24.3471 · Mozione · 2024-05-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali in modo tale che gli istituti di previdenza del secondo pilastro siano obbligati a pubblicare i propri costi amministrativi.
Una minoranza della commissione (Sauter, Aellen, de Courten, Hess Lorenz, Lohr, Rechsteiner Thomas, Roduit, Thalmann-Bieri, Vietze) propone di respingere la mozione.
Begründung
La valutazione dei costi amministrativi del secondo pilastro effettuata dal Controllo federale delle finanze ha evidenziato che sia gli assicuratori sia gli assicurati sono poco sensibili all’aspetto dei costi amministrativi. In particolare, sono poche le casse pensioni che adottano strategie orientate alla riduzione dei costi. Una maggiore trasparenza dei costi e un migliore accesso alle informazioni rafforzano la concorrenza in un mercato assai poco dinamico, con clienti vincolati, e possono così contribuire a raggiungere una maggiore efficienza.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In base alle vigenti disposizioni legali (art. 65 cpv. 3 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP; RS 831.40]) gli istituti di previdenza devono iscrivere tutte le spese di amministrazione nel loro conto d’esercizio. Conformemente all’articolo 48a dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) e alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 vi devono indicare separatamente le spese dell’amministrazione generale; le spese di amministrazione del patrimonio; le spese di marketing e pubblicitarie; le spese per l’attività di mediazione e brokeraggio; le spese per l’ufficio di revisione e per il perito in materia di previdenza professionale e le spese per le autorità di vigilanza. Gli organi supremi paritetici allestiscono e approvano il conto annuale e sono quindi responsabili sia per le spese che per il loro finanziamento. Su richiesta devono inoltre mettere a disposizione degli assicurati i dati in questione. Una semplice domanda all’istituto di previdenza è sufficiente (art. 86b cpv. 2 LPP). Molti istituti di previdenza provvedono attivamente a commentare questi dati per i loro assicurati e/o pubblicano il loro conto annuale su Internet. Le vigenti disposizioni legali garantiscono dunque un elevato grado di trasparenza, ragion per cui non vi è necessità di adeguarle.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.