24.3473 · Postulato · 2024-05-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le possibilità di subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione. Si evita in questo modo che ideologie estremiste, inneggianti alla violenza o contrarie ai diritti fondamentali siano diffuse in Svizzera tramite i luoghi di culto e gli istituti di formazione.
Begründung
Come conferma il rapporto in adempimento del postulato 21.3451, è risaputo che i 34 imam inviati in Svizzera dalla presidenza degli affari religiosi turca (Diyanet) sono impiegati e retribuiti dall’ambasciata turca in qualità di funzionari statali. A loro si applicano le condizioni d’ammissione di cui agli articoli 18–26 e in particolare anche l’articolo 26a LStrI.
Il finanziamento estero di luoghi di culto è estremamente problematico. Le condizioni d’ammissione di consulenti e insegnanti definite nell’articolo 26a LStrI non sono sufficienti a evitare che ideologie estremiste, inneggianti alla violenza o contrarie ai diritti fondamentali siano diffuse in Svizzera tramite i luoghi di culto e gli istituti di formazione.
L’autorità religiosa turca (Diyanet), ad esempio, è un’estensione della politica estera aggressiva di Erdogan. In quanto tale esorta gli imam in tutto il mondo a giustificare le offensive turche in Iraq e Siria e i recenti attacchi terroristici di Hamas. La situazione non è migliore sul fronte del salafismo ultraconservatore finanziato dal Governo saudita.
È necessario disciplinare il finanziamento estero di luoghi di culto e istituti di formazione in generale. L’insegnamento religioso e quello di lingua e cultura del Paese d’origine (LCO) devono essere subordinati a condizioni. Soltanto così la Svizzera può evitare che Diyanet, salafisti e altri diffondano odio e disinformazione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha di recente illustrato, nel suo rapporto in adempimento del postulato 21.3451 «Imam in Svizzera», l’ampliato ventaglio di strumenti nell’ambito dei finanziamenti esteri delle istituzioni a indirizzo religioso, esprimendosi anche in merito a un divieto dei finanziamenti dall’estero. Ha in particolare menzionato le nuove prescrizioni in materia di trasparenza, entrate in vigore il 1° gennaio 2023, applicabili a determinate associazioni con attività transnazionali. Le associazioni che raccolgono prevalentemente fondi per scopi religiosi o educativi sottostanno ora a regole analoghe a quelle previste per altre persone giuridiche: devono farsi iscrivere nel registro di commercio (art. 61 cpv. 2 n. 3 del Codice civile [CC; RS 210]), essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera (art. 69 cpv. CC) e tenere un elenco con nome e indirizzo dei soci (art. 61a CC). L’iscrizione nel registro di commercio comporta anche l’obbligo di tenere una contabilità secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). L’inosservanza dell’obbligo di iscrizione nel registro di commercio è sanzionata conformemente all’articolo 153 del Codice penale (CP; RS 311.0). Dal 2016 anche le fondazioni religiose di diritto federale privato sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio secondo l’articolo 52 capoverso 2 CC e il titolo finale dell’articolo 6b capoverso 2bis CC. Inoltre, conformemente all’articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), gli intermediari finanziari devono accertare e segnalare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro le transazioni in cui sussiste un sospetto, in particolare di finanziamento del terrorismo. La revisione in corso della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) prevede di ampliare i mezzi di cui dispone il Servizio delle attività informative (SIC) per analizzare i flussi finanziari. Il SIC potrà chiedere agli intermediari finanziari informazioni sul finanziamento di persone o gruppi rilevanti per la sicurezza, comprese le istituzioni religiose, in presenza di indizi fondati di una loro partecipazione al finanziamento di attività terroriste, di spionaggio o di estremismo violento. Si prevede di introdurre una misura di ricerca sottoposta ad autorizzazione per ottenere informazioni finanziarie. La revisione della LAIn prevede inoltre che il SIC possa ordinare misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, come ad esempio l’infiltrazione in sistemi e reti informatiche, quando la mancata esplorazione potrebbe comportare una grave minaccia per la sicurezza della Svizzera. Si pensi ad esempio ai casi in cui sussistono indizi secondo i quali estremisti violenti si armano e si addestrano, da un lato isolandosi sempre più dal mondo esterno e dall’altro consultando e commentando con sempre maggiore frequenza (in particolare sulle reti sociali) attentati estremisti violenti o terroristici già perpetrati. Inoltre, nel rapporto in adempimento del postulato 22.3006 «Valutazione delle minacce derivanti per la Svizzera da campagne di disinformazione» della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, il Consiglio federale ha illustrato in che misura la Svizzera è interessata da attività di influenza dall’estero e ha proposto misure per reagire alla minaccia. Nel rapporto «Encourager la professionnalisation des accompagnants religieux» in adempimento del postulato 16.3314, il Consiglio federale ha pure constatato che le condizioni di ammissione per i consulenti religiosi provenienti da Stati terzi e il sistema delle convenzioni d’integrazione sono in linea di massima risultati efficaci. Infine, va segnalato che conformemente agli articoli 62 e 72 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) i settori della scuola e della religione rientrano nella competenza dei Cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.