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24.3427 · Interpellanza · 2024-04-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 9 aprile 2024 (ricorso n. 53600/20):Il Consiglio federale ritiene che la Svizzera abbia adottato norme adeguate per ridurre le emissioni di CO2 e rispettare gli accordi di Parigi?Ritiene che in questa sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito Corte) abbia osservato il principio di sussidiarietà secondo il quale spetta anzitutto agli Stati garantire il rispetto dei diritti e delle libertà della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)?Reputa che in questa sentenza la Corte abbia oltrepassato le sue competenze erigendosi a legislatore e interpretando in maniera molto estensiva il testo della CEDU, in particolare l’articolo 8, per giungere a una condanna della Svizzera?Ritiene che la Corte abbia interferito nelle questioni politiche e amministrative della Svizzera criticando l’operato delle autorità istituzionali svizzere in materia climatica?Intende comunicare agli altri Stati parte – in particolare nel quadro del Comitato dei ministri – la sua posizione in merito a questa sentenza? In caso affermativo, in che modo?Intende evidenziare che la sentenza della Corte è inappropriata sul piano della separazione dei poteri, in quanto la Corte ha agito in veste di legislatore in questa causa?Reputa opportuno proporre l’istituzione di un’autorità di vigilanza sulla Corte, ad esempio sotto forma di consiglio della magistratura?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Una revisione totale della legge sul CO2 è stata respinta nella votazione referendaria del 13 giugno 2021. Successivamente, per tenere conto della volontà popolare, il Consiglio federale ha proposto misure meno sanzionatorie per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni, rimasti immutati. La legge sul clima e sull’innovazione (RU 2023 655), accolta in votazione popolare, stabilisce il quadro della politica climatica e contiene misure concrete di promozione. È entrata in vigore parzialmente. Il Parlamento dovrà disciplinare in altre leggi ulteriori misure volte a conseguire gli obiettivi climatici.L'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 (RS 0.814.012) prevede determinati obblighi giuridicamente vincolanti per le parti contraenti (in particolare gli art. 4.2, 4.8, 4.9, 4.13 e 13.7), che sono di natura procedurale. L’obbligo principale in materia di riduzione delle emissioni prevede che ciascuna parte prepari, comunichi e mantenga i contributi determinati a livello nazionale (CDN) che intende progressivamente conseguire. Le parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi di tali contributi (art. 4.2). La Svizzera ha finora rispettato i suoi impegni, poiché ha comunicato e aggiornato i suoi CDN entro il termine impartito. Sul piano degli standard di condotta, ha fatto tutto il possibile per integrare i suoi CDN nella legislazione nazionale (legge sul CO2 [RS 641.71] e legge sul clima e sull’innovazione) e rivederli per tempo affinché corrispondano alla più alta ambizione possibile. La prossima revisione dei CDN è prevista per il 2025. Conformemente all’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi, si fonderà sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in modo da raggiungere lo zero netto di emissioni di gas serra nella seconda metà del secolo. A tal fine la Svizzera si orienta in particolare ai rapporti di valutazione del Consiglio mondiale del clima (Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, IPCC). Gli obiettivi della Svizzera per il 2030 (dimezzamento delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990) e il 2050 (emissioni di gas serra pari allo zero netto) sono in sintonia con le conoscenze scientifiche dell’IPCC.2./3./4. Nella seduta del 28 agosto 2024 il Consiglio federale ha trattato la sentenza nella causa Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera. Appoggia l’adesione della Svizzera al Consiglio d’Europa e il sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). (CEDU; RS 0.101), critica tuttavia l’interpretazione estensiva della CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nella sentenza in questione. La giurisprudenza non deve estendere il campo d’applicazione della CEDU. 5./6. Entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, la Svizzera presenterà al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto (rapport d’action) per la sua attuazione. Questo modo di procedere corrisponde alla prassi usuale dopo la constatazione di una violazione della Convenzione. Nel suo rapporto la Svizzera si esprimerà in maniera adeguata sulla questione (in merito all’aspetto della separazione dei poteri si veda la risposta 3).7. Con la ratifica della CEDU la Svizzera si è impegnata a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte EDU per le controversie cui è parte (art. 46 par. 1 CEDU). Non è pertanto opportuno istituire un’autorità di vigilanza sulla Corte EDU.