Lexipedia

Abusi in seno alla Chiesa cattolica e altre comunità religiose: lottare contro l'impunità

24.3461 · Postulato · 2024-04-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto le possibilità di migliorare gli obblighi di protezione che devono rispettare le comunità religiose organizzate come enti pubblici o Chiese nazionali sancendo nel diritto penale un obbligo di denuncia o adottando altre misure appropriate in caso di reati contro l’integrità sessuale.

Begründung

In virtù della libertà religiosa e di un diritto all’autodeterminazione derivante dal diritto consuetudinario, le Chiese possono disciplinare autonomamente i loro affari interni. Le comunità religiose riconosciute dal diritto pubblico sottostanno alla legislazione cantonale e al loro rispettivo diritto religioso. Nel caso della Chiesa cattolica, si tratta del diritto canonico, che deve tuttavia rispettare i chiari limiti dell’ordine pubblico.

La legislazione vigente non prevede, per i collaboratori della Chiesa, alcun obbligo generale di denunciare i reati contro l’integrità sessuale. I vescovi e altri rappresentanti della Chiesa sono pertanto in linea di massima liberi di decidere se denunciare alle autorità secolari di perseguimento penale gli abusi sessuali, le coazioni e i maltrattamenti. La prassi consueta della Conferenza episcopale svizzera è di non farlo per principio. Numerosi casi di abusi sessuali commessi in seno alla Chiesa cattolica evidenziano che questa prassi ha portato a una cultura dell’impunità. Questa situazione è particolarmente scioccante poiché, anche in seno alla Chiesa, gli autori non soltanto non sono puniti, bensì nella maggior parte dei casi sono protetti.

Il Consiglio federale deve pertanto illustrare quali misure permetterebbero di garantire che le comunità religiose, dotate di sovranità e potere di coercizione sanciti dallo Stato in virtù del loro riconoscimento da parte del diritto pubblico, rispettino integralmente i loro obblighi di protezione dell’integrità sessuale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è profondamente toccato da quanto accaduto all’interno della Chiesa cattolica. Si attende che tutte le autorità cantonali, inclusi i ministeri pubblici, svolgano i loro compiti. Tuttavia, per poter intervenire anche queste autorità devono essere a conoscenza dei fatti. In virtù dell’articolo 72 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni. Lo stesso vale per la prevenzione della criminalità e, fatto salvo l’articolo 124 Cost., per la protezione delle vittime di reati. Per questo motivo, il Consiglio federale ritiene spetti anzitutto ai Cantoni esaminare l’introduzione di un obbligo di denuncia o adottare altre misure di protezione delle vittime. I Cantoni possono ad esempio emanare disposizioni sul diritto di avvisare un’autorità e di collaborare con la stessa, sull’obbligo di dare informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio per persone tenute al segreto professionale (art. 321 n. 3 del Codice penale, CP; RS 311.0). Anche le norme relative alla protezione dei minori prevedono diritti e obblighi di avviso. Gli articoli 314c e seguenti del Codice civile (CC; RS 210) disciplinano il flusso di informazioni alle autorità di protezione dei minori, i cui compiti e competenze sono tuttavia orientati alla protezione individuale di minori soprattutto nel rapporto con i genitori e mirano a rafforzare, integrare e se necessario riattribuire l’autorità parentale o la curatela in prospettiva futura. La prevenzione generale dei reati e il perseguimento degli autori non sono compiti delle autorità di protezione dei minori, bensì della polizia e delle autorità di perseguimento penale. Tuttavia, nel singolo caso l’autorità di protezione dei minori deve o può sporgere denuncia penale, conformemente alle disposizioni cantonali in materia di denuncia o per stato di necessità esimente (art. 17 CP), qualora venisse a conoscenza di abusi istituzionali, ad esempio in un istituto per minori o in un internato. Va poi rilevato che tra il 2024 e il 2026 un nuovo studio proseguirà il progetto pilota dell’Università di Zurigo sugli abusi sessuali in seno alla Chiesa cattolica. Inoltre, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone al suo Consiglio di incaricare il Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri in quale misura in Svizzera le organizzazioni preposte all’assistenza di persone vulnerabili come giovani o persone bisognose di assistenza spirituale (p. es. chiese, associazioni sportive o comunità religiose) trattano i casi interni di abusi sessuali verificatisi in passato e coinvolgono le autorità penali competenti nonché le misure che sono state adottate per impedire eventuali abusi futuri (postulato 24.3472). Sulla base di tale analisi, il Consiglio federale potrà se del caso determinare l’eventuale necessità di un intervento legislativo e le opzioni disponibili a tal fine.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Abusi in seno alla Chiesa cattolica e altre comunità religiose: lottare contro l'impunità | Lexipedia | Lexipedia