Lexipedia

24.3400 · Interpellanza · 2024-04-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 19 febbraio 2024, l’OCSE ha pubblicato un aggiornamento del commentario all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE (scambio di informazioni). Con esso si stabilisce che le informazioni ricevute nel contesto dell’assistenza fiscale amministrativa possono essere utilizzate anche in relazione a persone che non sono state menzionate nella richiesta originale (terzi). Ciò significa concretamente che le informazioni ricevute possono essere utilizzate anche in vista del perseguimento di terzi per partecipazione a reati fiscali. Fra i terzi non rientrano solo i detentori delle informazioni (banche) e i loro impiegati (personale delle banche), ma anche avvocati, notai, fiduciari eccetera, i cui nomi compaiono più o meno casualmente nella documentazione relativa alle richieste di assistenza amministrativa. In altre parole, è come «consegnare» i collaboratori delle banche e i consulenti legali alle autorità straniere. La questione più problematica è che se qualcuno viene citato nelle informazioni trasmesse, questi non lo può sapere perché, secondo la prassi attuale, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non informerà le persone coinvolte.Secondo una comunicazione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), questo controverso cambiamento di prassi deve essere applicato dall’AFC «con effetto immediato». Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:1. Il Consiglio federale come valuta la legittimità di tale attuazione in merito alla decisione principale del Tribunale federale del 13 luglio 2020 sul principio della specialità sotto il profilo personale? 2. I dipendenti delle banche, i fiduciari e gli avvocati vengono esposti a procedimenti penali all’estero per reati fiscali (in particolare per complicità). Poiché, tuttavia, il Tribunale federale lo ha chiaramente vietato, il Consiglio federale come valuta la questione dal punto di vista dello Stato di diritto? Se l’OCSE non ha competenze legislative, perché questa precisazione è stata applicata dalla Svizzera alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) già concluse? 3. Nel caso in cui il cambiamento di prassi venisse applicato dall’AFC nonostante le riserve suscitate sullo Stato di diritto: l’AFC sarà di conseguenza tenuta a informare tutte le persone coinvolte che i loro nomi compaiono nella documentazione da trasmettere? 4. La SFI non ha formulato alcuna riserva riguardo alla precisazione apportata al commentario e il suo comunicato lascia intendere che l’abbia approvata senza obiezioni. Se l’impressione è corretta, qual è la ragione di questo eccesso di zelo?5. In che modo la Confederazione intende considerare il commentario dell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE:per le CDI già concluse?per la modifica di CDI già concluse?per le future CDI?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2: nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard dell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE (Modello OCSE) nel contesto dell’assistenza amministrativa in materia fiscale. L’attuazione di questa decisione ha richiesto l’adeguamento delle convenzioni di doppia imposizione (CDI) esistenti e la conclusione di nuove convenzioni. Secondo la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111), a cui il Tribunale federale fa riferimento per l’interpretazione, la disposizione di un trattato internazionale deve essere interpretata in modo da garantire l’effettiva applicazione dello stesso trattato e da portare a un risultato che non sia contrario al significato e allo scopo intesi dalle parti contraenti. Secondo il Tribunale federale, per l’interpretazione delle disposizioni sull’assistenza amministrativa previste dalle CDI ci si deve basare sulla versione più recente del commentario al Modello OCSE. Il Tribunale federale esige la presenza di motivi seri e oggettivi affinché una giurisprudenza esistente possa essere modificata. Concretamente, nella decisione principale (cfr. DTF 147 II 13) citata dall’autrice dell’interpellanza il Tribunale federale constata innanzitutto che il tenore della disposizione della CDI relativa alla questione dell’uso delle informazioni ottenute tramite assistenza amministrativa nei confronti di terzi non è chiaro. Con la precisazione apportata nel febbraio 2024 al commento all’articolo 26 del Modello OCSE, che rappresenta l’elemento interpretativo più importante per l’assistenza amministrativa, il tenore poco chiaro della corrispondente disposizione della CDI è stato formulato chiaramente per quanto riguarda la dimensione personale del principio di specialità. Secondo il parere del Consiglio federale esiste quindi un motivo serio e oggettivo per adeguare la prassi fondata sull’attuale giurisprudenza.Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’AFC è tenuta, in virtù dell’articolo 14 capoverso 2 della legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (legge sull’assistenza amministrativa fiscale; RS 651.1), a informare d’ufficio tutte le persone la cui qualità di parte risulta chiaramente dagli atti da trasmettere (cfr. tra l’altro DTF 146 I 172 e sentenza del TF 2C_310/2020). Fino ad ora, in singoli casi gli altri Stati dovevano chiedere alla Svizzera di poter impiegare le informazioni ottenute anche in relazione a terzi nel contesto della richiesta originale. A tale scopo l’AFC ha condotto una nuova procedura per l’impiego (ulteriore) dei dati e, di volta in volta, ne ha informato le persone direttamente coinvolte. Dalla decisione principale del Tribunale federale si è registrato un numero molto basso di tali richieste: meno di dieci rispetto alle diverse migliaia di richieste originariamente trattate. Ciascuna di queste richieste è stata approvata dall’AFC, poiché il criterio dell’esame della rilevanza che lo Stato richiesto deve applicare in base allo standard rappresenta una soglia bassa e nella prassi equivale a un esame della plausibilità. Anche secondo la giurisprudenza, questo criterio non deve essere sopravvalutato e, in caso di dubbio, deve essere preferita l’assistenza amministrativa. Pertanto questa precisazione apportata al commentario dovrebbe avere un impatto limitato, considerato il numero molto ridotto di richieste pervenute relative all’impiego ulteriore delle informazioni e il loro esito. Inoltre, i contribuenti interessati possono far valere i loro diritti nello Stato richiedente con cui hanno già un punto di contatto fiscale. Alla luce delle conseguenze pratiche molto limitate, il Consiglio federale ritiene che il recepimento da parte dell’Amministrazione del chiarimento apportato al commentario sia appropriato e conforme alla legge. 3. tutte le persone la cui qualità di parte risulta chiaramente dagli atti da trasmettere, continueranno a essere informate dall’AFC nell’ambito della richiesta (vedi la risposta precedente). Per le altre persone che trasmettono spontaneamente informazioni all’AFC, quest’ultima si attiene al principio già consolidato dalla giurisprudenza secondo cui la qualità di parte viene concessa quando può essere reso plausibile un interesse degno di protezione attuale e concreto a partecipare alla procedura. Tuttavia, la valutazione dell’AFC considererà d’ora in poi anche il fatto che lo Stato richiedente potrebbe impiegare le informazioni ottenute nel quadro di una richiesta in relazione a ciascuna persona. Ciò vale in particolare per i dipendenti delle banche, i fiduciari e gli avvocati a cui l’autrice dell’interpellanza fa riferimento per nome. In linea di principio, i loro nomi vengono oscurati perché si presume che non siano rilevanti. Tuttavia, se le informazioni su di essi dovessero risultare rilevanti ai fini della richiesta, tali dati saranno trasmessi allo Stato richiedente a seguito dell’accertamento di un interesse degno di protezione attuale e concreto. Nella prassi però un interesse degno di protezione è dato molto raramente. In linea di principio la trasmissione di queste informazioni continuerà dunque a essere effettuata senza che la persona terza partecipi alla procedura se la sua qualità di parte non è stata né accertata né garantita. In questo contesto, la prassi dell’AFC rimane quindi invariata. 4. nel quadro della discussione sulla precisazione del commentario da parte dell’OCSE, la Svizzera ha spiegato la giurisprudenza del Tribunale federale e ha difeso la dimensione personale della limitazione d’uso (principio di specialità) a tutti i livelli dell’OCSE. È stato chiaramente espresso che l’interpretazione svizzera del principio di specialità non corrisponde alla volontà delle parti contraenti. La Svizzera è stata l’unico paese a difendere questa posizione in seno all’OCSE. Il Forum globale aveva già criticato la Svizzera per la prassi fondata sulla decisione principale del Tribunale federale sopra citata e l’aveva invitata, mediante una raccomandazione, ad allineare quanto prima la sua prassi allo standard, che il Forum globale stesso ha sempre inteso nel senso della precisazione esplicita effettuata. Se la Svizzera rimane nella sua posizione isolata, ne subirà le conseguenze nel rapporto sulla valutazione tra pari: il Forum globale giungerà alla conclusione che la Svizzera non è più conforme agli standard. Ciò comporterebbe, tra l’altro, l’inclusione della Svizzera nell’elenco dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. 5. nei casi menzionati, l’interpretazione delle CDI deve basarsi direttamente sul commentario precisato del Modello OCSE. In linea di principio, non è previsto alcun adeguamento delle disposizioni delle CDI.