Sostegno a favore di start-up e organizzazioni internazionali (ONG, federazioni sportive ecc.). Ridurre l'onere amministrativo per l'apertura di un conto bancario
24.3525 · Interpellanza · 2024-06-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
Il Consiglio federale è consapevole delle difficoltà con cui sono confrontate le start-up , le ONG e le federazioni sportive internazionali per l’apertura di conti bancari?
Il Consiglio federale intende intervenire, chiedendo alle banche di evitare le procedure amministrative che scoraggiano lo sviluppo delle start-up nel nostro Paese?
Il Consiglio federale ritiene vi siano soluzioni alternative per risolvere questa problematica?
Begründung
Attualmente il nostro Paese è favorevole allo sviluppo di start-up, ONG e federazioni sportive internazionali sul suo territorio. Queste imprese creano decine di migliaia di posti di lavoro altamente qualificati e alcune di esse riescono a imporsi a livello mondiale. In particolare, il Cantone di Vaud è un terreno fertile per le start-up. Infatti, nella classifica delle 100 migliori start-up svizzere del 2023 si sono qualificate ben 28 start-up vodesi, una delle quali, con sede a Epalinges, si è addirittura aggiudicata il primo posto.
Tuttavia, molte start-up incontrano sempre più spesso difficoltà amministrative quando si tratta dell’apertura di conti bancari. Aprire un conto bancario è di fondamentale importanza per l’attività economica delle start-up, in quanto senza una relazione bancaria non possono versare gli stipendi, pagare un affitto o affettare transazioni per acquistare materiale o infrastrutture. Queste problematiche sono state riscontrate sia nel Cantone di Vaud che in quelli di Zurigo e Zugo. La nazionalità dei dirigenti o degli investitori, il settore di attività o il mercato geografico di riferimento dell’azienda rappresentano spesso un ostacolo nella valutazione effettuata dalle banche nell’ambito dell’apertura di un conto. Alcune start-up hanno impiegato mesi per riuscire ad aprire un conto in Svizzera o si sono viste negare a più riprese questa possibilità. Ad altre società invece è stato chiuso il conto bancario presso Credit Suisse, una volta avvenuta l’acquisizione da parte di UBS. Al momento le soluzioni a disposizione delle start-up sono aprire un conto presso banche di recente istituzione o aprire, oltre al conto della start-up, un conto personale sotto il nome del dirigente in cui detenere fondi consistenti.
Questi vincoli nuocciono all’immagine della Svizzera quale territorio attrattivo per le start-up e, a lungo termine, possono ostacolare lo sviluppo di nuove start-up nel nostro Paese.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le banche possano rifiutare o interrompere le relazioni d’affari con singoli clienti o categorie di clienti (comprese le PMI, le start up, le ONG e le associazioni internazionali) che associano a un rischio più elevato oppure non eseguire determinate transazioni a seguito delle loro valutazioni dei rischi. Ciò fa parte della gestione dei rischi degli istituti (cosiddetto «de-risking»). 2. In quanto soggetti privati, le banche e gli altri intermediari finanziari decidono autonomamente nel quadro del sistema giuridico svizzero quali relazioni contrattuali intendono o meno instaurare (libera scelta dei partner quale componente importante della libertà contrattuale). Il Consiglio federale non può costringere delle aziende private a fornire determinate prestazioni (in linea di principio, nessun obbligo contrattuale). L’apertura di un conto o la concessione di un credito sono, in ultima analisi, una decisione aziendale privata che viene presa sulla base di un approccio basato sui rischi. Occorre tenere conto del fatto che le banche sono confrontate con diversi tipi di rischi e in base alla regolamentazione bancaria (ìn particolare l’art. 12 cpv. 2 dell’ordinanza del 30.4.2014 sulle banche, OBCR; RS 952.02) sono tenute a rilevare, limitare e sorvegliare tutti questi rischi nell’ottica del singolo istituto. 3. Il Consiglio federale si impegna a livello nazionale e internazionale a favore di un’impostazione del diritto dei mercati finanziari orientata ai principi e ai rischi e si adopera per condizioni quadro competitive e non discriminatorie. Non interviene nell’ambito di competenza dell’autorità di vigilanza né nella responsabilità e nelle competenze degli intermediari finanziari.