24.3392 · Postulato · 2024-03-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e riferire mediante rapporto se e in che modo l’introduzione di una tassa sui transiti alpini (TTA) possa favorire un maggiore trasferimento modale nel traffico merci attraverso le Alpi e quali adeguamenti giuridici siano necessari affinché possa essere applicata ai trasporti pesanti di merci su strada.
Una minoranza della Commissione (Giezendanner, Candinas Martin, Imark, Quadri, Rutz Gregor, Schnyder, Wandfluh) propone di respingere il postulato.
Begründung
Da anni il livello massimo della tassa dovuta dagli autoveicoli pesanti per un viaggio attraverso la Svizzera, stabilita nell’Accordo sui trasporti terrestri, è decisamente sottostimato. Questo avviene nonostante la TTPCP sia lo strumento più importante per il trasferimento del traffico e l’obiettivo volto a limitare a 650 000 all'anno il numero degli autocarri in transito sulle Alpi svizzere rimanga ampiamente disatteso (927 000 transiti nel 2022). Va aggiunto che due terzi dei costi esterni causati dal traffico pesante (rumore, effetti sul clima, incidenti, consumo di risorse e di suolo, congestionamenti) non riescono ad essere internalizzati attraverso la TTPCP. Con una tassa sui transiti alpini (TTA), sancita nell’articolo 40 paragrafo 5 dell’Accordo sui trasporti terrestri concluso tra la Svizzera e l’UE (ATT), il livello massimo fissato nell’ATT potrebbe essere sfruttato quasi completamente. L’importo massimo, per il valore medio del parco veicoli, esigibile per un viaggio attraverso la Svizzera di un veicolo di 40 tonnellate non può superare, al netto del rincaro, i 325 franchi. Secondo l’articolo 40 paragrafo 5 dell’ATT, l’ammontare di una tassa sui transiti alpini non può superare il 15 per cento di questa media ponderata e deve quindi attestarsi a un importo massimo di 48.75 franchi. Attualmente, così come in passato, il valore medio ponderato della TTPCP è stato però significativamente inferiore. Secondo il rapporto sul trasferimento del traffico 2023, nel 2022 ammontava ad appena 284 franchi e oggi tale valore si è ulteriormente abbassato. Si tratta di una differenza notevole, che non fa che ridurre ulteriormente gli incentivi al trasferimento. Va aggiunto che la Svizzera, nonostante l'obiettivo di trasferimento non sia ancora stato raggiunto e il numero dei transiti transalpini di mezzi pesanti sia attualmente diminuito, non utilizza appieno il suo margine di manovra (nel quadro degli accordi internazionali). Una TTA permetterebbe di sfruttare quasi completamente questo margine. (Gli introiti della TTA, preventivabili in decine di milioni di franchi, potrebbero venire destinati, quali contributi supplementari, alla promozione del traffico combinato transalpino.)
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha illustrato, l’ultima volta nell’ambito della risposta all’interpellanza 19.3771, i motivi per cui è contrario all’introduzione di una TTA quale strumento di trasferimento del traffico. La situazione è rimasta per lo più la stessa: i margini di manovra per la determinazione delle tariffe per il traffico pesante transalpino sono chiaramente definiti nell’ATT e possono essere sfruttati o mediante la TTPCP o con l'introduzione di una TTA. Secondo l’articolo 40 paragrafo 5 ATT l’importo di una TTA può ammontare al massimo al 15 per cento della media ponderata (325 fr., rincaro escluso). È vero che attualmente vi è ancora margine fino all’importo massimo della media ponderata, ma con l’attuale tariffa della categoria di tassa 1 l’importo massimo consentito secondo l’articolo 40 paragrafo 4 ATT (380 fr., rincaro escluso) è quasi raggiunto. Introducendo una TTA bisognerebbe pertanto ridurre le aliquote TTPCP per poter esaurire il margine di manovra massimo di cui all'ATT. L'introduzione di una TTA dovrebbe inoltre rispettare i principi sanciti dall'ATT tra i quali, in particolare, la non discriminazione, la proporzionalità nonché l'assenza di distorsioni nel flusso di traffico nella regione alpina. Di conseguenza, per il principio di non discriminazione, per esempio, si dovrebbe applicare una TTA su tutte le corse transalpine, ossia non solo ai traffici di transito, d'importazione e d'esportazione, ma anche a quelli interni alla Svizzera, ossia non solo ai traffici di transito, d'importazione e d'esportazione, ma anche a quelli interni alla Svizzera. Questo causerebbe un maggiore carico sui trasporti tra il Ticino e il resto del Paese rispetto agli altri trasporti indigeni. Il Consiglio federale attualmente prevede un ulteriore sviluppo della TTPCP. A tal fine il 14 febbraio 2024 ha avviato una procedura di consultazione su una revisione parziale della legge sul traffico pesante, nell’ambito della quale (rapporto esplicativo, n. 1.4.7) ha reiterato il suo parere contrario alla TTA. Alla luce dell’attuale evoluzione tecnologica nel traffico pesante, l’ulteriore sviluppo della TTPCP proposto dal Consiglio federale è più adatto a garantire l’effetto di trasferimento e la copertura dei costi causati dal traffico pesante. L’introduzione di una TTA limiterebbe inutilmente le possibilità di sviluppo della TTPCP. A parere del Consiglio federale occorre pertanto focalizzarsi su un ulteriore sviluppo mirato ed equilibrato della TTPCP.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.