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24.3371 · Mozione · 2024-03-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione fiscale affinché non sia imposto il contributo dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, versato in caso di paraplegia conseguente a infortunio attestata da un medico che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle.

Begründung

I membri dell’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici ricevono un sussidio una tantum di 250 000 franchi svizzeri in caso di paraplegia conseguente a infortunio attestata da un medico che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle. Nella maggior parte dei Cantoni e quindi anche dalla Confederazione, tale versamento è imposto come reddito. In alcuni Cantoni, perlomeno, l’imposizione avviene a un’aliquota ridotta. Questa imposizione è difficilmente comprensibile. Il contraccolpo dell’invalidità è associato a gravi danni, sia dal punto di vista finanziario che psicofisico. Lo Stato non dovrebbe approfittarsene. In fondo, non sono soggette a imposta nemmeno le indennità per menomazione dell’integrità versate dall’assicurazione contro gli infortuni. Dal punto di vista giuridico, per i sostenitori della fondazione non sussiste alcun diritto all’indennità. La confusione venutasi a creare riguardo all’imposizione dovrebbe quindi essere chiarita attraverso la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e la legge sull’imposta federale diretta, sia a livello cantonale che federale. Le perdite finanziarie sarebbero trascurabili poiché vengono effettuati circa 30–35 versamenti all’anno. Inoltre, i costi legati all’invalidità (ad es. la ristrutturazione di un appartamento o di una casa) che non superano i 250 000 franchi non dovrebbero essere deducibili fiscalmente, il che ridurrebbe anche le perdite fiscali.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale riconosce che la Fondazione svizzera per paraplegici fornisce assistenza e cure mediche a persone affette da paraplegia conseguente a infortunio. In linea di principio, vengono imposti tutti i redditi conseguiti da una persona fisica, a condizione che non compensino una diminuzione di patrimonio o non siano esplicitamente dichiarati esenti da imposta. Il beneficiario può disporre liberamente del sussidio sostenitori, il quale non ha lo scopo di compensare una perdita fiscale concreta. ll sussidio viene inoltre versato indipendentemente dall’indennità non imponibile cui la persona assicurata ha diritto in virtù degli articoli 24 seguenti della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni e all’articolo 59 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare, se accusa una menomazione importante e durevole all’integrità. Il sussidio sostenitori aumenta quindi la capacità economica del beneficiario. Poiché è versato in caso di pregiudizio durevole della salute, rientra tra i proventi imponibili secondo l’articolo 23 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) o l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) e va quindi imposto alla tariffa previdenziale ridotta secondo l’articolo 38 LIFD o l’articolo 11 capoverso 3 LAID. Di conseguenza, il confronto con le indennità per menomazione dell’integrità dell’assicurazione contro gli infortuni non è pertinente. Il sussidio sostenitori non è nemmeno una donazione esente da imposta, poiché viene erogato solo in caso di versamento del contributo di adesione. Manca pertanto la necessaria gratuità. Per lo stesso motivo, non può essere considerato un sussidio d’assistenza proveniente da fondi privati esente da imposta. Poiché il sussidio sostenitori non è un risarcimento per un danno subito, non rappresenta una riparazione morale esente da imposta secondo l’articolo 24 lettera g LIFD o l’articolo 7 capoverso 4 lettera i LAID. Il danno immateriale subito può essere compensato soltanto dalla persona che l’ha arrecato.Inoltre, sarebbe difficile giustificare l’esenzione dall’imposta unicamente per il sussidio sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici. Si creerebbe infatti una disparità di trattamento rispetto ad altre somme versate una tantum o periodiamente in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute oppure si dovrebbero esentare dall’imposta anche tutti gli altri sussidi di questo genere.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.