24.3346 · Interpellanza · 2024-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L’Unione europea ha recentemente approvato una nuova direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali. Questo documento, che costituisce un importante passo in avanti per i lavoratori attivi nell’economia di piattaforma, introduce due principi importanti: 1) le imprese di piattaforma saranno automaticamente considerate datori di lavoro; 2) si esigerà maggiore trasparenza nell’utilizzo di algoritmi per la pianificazione del lavoro.
Alla luce dell’approvazione della direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Quali adeguamenti sarebbero necessari e in che modo si potrebbe sancire per legge l’inversione della prova? Si sta riflettendo in tal senso?
Quali misure hanno preso la Confederazione e i Cantoni per far applicare le decisioni giudiziarie che hanno qualificato le piattaforme come Uber/Uber Eats quali datori di lavoro, in modo che queste imprese siano effettivamente assoggettate alla legge sul lavoro, e per assicurarsi che Uber/Uber Eats rispetti i propri obblighi di datore di lavoro?
Quante risorse hanno utilizzato finora le assicurazioni sociali per trattare i nuovi contratti delle piattaforme che prevedono un’attività indipendente e farli passare dinanzi alle autorità giudiziarie?
Come valuta la Confederazione la direttiva europea e quali sono le conseguenze per la Svizzera?
Il Consiglio federale ha previsto di introdurre requisiti in materia di trasparenza in caso di utilizzo di algoritmi?
Begründung
Benché le leggi vigenti in Svizzera siano in linea di massima sufficienti per qualificare le piattaforme quali datori di lavoro, una qualifica automatica sarebbe opportuna anche nel nostro Paese, in modo da porre fine all’attività delle multinazionali operanti nell’economia di piattaforma che optano per il lavoro nero sistematico facendo lavorare i propri dipendenti quali falsi indipendenti. Un adeguamento del Codice delle obbligazioni permetterebbe di sancire per legge la presunzione di un contratto di lavoro. Anche per quanto concerne l’utilizzo di algoritmi bisognerebbe ispirarsi alla direttiva europea: i lavoratori hanno infatti il diritto di essere informati sul funzionamento dei sistemi automatizzati e soprattutto di contestare le decisioni che ne derivano.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ha analizzato in modo approfondito il quadro giuridico e le possibili opzioni di sviluppo del diritto in materia di assicurazioni sociali in relazione ai nuovi modelli di economia digitale nel suo rapporto del 27 ottobre 2021 Digitalisierung – Prüfung einer Flexiblisierung des Sozialversicherungsrechts (disponibile in tedesco e francese all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti e perizie> Rapporti del Consiglio federale). In esso, ha esaminato anche i pro e i contro di una regolamentazione che preveda la presunzione legale dell’attività dipendente per i lavoratori occupati da piattaforme e la possibilità di refutare tale presunzione tramite prova contraria, giungendo alla conclusione che non sussiste ulteriore necessità d’intervento al riguardo. 2. In virtù della legge sul lavoro i controlli sono organizzati autonomamente dai Cantoni a campione, sulla base del rischio o di denunce concrete. La questione della sussistenza di un rapporto di lavoro viene giudicata caso per caso dal Tribunale federale. La decisione adottata viene quindi attuata in primo luogo dall’ispettorato cantonale del lavoro (ICL) direttamente interessato, che informa gli altri ICL e la Segreteria di Stato dell’economia sulle esperienze maturate e sulla procedura scelta tramite i canali disponibili. Poiché le condizioni contrattuali di Uber/Uber Eats vengono costantemente adeguate, spesso le decisioni non possono essere applicate in quanto tali ad altre situazioni. 3. Il sistema svizzero delle assicurazioni sociali è sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi dell’economia digitale e alle nuove forme di lavoro. La determinazione dello statuto giuridico dei lavoratori occupati da piattaforme non rappresenta dunque un problema particolare per le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali. Come per le altre attività lucrative, essa avviene in base alla situazione economica effettiva, con una valutazione caso per caso. Gli organi esecutivi devono sostenere un onere aggiuntivo soltanto in caso di procedura giudiziaria, dato che questa può essere molto lunga e onerosa. L’entità delle spese e degli oneri che ne derivano per le assicurazioni sociali non è nota. 4. La direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali non è ancora stata adottata formalmente. Secondo il Consiglio federale è dunque troppo presto per stimare eventuali ripercussioni o determinare l’eventuale necessità d’intervento. 5. I sistemi automatizzati impiegati dalle piattaforme sono già oggi presi in considerazione per la determinazione dello statuto in materia di assicurazioni sociali, se incidono sulla situazione economica effettiva. Come rilevato nella sua risposta all’interpellanza Feller 23.3516 «Divieto definitivo o provvisorio di alcune piattaforme di intelligenza artificiale», il Consiglio federale segue con attenzione gli sviluppi normativi in materia di intelligenza artificiale a livello internazionale e prenderà le misure eventualmente necessarie.