24.3595 · Interpellanza · 2024-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Codice penale svizzero non contiene disposizioni specifiche sulla violenza domestica, trattata come reati isolati, e i bambini non sono considerati in maniera esplicita. Ciò non permette di tenere pienamente conto della natura complessa, ripetitiva e cumulativa di questa forma di violenza. Vari Paesi come l’Inghilterra, l’Australia e la Scozia hanno di recente potenziato la loro legislazione per migliorare la lotta alla violenza domestica. La Scozia, in particolare, ha introdotto nel 2019 il Domestic Abuse Act, che ammette l’esistenza del «controllo coercitivo» penalizzando la violenza fisica, sessuale, psicologica e finanziaria tra coniugi o ex coniugi. Ciò ha permesso di riconoscere e penalizzare specificamente gli abusi domestici, compresi quelli psicologici ed economici. Questo approccio ha migliorato non solo la protezione delle vittime, ma anche la formazione dei professionisti per un intervento più efficace e un maggior sostegno alle vittime, compresi i bambini direttamente o indirettamente toccati. Se vogliamo migliorare la protezione delle vittime e prevenire le recidive, occorre colmare le lacune attuali e conformarsi in tal modo alla Convenzione di Istanbul. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti: 1. L’assenza di disposizioni specifiche sulla violenza domestica nel Codice penale non costituisce una lacuna? 2. Il Consiglio federale è disposto a esaminare la possibilità di introdurre disposizioni specifiche per proteggere meglio le vittime di violenze domestiche, in particolare i bambini? 3. In caso contrario, come intende migliorare la protezione delle vittime, in particolare dei bambini?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. Anche il Consiglio federale ritiene necessario lottare in maniera risoluta contro la violenza domestica, dedicando particolare attenzione alle situazioni in cui bambini e adolescenti sono vittime di reati di questo tipo. In proposito, il Consiglio federale rammenta che le disposizioni del Codice penale (CP; RS 311.0) sono in linea di massima applicabili a prescindere dal tipo di legame tra l’autore e la vittima nonché dal luogo in cui è stato commesso il reato. Sanzioni specifiche, in particolare pene detentive, sono già previste per i reati nell’ambito della violenza domestica (di norma reati contro la vita e l’integrità, contro la libertà o sessuali). Nel quadro della commisurazione della pena (art. 47 CP) il giudice tiene conto, quale aggravante, di elementi quali la reiterazione o la particolare reprensibilità del reato.Il CP prevede inoltre disposizioni specifiche sul perseguimento penale dei reati commessi nel contesto domestico. Ad esempio, le lesioni semplici sono in linea di massima perseguite a querela di parte, ma sono perseguite d’ufficio (art. 123 n. 2 CP) se l’autore ha agito contro una persona della quale aveva la custodia o doveva aver cura o se è o era (fino a un anno prima) il partner o il coniuge della vittima. Un disciplinamento simile si applica alle vie di fatto commesse in maniera reiterata (art. 126 cpv. 2 CP) nonché alle minacce (art. 180 cpv. 2 CP). Oltre alle disposizioni del diritto penale in materia sessuale in vigore (art. 187 segg. CP), anche il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0, p. es. 149 segg.) tiene conto, con misure speciali durante il procedimento, del particolare bisogno di protezione dei bambini. Inoltre, le autorità penali sono obbligate a comunicare all’autorità di protezione dei minori se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti (art. 75 cpv. 3 CPP).L’aggiunta di disposizioni penali supplementari sanzionanti la «violenza domestica» comporterebbe quindi doppioni e problemi di concorso di reati, ed è pertanto sconsigliata. Il diritto penale non presenta lacune, né sul piano del diritto nazionale né su quello della trasposizione del diritto internazionale.3. La protezione delle vittime di violenza domestica costituisce un tema centrale per il Consiglio federale, come evidenziano la roadmap conclusa tra la Confederazione e i Cantoni il 30 aprile 2021 (www.bj.admin.ch > Società > Violenza domestica > Dialogo strategico «Violenza domestica» > Roadmap) e il piano d’azione nazionale adottato a giugno 2022 per l’attuazione della Convenzione d'Istanbul (PAN-CI [www.parita2030.ch > Piano d’azione]). Per tenere conto delle esigenze particolari dei minori esposti alla violenza domestica e per migliorare il sostegno fornito loro (cfr. campo d’azione n. 7 della roadmap e misure 26 e 30 del PAN-CI) sono state adottate misure specifiche, che hanno dato luogo a diversi progetti a livello federale e intercantonale. Dopo che il bilancio intermedio dell’attuazione della roadmap, stilato nel 2023, ha evidenziato progressi, il Consiglio federale reputa essenziale proseguire gli sforzi intrapresi. Il bilancio intermedio dell’attuazione del PAN-CI previsto per fine novembre 2024 permetterà all’Esecutivo federale nonché agli attori politici cantonali di fare nuovamente il punto della situazione.