24.3315 · Interpellanza · 2024-03-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 19 dicembre 2023 la Commissione svizzera per la lealtà (CSL) ha pubblicato nuove direttive nelle quali sono specificati i requisiti necessari affinché il green marketing rispetti il principio di veridicità e chiarezza previsto dal diritto della concorrenza. Inoltre, nella sessione invernale il Parlamento ha deciso di inserire nella legge sul CO2 un passaggio sul greenwashing per contrastare la concorrenza sleale prevedendo l’obbligo di comprovare con dati oggettivi e verificabili le informazioni sull’impatto climatico.
La CSL riceve continui reclami in tema di greenwashing. Recentemente ne ha accolti due: uno contro la Kübler Heizöl AG di Winterthur relativo al messaggio pubblicitario «l’olio da riscaldamento è neutrale dal punto di vista climatico» e un altro contro l’azienda tedesca Hipp, che vendeva i suoi alimenti per bambini come «positivi per il clima». Anche Swissmilk e Proviande sono già state criticate per la diffusione di pubblicità sleale, in parte finanziata con i fondi destinati alla «promozione dello smercio», cioè con i soldi dei contribuenti. Nel maggio 2022, ad esempio, in riferimento alla campagna «Schweizer Fleisch. Der feine Unterschied» (la carne svizzera fa la differenza) di Proviande, la CSL ha stabilito che l’affermazione «i bovini in Svizzera mangiano alimenti per il 91,5 per cento di provenienza nazionale» e l’espressione «grado di autoapprovvigionamento» senza l’aggiunta dell’indicazione «al lordo» erano ingannevoli (n. 234/21).
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.
È a conoscenza dei reclami contro Kübler Heizöl AG e Hipp che sono stati accolti dalla CSL? In caso affermativo, come li valuta, in particolare per quanto riguarda il segnale che viene dato in questo modo in ambito pubblicitario?
Quando sostiene finanziariamente misure di comunicazione e marketing, come ad esempio nella «promozione dello smercio», adotta forse misure o accordi preventivi, o formula prescrizioni contro il greenwashing? Se sì, quali?
Se non adotta misure, non formula prescrizioni e non conclude accordi, entro quando pensa di farlo?
Se dovessero verificarsi nuovi casi di greenwashing e di concorrenza sleale nella promozione delle vendite, quali azioni intende intraprendere?
I reclami presentati alla SECO in questo contesto sono resi noti in modo trasparente? Se sì, dove? In caso contrario, entro quando lo saranno?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che la Commissione svizzera per la lealtà (CSL) ha accolto i reclami della Stiftung für Konsumentenschutz (Fondazione per la protezione dei consumatori) contro la Kübler Heizöl AG e la Hipp Schweiz AG e che ha raccomandato a queste società di non menzionare più le indicazioni ambientali contestate. La CSL è un istituto privato e indipendente che opera nel settore della comunicazione allo scopo di garantire l’autocontrollo in materia di pubblicità. Le sue raccomandazioni sono generalmente ben seguite ed efficaci. Il Consiglio federale non si pronuncia tuttavia sulle raccomandazioni della CSL e non è neppure in grado di stabilire se le raccomandazioni indirizzate da quest’ultima alla Kübler Heizöl AG e alla Hipp Schweiz AG invieranno un segnale che verrà recepito.2-4. Attraverso il suo programma di promozione delle vendite, il Consiglio federale sostiene finanziariamente la comunicazione relativa ai prodotti agricoli svizzeri. Gli aiuti finanziari accordati sono di natura sussidiaria. La Confederazione stabilisce i criteri del sostegno, mentre la strategia, l’attuazione e quindi la comunicazione sono di competenza del settore. Inoltre, l’utilizzo dei fondi conforme alle prescrizioni legali è una condizione indispensabile.In generale i vari settori attribuiscono grande importanza alla credibilità della loro comunicazione. Ne sono una prova i pochi reclami presentati alla CSL e il fatto che le misure di comunicazione contestate vengano immediatamente precisate, corrette o interrotte. Al momento il Consiglio federale non prevede accordi, misure o prescrizioni in proposito. Va anche rilevato che nell’ambito della revisione della legge sul CO2 il Parlamento ha adottato, per una data successiva al 2024, una nuova disposizione inserita nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241), secondo cui agisce in modo sleale chiunque fornisce indicazioni su sé stesso, le sue merci, le sue opere o le sue prestazioni riguardanti l’impatto climatico che non possono essere comprovate da basi oggettive e verificabili (nuovo art. 3 cpv. 1 lett. x LCSl). 5. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) pubblica ogni anno, solitamente a maggio, delle statistiche sui reclami ricevuti. Poiché le indicazioni ambientali possono essere fallaci ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b della LCSl, i reclami concernenti il greenwashing sono registrati sotto la voce «Indicazione ingannevole». Il Consiglio federale non prevede di creare una rubrica speciale per questi reclami.