Trasmissione di dati fiscali dai Cantoni alla Confederazione a fini statistici. Necessità di una base legale formale
24.3514 · Mozione · 2024-05-30
Dipartimento delle Finanze
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
In relazione al progetto di nuova ordinanza sulla statistica federale, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di base legale formale per chiarire le condizioni che permettano alla Confederazione di rilevare presso i Cantoni i dati fiscali necessari ai progetti statistici.
Begründung
Il 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di nuova ordinanza sulla statistica federale che ora include la rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche. Attraverso questo progetto, il Consiglio federale intende raccogliere, a fini statistici, diversi dati fiscali e personali. La questione di una base legale che autorizzerebbe le amministrazioni cantonali a trasmettere tali dati è seria. Nella sua risposta alla domanda Feller Olivier 23.7385, il Consiglio federale ha affermato che la legge sulla statistica federale (LSF) costituisce una base legale sufficiente, a condizione che il Consiglio federale proceda a una ponderazione dell’interesse pubblico a disporre di dati statistici e di quello pubblico e privato a tutelare il segreto fiscale. Il Consiglio federale sembra aver ponderato gli interessi ed essere giunto alla conclusione che, a prevalere, sia l’interesse pubblico a produrre statistiche. Il fatto di ritenere che l’interesse pubblico a produrre statistiche sia preponderante rispetto a quello pubblico e privato a tutelare il segreto fiscale è discutibile. Il segreto fiscale, infatti, persegue un evidente scopo d’interesse pubblico, ovvero quello di una tassazione efficiente, completa ed esatta. Questo implica un clima di fiducia tra contribuenti e amministrazione fiscale che va preservato. D’altra parte, un parere giuridico del professore ed ex giudice federale Peter Locher, consultabile sul sito dello Stato di Vaud, giunge alla conclusione che la Confederazione non dispone delle basi legali per ottenere i dati fiscali previsti, in ragione del segreto fiscale che protegge la sfera privata dei contribuenti. Alla luce delle numerose sfide che questo progetto comporta (sicurezza dei dati, principio del segreto fiscale, protezione della sfera privata), non si può risolvere un conflitto d’interessi introducendo un semplice allegato a un’ordinanza del Consiglio federale. È necessaria una nuova base legale formale, tanto più che l’eventuale violazione del segreto fiscale costituisce un reato penale.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è stato incaricato di analizzare le basi legali di una rilevazione dei dati fiscali. I risultati di questa analisi sono pubblicati sul sito dell’UFG. Analogamente a quanto stabilito in una perizia giuridica esterna pubblicata sul sito dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’UFG è giunto alla conclusione che la legge sulla statistica federale costituisce una base legale sufficiente a livello federale, a condizione che il Consiglio federale proceda a una ponderazione dell’interesse pubblico a disporre di dati statistici e di quello pubblico e privato a tutelare il segreto fiscale. Dopo aver proceduto a questa ponderazione, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l’interesse pubblico a produrre statistiche è preponderante. La nuova rilevazione dei dati fiscali non viola il segreto fiscale. Infatti, non appena vengono trasmessi alla Confederazione, i dati sono soggetti al segreto statistico, che garantisce la tutela della sfera privata dei contribuenti, la riservatezza delle informazioni ricevute, il loro utilizzo puramente statistico e la sicurezza dei dati. Inoltre, dai risultati pubblicati non è possibile trarre alcuna conclusione sulla situazione delle singole economie domestiche o persone. È inoltre tenuto conto dei principi di proporzionalità conformemente ai requisiti stabiliti dalla legge sulla statistica federale. La Confederazione è consapevole della responsabilità che le incombe nella protezione dei dati fiscali e si assume questa responsabilità già oggi per altri dati degni di protezione. Ha inoltre già realizzato un progetto su larga scala con undici Cantoni, che hanno fornito i loro dati fiscali non anonimizzati per un’analisi della situazione economica delle persone in età lavorativa e in età pensionabile. Questo progetto ha dimostrato che è possibile raccogliere ed elaborare i dati in modo sicuro e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. I dati fiscali non anonimizzati sono la chiave per un’adeguata valutazione dell’impatto di numerosi progetti di riforma, in particolare negli ambiti della politica sociale e fiscale. Inoltre costituiscono le basi per la pianificazione e la gestione di questi ambiti politici a livello federale, cantonale e comunale. L’analisi della povertà in Svizzera è, ad esempio, rilevante esclusivamente se i dati fiscali sono integrati da quelli relativi all’aiuto sociale e alle prestazioni complementari. Ed è solamente con questi dati integrati, tra l’altro, che è possibile adempiere la mozione 19.3953 della CSEC-S, che incarica il Consiglio federale di predisporre un monitoraggio nazionale della povertà ogni cinque anni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.