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24.3537 · Interpellanza · 2024-06-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel suo comunicato del 05.04.2023, il Consiglio federale ha annunciato di aver incaricato il DATEC di elaborare un progetto di consultazione sulla regolamentazione delle piattaforme di comunicazione. Questo progetto sembra concentrarsi unicamente sulle «piattaforme di comunicazione» e omette di integrare le grandi piattaforme di e-commerce, come Shein o Temu, che hanno sede in un Paese terzo e sono attive sul mercato svizzero senza però rispettarne la legislazione in materia di indicazione dei prezzi, protezione dei dati o sicurezza dei prodotti.

Che si tratti di mercati online, app stores o servizi di streaming, le piattaforme online sono divenute attori essenziali nel panorama del consumo globale, consentendo a diversi utenti di interagire, condividere contenuti o effettuare transazioni commerciali. Anche in Svizzera, le vendite online rappresentano quasi il 18% del commercio al dettaglio non alimentare. Più di recente, la piattaforma di commercio online Temu ha lanciato in Svizzera una delle applicazioni di shopping più scaricate del 2023. La sua entrata sul mercato svizzero è stata accompagnata da una campagna pubblicitaria mirata estremamente aggressiva, in particolare sui social media e sui motori di ricerca.
In mancanza di una regolamentazione specifica, numerose piattaforme non rispettano il diritto in vigore e vendono prodotti non conformi o persino pericolosi. L'inchiesta condotta a gennaio 2024 dalla Toy Industries of Europe sul sito Temu ha dimostrato che il 90 % dei giocattoli venduti dalla piattaforma non era conforme alle norme europee. Più di recente, un'inchiesta della Fédération romande des consommateurs ha rivelato una tendenza simile per alcuni vestiti.

In tale contesto invito a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale intende integrare le piattaforme di commercio online nel progetto di regolamentazione affidato al DATEC?
2. Di quali strumenti dispongono le autorità per obbligare tali piattaforme a rispettare l'OIP, soprattutto in termini di auto-comparazione?
3. Di quali strumenti dispongono le autorità per obbligare queste piattaforme a rispettare la LPD ai sensi dell'art. 6 lett. 2?

4. Considerata la risposta all'int. 24.3366: quali sono gli strumenti a disposizione allo scopo di obbligare tali piattaforme a rispettare la legislazione in vigore per proteggere la salute dei consumatori (LDerr, ORRPChim, ecc.)?

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1L'avamprogetto da porre in consultazione in merito alla regolamentazione delle piattaforme di comunicazione dovrebbe mirare innanzitutto alla tutela dei diritti fondamentali in materia di comunicazione e formazione delle opinioni degli utenti. Le piattaforme di E-Commerce non saranno oggetto dell'avamprogetto da porre in consultazione.Domanda 2In caso di violazione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) in relazione a una piattaforma di commercio elettronico che ha un indirizzo gestito dalla Svizzera (in particolare «.ch» e «.swiss»), e se dovesse essere necessario al fine di impedire nuove violazioni, l'autorità penale competente ai sensi dell'articolo 26a della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) può revocare il nome di dominio in questione tramite Switch. La revoca è applicabile alle imprese con sede in Svizzera ma anche a quelle con sede all'estero. Tuttavia, imporre il rispetto dell'OIP a una piattaforma di E-Commerce con un indirizzo «.com» che si rivolge al mercato svizzero è quasi impossibile se l'impresa in questione ha sede all'estero e non collabora con le autorità elvetiche. Infatti, l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale rischia spesso di fallire a causa dell'assenza della doppia punibilità. In merito alle sanzioni penali il Consiglio federale si è già espresso nella risposta all'interpellanza Ruiz (16.4119). Domanda 3Se sono state violate le disposizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) può fra l'altro ordinare di adeguare o cessare il trattamento dei dati nonché di cancellare o distruggere i dati personali (art. 51 della legge sulla protezione dei dati LPD, RS 235.1). Oltre alla vigilanza in materia di protezione dei dati, nella nuova legge sulla protezione dei dati sono state inasprite anche le disposizioni penali (art. 60 segg. LPD). Le fattispecie penali sinora esistenti sono state ampliate e l'importo massimo delle multe aumentato. Il perseguimento e il giudizio dei reati sono di competenza dei Cantoni. Per facilitare i contatti, l'articolo 14 LPD stabilisce che i titolari privati del trattamento con sede o domicilio all'estero devono, in determinate circostanze, designare un rappresentante in Svizzera. Il rappresentante funge da interlocutore per le persone interessate e l'IFPDT.Domanda 4Il commercio online sottostà agli stessi requisiti normativi in materia di prodotti chimici del commercio tradizionale. All'importazione di prodotti o strumenti chimici a scopo professionale o commerciale, per l'importatore vigono obblighi di autocontrollo. Tali obblighi non si applicano però all'importazione per uso privato. Quest'ultima rientra nella responsabilità personale dei consumatori, così come l'importazione di prodotti alimentari e beni di consumo per uso privato in conformità alla legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0). Soltanto i prodotti commercializzati in Svizzera sono controllati dalle autorità esecutive cantonali. Le autorità elvetiche responsabili della legislazione sulle derrate alimentari dispongono solo di possibilità limitate per procedere contro fornitori esteri. Da un lato, la legislazione svizzera non si applica alle loro attività all'estero e, dall'altro, a causa dell'elevato numero di transazioni, non è possibile effettuare controlli a tappeto. Tuttavia, nell'ambito di una revisione della LDerr, il Consiglio federale sta esaminando alcune possibilità per migliorare i controlli relativi al commercio online. Ciò concerne in particolare fornitori con sede in Svizzera, piattaforme di commercio online svizzere o siti con indirizzi «.ch».