc. Occorre quindi creare un’istituzione o un servizio indipendente che abbia la possibilità di esercitarne i diritti di parte, in particolare nei procedimenti penali e amministrativi. L’organo in questione avrebbe così una funzione di controllo nell’ambito dell’esecuzione e potrebbe intervenire nel caso in cui le altre autorità non dispongano delle conoscenze necessarie o non siano interessate ad assumere tale ruolo. Per giunta garantirebbe un effetto preventivo a favore della protezione degli animali, testimonierebbe del crescente valore attribuito loro dalla società e risulterebbe in sintonia con gli sforzi del Consiglio federale, dichiaratosi favorevole a un’ampia riforma in materia di protezione degli animali.In aggiunta alla rappresentanza dei loro interessi, agli animali più evoluti potrebbero essere accordati diritti soggettivi minimi. Oggi gli animali sono considerati oggetti giuridici, una sottocategoria particolare delle cose e, dunque, non hanno capacità giuridica. La detenzione e l’allevamento di animali sia da reddito sia da compagnia hanno comportato un elevato grado di dipendenza dagli esseri umani, senza i quali in sostanza non sono in grado di sopravvivere e quindi dipendono in misura particolare dall’aiuto umano. Sarebbe dunque ora di riconoscere una personalità giuridica agli animali più evoluti.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale e il Parlamento si sono occupati già diverse volte dell’opportunità di istituire un patrocinatore incaricato di tutelare i diritti degli animali. Ad esempio, il Consiglio federale, nel suo progetto di Codice di procedura penale (CCP; RS 312.0) ha rinunciato a proporre l’istituzione di un «avvocato degli animali» (messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989). Anche il Parlamento, durante i dibattimenti sul progetto, ha respinto la richiesta di introduzione di una tale figura (Boll. uff. 2007 N 951). Dai dibattimenti si evince con chiarezza come l’introduzione di un avvocato degli animali richiederebbe una regolamentazione giuridica. Pertanto quest’aspetto non ha bisogno di ulteriori chiarimenti in questa sede. La richiesta non ha riscosso approvazione neanche in seguito: il Consiglio federale e l’Assemblea federale hanno respinto l’iniziativa popolare «Contro il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli animali (Iniziativa sull’avvocato degli animali)». Con il 70,5 per cento dei voti contrari, l’iniziativa è stata nettamente respinta anche dal Popolo e dalla totalità dei Cantoni il 7 marzo 2010.Il Consiglio federale ha inoltre proposto di respingere la mozione Moser 18.4052 «Rappresentanza efficace delle esigenze della protezione degli animali nella procedura penale», che è stata tolta dal ruolo in quanto non trattata. Infine, l’introduzione di un avvocato degli animali non è stata richiesta né nella procedura di consultazione né nelle discussioni parlamentari sulla revisione del CCP svoltesi dal 2017 al 2022.Va inoltre sottolineato che i Cantoni hanno già la possibilità di garantire che l’interesse pubblico a un’efficace protezione degli animali sia preso in considerazione nei procedimenti penali. In particolare, possono concedere ai loro uffici veterinari diritti di parte nei procedimenti penali per la protezione degli animali, come previsto ad esempio a San Gallo, Zurigo e Berna.Nel quadro della prevista revisione della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), si sta valutando in che misura sia possibile attribuire generalmente i diritti di parte ai servizi veterinari cantonali nei procedimenti penali o incoraggiare i Cantoni ad adoperarsi in tal senso. In questo contesto, occorre tuttavia sempre tenere conto dell’autonomia cantonale.Nell’ambito del suo compito di alta vigilanza, la Confederazione è inoltre già oggi legittimata a ricorrere in merito all’esecuzione cantonale della legislazione sulla protezione degli animali. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può ad esempio impugnare sentenze penali cantonali e ricorrere contro decisioni di diritto amministrativo cantonale relative a esperimenti sugli animali. Anche auspicando un ulteriore rafforzamento della protezione degli animali, risulterebbe molto complesso definire ulteriori «diritti soggettivi minimi per gli animali più evoluti». Secondo l’articolo 1 LPAn, lo scopo della legge è tutelare la dignità e il benessere degli animali. La protezione della dignità discende dall’articolo 120 capoverso 2 della Costituzione federale, che impone alla Confederazione di tenere conto della dignità della creatura. Per principio è vietata qualsiasi forma di violazione della dignità dell’animale, definita come il valore intrinseco dell’animale stesso. Di conseguenza, negli ultimi anni in Svizzera lo statuto e la protezione giuridica di tutti gli animali (non soltanto di quelli «più evoluti») sono notevolmente migliorati. Occorre pertanto proseguire in questa direzione, senza però attribuire agli animali «diritti soggettivi».

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.