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24.3394 · Mozione · 2024-03-26

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché, per quanto riguarda le persone fisiche, la deduzione di versamenti ai partiti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera i sia ammessa per ciascun coniuge (nel 2023 10 300 fr. a persona; dal 2024 10 400 fr. a persona).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La deduzione di versamenti ai partiti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) è stata introdotta in attuazione dell’iniziativa parlamentare Reimann 06.463 ed è in vigore dal 2011. Le persone fisiche possono dedurre fiscalmente i contributi dei membri e i versamenti ai partiti fino a un importo di 10 400 franchi. Nonostante non venga esplicitato nel testo di legge, tale importo massimo vale anche per le coppie di coniugi e non può quindi essere dedotto singolarmente da ognuno di essi (cfr. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 17.6.2008; FF 2008 6565; pag. 6576). In tal senso la deduzione fiscale vigente di versamenti ai partiti rappresenta un caso particolare. Ad esempio, la deduzione per i premi assicurativi e gli interessi dei capitali a risparmio secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera g LIFD ammonta a un massimo di 3600 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica nonché di 1800 franchi per gli altri contribuenti. La deduzione per le spese di formazione e formazione continua professionali secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD si applica fino a concorrenza di una somma globale di 12 900 franchi. La situazione è diversa rispetto alla deduzione fiscale di versamenti ai partiti ma, anche in questo caso, il testo di legge non è esplicito nel riportare che entrambi i coniugi possono dedurre gli importi singolarmente fino alla cifra massima (cfr. messaggio del 4.3.2011 del Consiglio federale, FF 2011 2365, pag. 2391). La deduzione fiscale vigente di versamenti ai partiti rappresenta così uno svantaggio per le persone sposate. Il Consiglio federale ha sottolineato l’importanza della parità di trattamento tra i contribuenti coniugati e quelli non coniugati già durante l’esame dell’iniziativa parlamentare 06.463. Pertanto l’Esecutivo ha presentato una proposta sussidiaria che prevedeva una deduzione massima di 4000 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica, limitata invece a 2000 franchi per gli altri contribuenti. L’Assemblea federale ha rifiutato la proposta. In linea di principio il Consiglio federale condivide quindi la richiesta formulata nella mozione. Non può tuttavia fornire indicazioni sull’entità delle minori entrate in caso di attuazione della presente mozione a causa dell’assenza di basi di dati sulla deduzione fiscale vigente di versamenti ai partiti. Data l’attuale situazione finanziaria della Confederazione, in particolare in relazione all’effetto retroattivo richiesto delle deduzioni per gli anni fiscali 2023 e 2024, l’Esecutivo non ritiene opportuno aumentare le deduzioni fiscali senza conoscere le relative ripercussioni finanziarie. Ciononostante, il Consiglio federale è disposto a eseguire un’indagine presso i Cantoni sugli effetti di un’eventuale attuazione della mozione nonché a verificare come poter soddisfare la richiesta di parità di trattamento anche senza un calo delle entrate. Si riserva inoltre la possibilità di presentare alla seconda Camera una relativa modifica in un mandato d’esame, qualora il Consiglio degli Stati dovesse accogliere la mozione. Infine l’Esecutivo rifiuta in ogni caso un’applicazione retroattiva, sottolineando che la richiesta della presente mozione verrebbe soddisfatta a livello sistemico passando dall’imposizione dei coniugi a quella individuale. Il Consiglio federale ha adottato il relativo messaggio il 21 febbraio 2024.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.