24.3481 · Mozione · 2024-05-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato ad adottare le misure necessarie per vietare i versamenti di indennità come anche la concessione di altri benefici ai collaboratori dell’Amministrazione federale o di un’impresa controllata dalla Confederazione, salvo in casi eccezionali previsti e necessari per una risoluzione pacifica del rapporto di lavoro. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di rivedere, tra l’altro, anche le disposizioni dell’ordinanza sul personale federale (OPers). Ciò al fine di escludere versamenti di indennità in casi in cui una risoluzione del rapporto di lavoro non sia controversa o non si verifichi in circostanze straordinarie che giustifichino il versamento di indennità o compensazioni.
Begründung
In un articolo del quotidiano Blick pubblicato il 27 maggio 2024 sono state riportate le condizioni di pensionamento di un’alta funzionaria della Confederazione secondo cui quest’ultima riceverà un’indennità di partenza pari a 339 937.65 franchi. Tale importo è costituito dal salario annuale della direttrice nella classe di stipendio 37 (fr. 334 087.65) nonché dall’indennità di residenza del livello 13 pari a 5850 franchi. Come riferito dai media, l’indennità è stata concessa nel quadro di un rapporto di lavoro concluso in via ordinaria, ovvero, nel caso della direttrice, di comune intesa al 31 gennaio 2025.
Non è necessario entrare in ulteriori dettagli. La situazione è veramente sconvolgente e lo è ancora di più alla luce della necessità di risparmiare tanto predicata dal Consiglio federale. Simili indennità non devono più essere concesse in futuro. Quindi, basta ai paracaduti d’oro in seno all’Amministrazione federale come affermato dal Blick.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale concorda sul fatto che le indennità di partenza debbano essere concesse con parsimonia. Tuttavia, a seconda della situazione, possono essere opportune.Secondo l’articolo 19 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), di regola l’indennità è dovuta solo se il datore di lavoro recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell’impiegato. Le risoluzioni del rapporto di lavoro di questo tipo sono spesso legate a riorganizzazioni e alla soppressione di posti di lavoro e supportano l’attuazione socialmente sostenibile di tali progetti. Conformemente alla disposizione summenzionata, l’indennità di partenza viene versata se l’impiegato esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o nulla (lett. a), se il rapporto di lavoro è durato a lungo o la persona ha raggiunto una certa età (lett. b).Secondo l’articolo 19 capoverso 4 LPers, le disposizioni d’esecuzione possono prevedere il versamento di un’indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa. Conformemente all’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), le indennità di partenza, in particolare per i quadri superiori (direttori di Uffici, segretari generali ecc.), possono essere versate se la cessazione della collaborazione proficua oppure la mancanza di volontà del capo di Dipartimento di collaborare costituiscono motivo di disdetta ordinaria (art. 78 cpv. 2 e art. 26 cpv 1 e 3 OPers). In tal caso, l’indennità di partenza va considerata come controprestazione per il rischio che la disdetta ordinaria rappresenta, in modo tale da consentire una sostituzione agevole al vertice delle unità amministrative. Questa regolamentazione contribuisce a garantire la competitività della Confederazione nel reclutamento dei quadri dirigenti. La OPers prevede la possibilità di versare indennità di partenza anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa (art. 19 cpv. 4 LPers in combinato disposto con l’art. 78 cpv. 2bis OPers). Tuttavia, anche in un siffatto caso la risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire su iniziativa del datore di lavoro. Se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene su iniziativa dell’impiegato, non è prevista quindi alcuna indennità di partenza.Secondo l’articolo 10 capoverso 2 e 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri (RS 172.220.12), per i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione di regola non sono previste indennità di partenza. Nondimeno, le condizioni di assunzione possono prevedere termini di disdetta più lunghi o, ad esempio, la continuazione del pagamento dello stipendio durante i periodi di attesa («cooling-off»).Le suddette disposizioni garantiscono che le indennità di partenza possano essere versate unicamente in singoli casi motivati, come richiesto dall’autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.