24.3546 · Interpellanza · 2024-06-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La rimozione di contenuti multimediali postati da utenti residenti in Svizzera su piattaforme di social media internazionali (in particolare YouTube, Google, Facebook, TikTok, Twitter), segnatamente in applicazione delle loro regole community (community rules), è compatibile con gli articoli 16 e 17 Cost. in combinato disposto con l’articolo 35 capoverso 3 Cost. (RS 101) sulla libertà d’opinione e d’informazione e sulla libertà dei media, in particolare con gli articoli 16 capoverso 2 (diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti) e 17 capoverso 2 Cost. (divieto di censura)?
Esistono in Svizzera basi legali esplicite ai sensi dell’articolo 36 Cost. che consentono alle piattaforme internazionali di social media di rimuovere contenuti multimediali postati da utenti residenti in Svizzera? Se sì, quali?
Esistono in Svizzera basi legali esplicite ai sensi dell’articolo 36 Cost. che consentono alle piattaforme internazionali di social media di rimuovere contenuti multimediali postati da autori residenti in Svizzera? Se sì, quali?
Esistono in Svizzera misure di protezione particolari per garantire che il dibattito politico resti libero e aperto, in particolare quando gli autori dei contenuti multimediali diffusi su piattaforme internazionali di social media sono partiti politici o se questi contenuti sono creati a fini di formazione dell’opinione pubblica su temi politici, ad esempio in caso di votazioni popolari?
Il Consiglio federale conferma che le uniche autorità competenti per la rimozione di contenuti multimediali postati da utenti residenti in Svizzera su piattaforme internazionali di social media sono il Ministero pubblico della Confederazione e i ministeri pubblici cantonali, in particolare in caso di delitti contro l’onore quali la diffamazione o la calunnia? In caso contrario, quali autorità sono competenti in materia?
In caso di limitazioni dei diritti fondamentali degli utenti residenti in Svizzera, sono ipotizzabili sanzioni nei confronti delle piattaforme internazionali di social media, in particolare il loro blocco in Svizzera o pene pecuniarie?
Le piattaforme svizzere di social media sono sottoposte alle medesime regole? Vigono regole diverse a seconda del domicilio del titolare della piattaforma o del luogo in cui si trova l’infrastruttura IT, in particolare i server, come nel caso delle infrastrutture cloud?
Stellungnahme des Bundesrates
1. – 4. Il rapporto tra i gestori di piattaforme di social media e gli utenti è retto dal diritto privato. La registrazione su una di queste piattaforme equivale a stipulare un contratto. In genere, le regole di community fanno parte delle condizioni generali di contratto che l’utente deve accettare quando si registra. Diventano quindi parte integrante del contratto. I gestori vi definiscono usualmente i contenuti che non accettano sulle loro piattaforme (discorsi d’odio, contenuti offensivi, ecc.). Nelle condizioni generali figurano anche le possibili sanzioni, ad esempio la cancellazione di post o il blocco dell’account. Se è applicabile il diritto svizzero, l’oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge (art. 19 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, CO; RS 220); vige il principio della libertà contrattuale.Occorre rilevare che in determinate situazioni i gestori di piattaforme potrebbero dover rispondere, sul piano civile o penale, della diffusione di contenuti illegali (cfr. i rapporti del Consiglio federale dell’11 dicembre 2015 «La responsabilité civile des fournisseurs de services Internet», <https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2015-12-11.html>, n. 7.2, e del 19 ottobre 2022 «Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement» in adempimento del postulato 21.3969, n. 4.3). In queste situazioni, i gestori sono non solo autorizzati, bensì obbligati a rimuovere determinati contenuti, a prescindere dalla loro sede.Secondo l’articolo 35 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), soltanto chi svolge compiti statali è direttamente obbligato a rispettare i diritti fondamentali. Questo non è il caso dei social media: i gestori non sottostanno alle condizioni di cui all’articolo 36 Cost. alle quali è subordinata una restrizione dei diritti fondamentali. Possono peraltro far valere diversi diritti fondamentali nell’esercizio della loro attività (libertà economica secondo l’art. 27 Cost. nonché libertà di opinione e dei media secondo gli art. 16 e 17 Cost.) e sono in tal modo tutelati dalle ingerenze statali.Chi vuole opporsi alla rimozione di contenuti o al blocco di un account da parte di un social media può adire le vie legali di diritto privato. In una controversia, i giudici civili aditi devono (indirettamente) tenere conto anche dei diritti fondamentali degli utenti: l’articolo 35 capoverso 3 Cost. impone alle autorità, quindi anche ai giudici civili, di provvedere «affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati». L’interpretazione delle norme giuridiche e delle disposizioni contrattuali tiene dunque conto anche dei diritti fondamentali. I gestori di social media devono quindi agire fondandosi su motivi oggettivi e considerare anche i diritti fondamentali degli utenti. 5. – 7. La rimozione di contenuti eventualmente lesivi dell’onore può essere ordinata sia da un giudice civile (p. es. nell’ambito di un’azione per lesione della personalità conformemente all’art. 28 del Codice civile, CC; RS 210) sia da un’autorità penale. Dopo che una decisione è passata in giudicato, esistono strumenti di diritto privato e penale per imporre la rimozione di contenuti illegali (takedown) (cfr. il summenzionato rapporto «Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement», n. 4.4). Inoltre, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) può aprire un’inchiesta se indizi sufficienti lasciano presumere una violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati, poi ordinare la cancellazione dei dati personali in questione dalla piattaforma di social media (art. 49 della legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1). Se applicabile, il diritto svizzero vale per tutti i gestori di piattaforme, a prescindere dalla loro sede. All’atto pratico è tuttavia molto difficile imporre il diritto al di là delle frontiere. La Svizzera si adopera pertanto per promuovere la conclusione di accordi internazionali, attualmente in particolare nel contesto delle Nazioni Unite, e potenziare la collaborazione in questo ambito. Inoltre, entro fine anno il Consiglio federale porrà in consultazione un avamprogetto per un disciplinamento legale delle grandi piattaforme di comunicazione volto, tra le altre cose, a permettere agli utenti i cui contenuti sono stati cancellati o il cui account è stato bloccato di chiedere alla piattaforma di riesaminare i provvedimenti adottati.