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Percentuale degli assicurati con un supplemento di rendita di 200 franchi rispetto al totale degli assicurati LPP attivi

24.3303 · Interpellanza · 2024-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Uno dei principali elementi dell’attuale riforma della previdenza professionale è la riduzione dell’aliquota di conversione dal 6,8 al 6 per cento. L’aliquota di conversione è il parametro applicato all’avere di risparmio per calcolare l’importo della rendita annua. Un’aliquota di conversione più bassa si traduce in una rendita d’importo inferiore. Questa misura causa una riduzione delle rendite che può arrivare fino a 3240 franchi all’anno, benché le rendite del 2° pilastro siano precipitosamente in declino già da diversi anni. I fautori di questa misura menzionano sempre il fatto che per compensarla è previsto un supplemento di rendita. Tuttavia soltanto il 25 per cento degli assicurati delle prime cinque classi d’età della generazione di transizione riceverà il supplemento massimo di 200 franchi.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

  • Quale percentuale degli assicurati LPP attivi riceverà il supplemento di rendita massimo di 200 franchi previsto per le prime cinque classi d’età della generazione di transizione? Chiedo di indicare il dato in percentuale di tutti gli assicurati LPP che non sono ancora pensionati.

  • Qual è la ripartizione dei supplementi di rendita, decrescenti, per gli assicurati delle 15 classi d’età della generazione di transizione con un avere di previdenza compreso tra 220 500 e 441 000 franchi, suddivisa nelle fasce seguenti e indicata separatamente per gruppo di cinque classi d’età: 150–200 franchi, 100–150 franchi, 50–100 franchi e 0–50 franchi? Chiedo di indicare la percentuale degli aventi diritto rispetto al totale degli assicurati LPP che non sono ancora pensionati.

Stellungnahme des Bundesrates

L’abbassamento dell’aliquota di conversione LPP dal 6,8 al 6,0 per cento, senza misure compensative, causerebbe una riduzione di circa il 12 per cento delle rendite LPP dei futuri beneficiari di rendita. Occorre però considerare che l’aliquota di conversione LPP è rilevante soltanto per gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente le prestazioni minime LPP. La maggioranza degli istituti offre ai suoi assicurati prestazioni che superano il livello minimo prescritto per legge. Questi istituti sono autorizzati ad applicare all’intero avere di vecchiaia un’aliquota di conversione più bassa di quella minima prevista dalla LPP. Nei casi in cui l’aliquota di conversione è già oggi inferiore al 6 per cento, di norma la riforma non avrà alcuna ripercussione sull’importo della rendita, fatto salvo il supplemento di rendita. Al fine di mantenere il livello delle rendite minime, la riforma della LPP prevede un rafforzamento del risparmio a lungo termine mediante l’adeguamento della deduzione di coordinamento e degli accrediti di vecchiaia. Questo consentirà agli assicurati delle generazioni più giovani di arrivare al pensionamento con un avere di previdenza più elevato rispetto a oggi. Per gli assicurati che andranno in pensione nei primi anni seguenti l’entrata in vigore della riforma, il rafforzamento del risparmio non basterà tuttavia a compensare la riduzione dell’aliquota di conversione. Per questi assicurati, d’età compresa tra i 50 e i 65 anni al momento dell’entrata in vigore, la riforma prevede la concessione di un supplemento di rendita il cui importo dipenderà dall’anno di nascita e dall’entità dell’avere di previdenza. Gli assicurati con un avere inferiore a 220 500 franchi avranno diritto all’intero supplemento, quelli con un avere superiore a 441 000 franchi non avranno diritto ad alcun supplemento e quelli con un avere compreso tra questi due importi avranno diritto a un supplemento parziale. Per avere diritto al supplemento di rendita si dovranno adempiere diverse condizioni, ragion per cui è possibile stimare soltanto approssimativamente il numero o la quota degli assicurati che lo riceveranno. Inoltre, l’importo del supplemento dipenderà da quello dell’avere di previdenza effettivamente disponibile al momento della riscossione della rendita, la cui entità può anch’essa essere stimata soltanto in modo approssimativo. Visto quanto precede, la ripartizione richiesta può essere effettuata soltanto in modo molto sommario e sulla base delle ipotesi seguenti: un quarto delle persone che inizieranno a riscuotere una rendita di vecchiaia della previdenza professionale durante i 15 anni successivi all’entrata in vigore della riforma avrà diritto al supplemento di rendita intero e un altro quarto a un supplemento ridotto. 1. La stima delle percentuali dei beneficiari del supplemento di rendita rispetto al totale degli assicurati richiesta dall’autrice della mozione non è un metodo adatto per valutare l’impatto di questa misura. Questo supplemento sarà infatti accordato soltanto alla generazione di transizione, che non potrà costituire una quantità sufficiente di risparmi per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione, e non a tutti gli assicurati attualmente attivi. Gli assicurati che riceveranno il supplemento di rendita massimo di 200 franchi al mese corrispondono approssimativamente all’1,5 per cento dei circa 4,5 milioni di assicurati attivi. 2. I supplementi di rendita ridotti per gli assicurati con averi di previdenza compresi tra 220 500 e 441 000 franchi non sono ancora noti. Sarà il Consiglio federale a fissarne l’importo in un’ordinanza. La quota dei beneficiari di questi supplementi secondo la ripartizione richiesta può essere stimata come segue:Beneficiari di supplementi di rendita ridottiStima in percentuale dei circa 4,5 milioni di assicurati attivi, ripartizione omogeneaAnni della generazione di transizioneSupplemento di rendita ridotto, in franchi al mese150–200100–15050–1000–501°–5° anno0,4 %0,4 %0,4 %0,4 %6°–10° anno 0,5 %0,5 %0,5 %11°–15° anno 0,75 %0,75 % In ogni caso, la quota dei nuovi beneficiari della generazione di transizione che riceveranno un supplemento di rendita, stimata a circa il 50 per cento, sarà superiore a quella dei beneficiari di rendita interessati dalla riduzione dell’aliquota minima di conversione.