24.3404 · Interpellanza · 2024-04-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Attualmente l’OMS e i suoi Stati membri stanno discutendo, oltre al trattato sulle pandemie, anche il regolamento sanitario internazionale (RSI 2005), che dovrebbe parimenti essere adottato nella 77a Assemblea mondiale della sanità prevista dal 27 maggio al 1° giugno 2024. Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande e di motivare le sue risposte:
È vero che la bozza finale del nuovo RSI non è stata presentata entro il 27 gennaio 2024, nonostante il regolamento prescriva che le sue modifiche debbano essere sottoposte agli Stati membri almeno quattro mesi prima dell’assemblea generale? Il Consiglio federale è disposto a insistere sul rispetto dei termini di pubblicazione delle modifiche al RSI e, di conseguenza, a non accettare l’adozione della revisione durante la prossima assemblea generale?
Chiedo al Consiglio federale di chiarire i seguenti punti:Anche per la revisione del RSI ogni singolo Stato membro potrà decidere successivamente se aderire o meno?Anche le revisioni del RSI dovranno essere ratificate dal Parlamento?
Pare che siano state presentate proposte volte a modificare sostanzialmente il carattere delle disposizioni del RSI da semplici raccomandazioni a norme vincolanti. Qual è il parere del Consiglio federale a questo proposito, in particolare nel caso in cui queste proposte incidano sull’autonomia degli Stati membri in ambito sanitario, sui diritti fondamentali o sulla libertà individuale?
Riconosce che, in considerazione delle perturbazioni nella società e della perdita di fiducia di una parte della popolazione nei confronti del Governo e del Parlamento durante la pandemia di COVID-19, sia necessaria una discussione ampia, trasparente e democratica in Parlamento sulle bozze finali di entrambi gli accordi per favorire la fiducia e mantenere un clima sereno tra la popolazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l’articolo 55 paragrafo 2 del Regolamento sanitario internazionale (RSI; RS 0.818.103), il testo degli emendamenti proposti deve essere comunicato a tutti gli Stati Parti dal Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) almeno quattro mesi prima dell’Assemblea mondiale della Sanità (AMS) in cui verranno sottoposti. Tale periodo si riferisce esplicitamente a «emendamenti proposti» e non al testo definitivo che sarà presentato, per l’adozione, all’AMS. Scopo dell’articolo citato è garantire che le informazioni riguardanti proposte di emendamento siano fornite tempestivamente. La segreteria dell’OMS ha trasmesso già nel 2022 a tutti gli Stati Parti, a nome del Direttore generale, l’insieme delle proposte discusse durante i negoziati sugli emendamenti al RSI. Inoltre, sul sito web dell’OMS è stato pubblicato un riepilogo (datato 6 febbraio 2023) di tutte le proposte di emendamento. L’OMS ha pertanto rispettato il periodo di cui all’articolo 55 paragrafo 2 RSI. Gli adeguamenti adottati per consenso dall’AMS si basano sulle proposte presentate originariamente e riflettono le discussioni tenute durante i negoziati, nonché le posizioni degli Stati Membri. Una proroga dell’adozione o un’opposizione attiva da parte della Svizzera non erano pertanto opportune. 2. L’adozione degli emendamenti al RSI (2005) da parte dell’AMS non vincola ancora la Svizzera. Secondo l’articolo 59 RSI, dopo la notifica da parte del Direttore generale di un emendamento al Regolamento da parte dell’AMS, gli Stati Membri possono presentare eventuali rifiuti o riserve in merito (sistema «opt-out»). In conformità alle basi costituzionali e legali, nonché alle procedure nazionali vigenti, la Svizzera, in qualità di Stato Membro sovrano, deciderà liberamente se presentare rifiuti o riserve agli emendamenti al RSI. In virtù delle pertinenti disposizioni della Costituzione federale (art. 184 cpv. 1 e art. 166 cpv. 2 Cost.; RS 101), della legge sul Parlamento (art. 24 LParl; RS 171.10), della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (art. 7a LOGA; RS 172.010) e della legge sulle epidemie (art. 80 LEp; RS 818.101), entro l’autunno del 2024 il Consiglio federale analizzerà se gli emendamenti al RSI debbano essere sottoposti al Parlamento o se una base legale ne deleghi la competenza al Consiglio federale. 3. La proposta di emendamento relativa allo stralcio del carattere non vincolante delle raccomandazioni temporanee e permanenti cui si riferisce l’autore dell’interpellanza è stata fortemente contestata durante i negoziati e non è stata presa in considerazione negli emendamenti adottati. Le raccomandazioni restano giuridicamente non vincolanti. Anche la Svizzera si era dichiarata contraria a tale proposta. Il testo adottato alla 77esima AMS è stato pubblicato sul sito web dell’OMS (apps.who.int/gb/e/e_wha77.html > A77/A/CONF./14). Inoltre, secondo l’articolo 3 paragrafo 4 RSI gli Stati godono, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, del diritto sovrano di legiferare e di implementare la legislazione in accordo con le loro politiche sanitarie. La Svizzera continuerà a decidere sovranamente in merito alla propria politica sanitaria nazionale e a eventuali provvedimenti da adottare in caso di pandemia. 4. Il Consiglio federale intende informare nel modo più trasparente possibile la popolazione e il Parlamento sui negoziati conclusi e in corso. Come specificato al punto 2, si basa a tal fine sulle pertinenti basi costituzionali e legali. Pertanto, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e le commissioni parlamentari competenti sono state consultate e informate regolarmente sullo stato dei negoziati. L’Ufficio federale della sanità pubblica mette inoltre a disposizione sul proprio sito Internet informazioni sempre aggiornate sull’avanzamento delle trattative internazionali (Regolamento sanitario internazionale e Accordo OMS sulle pandemie). La CDS e le commissioni parlamentari continueranno a essere consultate e informate sui negoziati dell’accordo dell’OMS in materia di pandemie, nonché sugli emendamenti al RSI approvati dall’AMS.