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24.3625 · Mozione · 2024-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Con la seguente mozione si chiede al CF di formulare delle proposte per delle eccezioni all’articolo 25 cpv 3 della Costituzione federale, affinché l’espulsione di terroristi islamici condannati verso i paesi d’origine sia sempre possibile, anche se i paesi in questione sono ritenuti “non sicuri”.

Begründung

A seguito del recente attentato di matrice terroristica islamica a Mannheim, messo a segno da un asilante afghano, il governo tedesco (rossoverde!) ha annunciato un inasprimento delle norme sull’espulsione di migranti che commettono atti criminali e terroristici, anche verso paesi “non sicuri” come Afghanistan e Siria.

Si pone dunque, di nuovo, il tema dell’espulsione dei terroristi islamici verso paesi d’origine dove rischierebbero “la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano”. Espulsione che si troverebbe tuttavia in contraddizione con l’articolo 25 cpv. 3 della Costituzione federale e con l’articolo 3 della CEDU.

Nel dicembre 2016 venne depositata dall’allora CN Fabio Regazzi la mozione 16.3982, la quale chiedeva di “procedere all'allontanamento di jihadisti condannati per atti a favore dell'ISIS nei rispettivi paesi, anche se questi sono considerati poco sicuri".

La mozione 16.3982 venne adottata da entrambe le Camere - nel settembre 2018 dal CN, nel marzo 2019 dal CS - fu però tolta dal ruolo nel 2022, in quanto la maggioranza, ritornando sui propri passi, la reputò inconciliabile con la Costituzione federale e con il diritto internazionale.

Dal deposito della mozione 16.3982, l’immigrazione in Svizzera da paesi islamisti si è ulteriormente impennata, così come in generale il rischio di crimini jihadisti. La nuova legge contro il terrorismo non fornisce una risposta al problema delle espulsioni dei jihadisti, che devono essere certe e sistematiche. L’art. 25 cpv 3 Cost, dal canto suo, risale ad un periodo antecedente alla diffusa minaccia terroristica attuale. Non è più sostenibile che, in una valutazione degli interessi contrapposti, il diritto all’integrità fisica di un terrorista straniero abbia la precedenza sulla sicurezza interna della Svizzera. E’ pertanto necessario prevedere delle eccezioni all’articolo costituzionale citato. Quanto all’art. 3 CEDU, la questione si supera tramite disdetta della CEDU (vedi mozione 24.3405).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto del 4 maggio 2022 sullo stralcio della mozione Regazzi 16.3982 «Espulsione di terroristi verso i loro paesi di origine, sicuri o meno» (FF 2022 1229), il Consiglio federale descrive la problematica – sulla quale ritorna la presente mozione – delle espulsioni giudiziarie, delle espulsioni ai sensi della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) e degli allontanamenti che non possono essere eseguiti poiché incompatibili con il divieto di respingimento, ad esempio se l’interessato rischia in maniera seria e concreta di essere vittima di torture, trattamenti inumani o qualsiasi altra forma di violazione grave dei diritti umani nel Paese di destinazione. Nel rapporto il Consiglio federale analizza inoltre in dettaglio gli aspetti giuridici del divieto di respingimento, che costituisce una norma imperativa del diritto internazionale ed è garantito sia dal diritto internazionale che da quello nazionale. Il diritto internazionale cogente non sancisce solo il principio di non respingimento, ma anche il divieto della tortura, del genocidio e della schiavitù.L’articolo 25 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) corrisponde all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Prevede un divieto totale di respingere una persona sul territorio di uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. Questo diritto fondamentale alla protezione dal respingimento fa parte del diritto internazionale cogente e mira a garantire il rispetto della dignità umana e la protezione dell’integrità fisica e psichica di ogni persona. È intangibile nella sua essenza (art. 36 cpv. 4 Cost.) ‒ anche nel contesto del terrorismo. Le norme imperative del diritto internazionale sono inderogabili e costituiscono pertanto un limite materiale sia per le revisioni costituzionali proposte e preparate dalle autorità sia per quelle provenienti da iniziative popolari (art. 139 cpv. 3, 193 cpv. 4 e 194 cpv. 2 Cost.). Deroghe all’articolo 25 capoverso 3 Cost. come quelle richieste dalla mozione violerebbero il diritto internazionale cogente. Il legislatore federale non può proporre revisioni di questo tipo in quanto deve rispettare la Costituzione (art. 5 cpv. 1 Cost.).Il diritto vigente permette già di espellere terroristi islamici condannati verso il loro Paese d’origine, anche se non è considerato «sicuro», a condizione che l’autorità d’esecuzione, che esamina caso per caso i rischi legati all’espulsione, giunga alla conclusione che il principio di non respingimento è rispettato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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