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24.3339 · Interpellanza · 2024-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Alla luce delle recenti rivelazioni sul mercato del noleggio di apparecchi respiratori, che sollevano interrogativi sulle pratiche commerciali e sulle loro ripercussioni sui costi della salute e sui premi dell’assicurazione malattie, mi rivolgo al Consiglio federale per capire e valutare meglio gli aspetti seguenti:1. Quali sono i meccanismi che reggono il mercato del noleggio di apparecchi respiratori, comprese le tariffe applicate e gli importi rimborsati dall’assicurazione malattie obbligatoria?2. Che impatto hanno queste pratiche sui costi della salute?3. Quali misure possono essere adottate per garantire un uso efficiente delle risorse e una maggiore trasparenza nel settore del noleggio di apparecchi medici?4. Quali iniziative sono in corso o previste per promuovere alternative al noleggio, come l’acquisto di apparecchi respiratori?La trasparenza e la responsabilità di tutti gli attori sono essenziali per garantire un sistema sanitario equo ed efficace per tutti i cittadini.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli apparecchi per la terapia respiratoria coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sono regolamentati nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp, allegato 2 dell’ordinanza sulle prestazioni [OPre; RS 832.112.31]). L’importo massimo rimborsabile (IMR) figurante nell’EMAp corrisponde all’importo massimo rimborsato dall’AOMS. L’assicurato è libero di scegliere uno specifico prodotto idoneo nei limiti di questo IMR, fermo restando che un’eventuale eccedenza è a suo carico. Gli apparecchi sono rimunerati a condizione che corrispondano alla descrizione del prodotto di una posizione dell’EMAp, siano stati immessi sul mercato ai sensi della legislazione federale o cantonale, adempiano il necessario scopo terapeutico o lo scopo di vigilanza del trattamento di una malattia e delle sue conseguenze, siano stati prescritti da un medico e siano stati consegnati da un centro di consegna autorizzato secondo l’articolo 55 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102).

2. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) pubblicherà presumibilmente nel corso del 3° trimestre 2024 un rapporto di monitoraggio dettagliato sull’evoluzione dei costi nell’ambito dell’EMAp dal 2016 al 2021 che tratterà anche i costi degli apparecchi per la terapia respiratoria.

3. e 4. Il medico curante stima di volta in volta la durata prevista della terapia e la prescrizione per il noleggio o l’acquisto rientra nel suo ambito di competenza. Se il test terapeutico con l’apparecchio in noleggio ha avuto esito positivo, l’acquisto è la soluzione più economica per una terapia presumibilmente prolungata. Secondo il principio della fiducia si presume che i medici forniscano prestazioni che rispondano ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità sanciti dalla legge. Compete inoltre agli assicuratori verificare che, nel caso concreto, la prestazione sia efficace, appropriata ed economica.

L’UFSP esaminerà la necessità di apportare modifiche alle posizioni degli apparecchi per la terapia respiratoria nell’EMAp, per esempio l’introduzione di una limitazione della durata del noleggio, insieme ai rappresentanti delle associazioni di specialisti, dei centri di consegna e degli assicuratori. Il Dipartimento federale dell’interno deciderà successivamente in merito alle modifiche all’EMAp dopo aver consultato la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi. In linea di massima, per una nuova ammissione, la modifica o l’eliminazione di posizioni dell’EMAp vige il principio della domanda.