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24.3545 · Mozione · 2024-06-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), compresa la relativa ordinanza, in modo tale che le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontino all’80 per cento delle prestazioni della Confederazione. Oltre all’importo per la perequazione delle risorse, per il calcolo devono essere determinanti la compensazione degli oneri e le misure di attenuazione temporanee previste per limitare le conseguenze finanziarie della riforma fiscale e del finanziamento dell’AVS (RFFA).

Begründung

L’articolo 135 della Costituzione federale (Cost.) disciplina la perequazione finanziaria e degli oneri. La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. L’articolo 135 capoverso 3 Cost. sancisce che «Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento delle prestazioni della Confederazione».

Allo stato attuale, la quota dei Cantoni finanziariamente forti si situa al limite minimo di tale fascia, ovvero a due terzi rispetto alla partecipazione della Confederazione alla perequazione delle risorse. Nel 2024 la Confederazione si fa carico di 2705 milioni di franchi, mentre gli otto Cantoni finanziariamente forti di soli 1803 milioni di franchi (fonte: https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzausgleich/aktuell.html).

A ciò si aggiunge che solo il Governo alimenta la perequazione degli oneri (perequazione dell’aggravio geotopografico e perequazione dell’aggravio sociodemografico). La Confederazione è anche l’unica ad assumersi i costi delle misure di attenuazione temporanee previste per limitare le conseguenze finanziarie della RFFA.

Dalle cifre, nel frattempo disponibili, si evince che nel 2023 gli otto Cantoni contribuenti (ZG, SZ, NW, BS, GE, ZH, OW e AI) hanno chiuso con 2,9 miliardi di franchi al di sopra del valore iscritto a preventivo. Già l’anno precedente il volume preventivato e quello effettivo hanno registrato un divario simile. A differenza dei Cantoni, la Confederazione deve adottare una serie di misure per riuscire a finanziare le crescenti uscite vincolate.

La presente mozione non chiede un cambiamento sul fronte del destinatario della perequazione finanziaria. Infatti, la dotazione minima pari all’86,5 per cento della media svizzera deve essere mantenuta, il che va a beneficio degli altri 18 Cantoni. Rimangono invariati anche gli importi versati alla compensazione degli oneri e alle misure temporanee così come il fatto che tali somme vengano messe a disposizione dei Cantoni in base alle necessità (tra questi figurano anche Cantoni finanziariamente forti).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’autore della mozione incarica il Consiglio federale di presentare una modifica della LPFC al fine di rafforzare la componente orizzontale della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri. Come precisato nella motivazione, conformemente alla Costituzione, la partecipazione dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta all’80 per cento al massimo delle prestazioni della Confederazione. Allo stato attuale non è prevista alcuna partecipazione da parte dei Cantoni agli altri fondi perequativi né alle misure temporanee, ad eccezione della perequazione dei casi di rigore dove il finanziamento ammonta a un terzo. L’aumento della quota dei Cantoni finanziariamente forti riguarderebbe dunque la perequazione delle risorse. Se, a titolo di esempio, ciò si applicasse ai versamenti di compensazione 2024, il contributo dei Cantoni finanziariamente forti crescerebbe di 200 milioni di franchi, mentre quello della Confederazione diminuirebbe di conseguenza.La perequazione finanziaria è un sistema attentamente valutato, creato e sviluppato ulteriormente in stretta collaborazione con i Cantoni ed è frutto di un compromesso politico. Eventuali adeguamenti, come proposto dall’autore della mozione, dovrebbero quindi essere esaminati insieme ai Cantoni in un contesto globale nel quadro dell’analisi sull’efficacia periodica. Considerate le attuali crescenti disparità in termini di capacità finanziaria dei Cantoni, un adeguamento del rapporto di finanziamento sul fronte della perequazione delle risorse tra la Confederazione e i Cantoni finanziariamente forti potrebbe dunque essere esaminato nell’ambito del rapporto sull’efficacia 2026–2029. A livello costituzionale, un’attuazione della mozione sarebbe possibile soltanto nel quadro della perequazione delle risorse. Anche in tal caso, una procedura unilaterale da parte della Confederazione non sarebbe conforme al meccanismo del federalismo. In caso di accettazione della mozione da parte della Camera prioritaria, il Consiglio federale proporrebbe alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d’esame (postulato).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.