24.3578 · Mozione · 2024-06-12
Dipartimento delle Finanze
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di atto legislativo all'Assemblea federale per la modifica dell'art. 35 lett. a della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), affinché affinché nel caso di genitori separati con affidamento alternato,le deduzioni per figli a carico vengano ripartite proporzionalmente alla quota di affidamento.
Begründung
L'attuale formulazione dell'articolo 35 lett. a LIFD prevede che, nei casi di genitori tassati separatamente, la deduzione per figli a carico, sia ripartita proporzionalmente alla quota di accudimento solo se non vengono versati contributi di mantenimento. Questa regolamentazione riflette un modello familiare in cui un genitore (spesso la madre) si occupa della prole, mentre l'altro genitore (spesso il padre) lavora e versa contributi di mantenimento.
Oggi sempre più genitori condividono però più equamente la cura dei figli e figlie. Entrambi i genitori sostengano i costi effettivi dell'affidamento dei figli, e questo indipendentemente dal fatto che siano versati o meno contributi di mantenimento. La regolamentazione attuale svantaggia quindi quei genitori che versano contributi di mantenimento, poiché non possono richiedere le deduzioni per figli a carico nonostante ne sostengano i costi dell'affidamento.
Con la modifica dell'art. 35 nel senso proposto da questa mozione, si tiene debitamente contro dei cambiamenti nelle strutture sociali e famigliari, si riconosce che l'affidamento alternato è sempre più diffuso e si rende il carico fiscale più equo e giusto, in quanto garantisce che le deduzioni fiscali riflettano il reale impegno finanziario.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto vigente in materia di imposta federale diretta, i genitori tassati separatamente con esercizio congiunto dell’autorità parentale e custodia alternata possono entrambi applicare sul loro reddito la metà della deduzione per figli (al momento pari a 6700 franchi), purché non vengano versati contributi di mantenimento destinati ai figli. Se invece vengono versati contributi di mantenimento, il genitore che li versa può dedurli dal proprio reddito (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Il genitore che li riceve è tenuto a pagare le imposte sugli stessi contributi (art. 23 lett. f LIFD) e può far valere l’intera deduzione per figli. Questa regolamentazione è stata introdotta il 1° gennaio 2011 con la legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455). Con il divieto di cumulo da allora in vigore si intende evitare che un contribuente ottenga un doppio sgravio tramite la deduzione per figli e la deduzione delle prestazioni di mantenimento. L’iniziativa parlamentare Nantermod 16.406 «Custodia congiunta. Ripartire tra i genitori la deduzione per i figli minorenni», che chiedeva in caso di custodia alternata la ripartizione per metà della deduzione per i figli a prescindere dalle prestazioni di mantenimento, è stata respinta il 6 giugno 2017 dal Consiglio nazionale. In una sentenza del 18 ottobre 2023 (9C_696/2022), il Tribunale federale ha affermato che il genitore che versa i contributi di mantenimento destinati ai figli e li deduce dal proprio reddito imponibile non sostiene alcuna spesa per il mantenimento dal punto di vista fiscale. È il genitore che li riceve e paga le relative imposte che provvede al mantenimento e ha quindi diritto alla deduzione per figli. Per ragioni pratiche viene trascurato il fatto che il genitore che versa i contributi di mantenimento destinati ai figli può inoltre sostenere altre spese legate ai figli. Le spese dirette di mantenimento sostenute da quest’ultimo durante la custodia alternata non sono quindi oggetto di deduzioni sociali particolari e non danno diritto alla deduzione per figli. È inevitabile che queste regole non riflettano in tutti i casi la capacità economica dei genitori interessati. Se si dovesse prescindere dalle prestazioni di mantenimento, come richiesto dall’autrice della mozione, ciò andrebbe a discapito dell’altro genitore poiché, da un lato, dovrebbe pagare integralmente le imposte sulle prestazioni di mantenimento per i figli e, dall’altro, potrebbe però far valere solo la metà della deduzione per figli. Alla luce delle considerazioni di cui sopra il Consiglio federale non vede alcuna necessità di intervento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.