24.3609 · Mozione · 2024-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire la base legale per introdurre un sistema bonus-malus nell’ambito dell’espulsione dei richiedenti l’asilo respinti al fine di incentivare la collaborazione dei Cantoni.
Begründung
I Cantoni sono competenti per l’esecuzione dell’espulsione dei richiedenti l’asilo respinti che si rifiutano di lasciare volontariamente la Svizzera. Nella prassi, i Cantoni svolgono questo compito in maniera alquanto disparata; in alcuni Cantoni la disponibilità a cooperare va decisamente migliorata. Ad esempio, nel 2019 il Cantone di Basilea Città si è rifiutato di eseguire l’espulsione di un cittadino afghano ordinata dal Tribunale amministrativo federale. Il Governo basilese ha inoltre ignorato l’esplicita sollecitazione dell’allora Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia a eseguire la sentenza giudiziaria. È inaccettabile che alcuni governi cantonali si rifiutino di eseguire espulsioni passate in giudicato mentre le autorità in altri Cantoni ottemperano ai loro obblighi. La Confederazione deve pertanto introdurre un adeguato sistema di incentivi e sanzioni per i Cantoni.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene molto importante che gli allontanamenti siano eseguiti sistematicamente in collaborazione con i Cantoni. Contesta l’ipotesi formulata dall’autore della mozione secondo cui la Confederazione non disporrebbe di mezzi finanziari di pressione per incoraggiare i Cantoni a eseguire in maniera efficace gli allontanamenti.Conformemente all’articolo 46 capoverso 1 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), i Cantoni sono tenuti a eseguire l’allontanamento dei richiedenti l’asilo respinti. A tal fine beneficiano del sostegno della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che controlla l’esecuzione degli allontanamenti. In virtù dell’articolo 89b LAsi, la Confederazione può negare i sussidi federali ai Cantoni che senza motivi giustificabili non adempiono o adempiono solo parzialmente i loro compiti di esecuzione. Dall’introduzione dell’articolo 89b LAsi nel 2016 la SEM ha cessato di versare i sussidi per 490 persone (stato: fine giugno 2024). In tal modo la Confederazione ha risparmiato oltre 27 milioni di franchi, che equivalgono ad altrettante minori entrate per i Cantoni interessati. Il numero di casi in cui i sussidi sono stati sospesi è diminuito nettamente negli ultimi anni, dimostrando che l’articolo 89b LAsi esplica anche un effetto preventivo. Conformemente all’articolo 46 capoverso 3 LAsi, la SEM pubblica annualmente questi dati nel quadro del monitoraggio dell’esecuzione degli allontanamenti.La Confederazione dispone quindi già di un sistema efficace per sanzionare finanziariamente i Cantoni che non adempiono o adempiono solo in parte i loro obblighi in materia di esecuzione (cfr. in proposito anche la Mo. 23.4351 CdF-S «Freno alle spese nel settore dell’asilo», che il Consiglio federale propone di accogliere). Il Consiglio federale ritiene inopportuno e inutile introdurre anche un incentivo finanziario («bonus»). I Cantoni hanno infatti interesse, sul piano finanziario, a eseguire in maniera efficace gli allontanamenti in modo da ridurre nettamente i costi legati al soggiorno degli interessati. L’introduzione di un meccanismo che premia gli allontanamenti eseguiti, come chiede l’autore della mozione, comporterebbe costi per la Confederazione. Inoltre, il Consiglio federale non ritiene appropriato ricompensare finanziariamente i Cantoni – che già ricevono indennità forfettarie – per l’adempimento di un compito legale. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la richiesta principale dell’autore della mozione sia adempiuta e che attualmente non sia necessario adottare ulteriori misure.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.