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24.3627 · Mozione · 2024-06-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza sul settore degli autoveicoli (OAuto) al fine di assicurare la prestazione della garanzia del costruttore per le importazioni parallele o dirette di autoveicoli, indipendentemente dal canale di distribuzione.

Begründung

L’attuazione della mozione 18.3898, accolta dal Parlamento, non ha tenuto conto di un punto fondamentale. Secondo l’interpretazione giuridica della COMCO, al momento dell’importazione i veicoli importati per via parallela perdono la garanzia del costruttore (GC); ciò viene motivato con la necessità di proteggere il sistema di distribuzione selettiva. Per porre rimedio a questa lacuna, la mozione 18.3898 chiedeva che fosse posta in vigore la versione 2002 della Comunicazione autoveicoli. All’epoca l’annullamento della GC non era consentito. Modificando l’OAuto il Consiglio federale può eliminare questa distorsione della concorrenza e l’ostacolo al commercio di veicoli elettrici. Il problema diventa ancora più urgente con l’aumento del numero di questi veicoli, spesso provvisti di una GC di 8–10 anni, applicata soprattutto sulla batteria. Nel caso di un intervento in garanzia, la sostituzione della batteria può arrivare a costare anche più di 16 000 franchi. La situazione attuale, in cui la GC è concessa soltanto per i veicoli acquistati attraverso la rete di distribuzione ufficiale, comporta un notevole onere economico per i consumatori che scelgono un’importazione parallela. Il rifiuto di concedere la GC non ha una giustificazione né economica né giuridica. La GC è sempre compresa nel prezzo del veicolo quando quest’ultimo lascia lo stabilimento di produzione. Il costruttore ne tiene conto nel calcolo del prezzo, a prescindere dal fatto che il veicolo venga venduto da un rivenditore indipendente o da un concessionario monomarca. Se il costruttore facesse questa differenza, il veicolo dovrebbe essere disponibile senza GC. Non è però così: rifiutare di concedere la GC solo perché nella vendita è coinvolto un rivenditore indipendente comporta un guadagno ingiustificato per il costruttore.Il rifiuto di concedere la GC mette a rischio la concorrenza «intrabrand» transfrontaliera. Con l’articolo 5 capoverso 4 LCart il Parlamento ha preso provvedimenti per non impedire le importazioni parallele. Il rifiuto di concedere la GC porta di fatto a un isolamento del mercato svizzero.La concessione della GC per i veicoli importati per via parallela non pregiudica il sistema di distribuzione ufficiale del costruttore. Ognuno di questi veicoli, infatti, è stato acquistato in un determinato momento da un partner di distribuzione ufficiale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione Pfister Gerhard 18.3898 è stata attuata con l’emanazione dell’ordinanza del 29 novembre 2023 concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (ordinanza sul settore degli autoveicoli, OAuto; RS 251.6). L’OAuto è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e ha sostituito la Comunicazione autoveicoli della Commissione della concorrenza (COMCO) del 29 giugno 2015 nella versione del 9 settembre 2019. Il Consiglio federale ha già specificato nella sua risposta all’interpellanza Pfister Gerhard 24.3311 che le condizioni quadro della legislazione garantiscono l’illiceità del rifiuto ingiustificato di fornire prestazioni in garanzia nel settore degli autoveicoli.Per tutti gli autoveicoli vale in linea di principio la garanzia di due anni prevista dall’articolo 210 del Codice delle obbligazioni. Su eventuali garanzie superiori ai due anni decidono il costruttore e i distributori. Non è previsto che la garanzia del costruttore venga concessa in maniera generalizzata a prescindere dal canale di vendita. Nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva un fornitore di autoveicoli può infatti limitare tale garanzia ai veicoli che vengono venduti dai distributori autorizzati (cfr. n. marg. 8 delle spiegazioni sull’OAuto della COMCO del 4 dicembre 2023). I distributori devono spesso effettuare notevoli investimenti per essere ammessi alla rete di distribuzione selettiva (per es. spazi espositivi o personale qualificato) e la limitazione in questione può servire a proteggere questi investimenti e quindi i sistemi di distribuzione selettiva. Secondo la prassi della COMCO (cfr. DPC 2014/2, 411 n. marg. 41 f., Jura), una limitazione della garanzia del costruttore agli autoveicoli della rete di distribuzione ufficiale è ammessa. Il diritto europeo, che serve da modello in particolare nella valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di cartelli (cfr. in merito per es. DTF 143 II 297 consid. 6.2.3, Gaba), la considera a sua volta ammissibile (cfr. CGUE del 13 gennaio 1994, C-376/92, Metro/Cartier, ECLI:EU:C:1994:5, n. marg. 32 f.).La limitazione della garanzia del costruttore agli autoveicoli della rete di distribuzione ufficiale non comporta un isolamento del mercato ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 della legge sui cartelli (RS 251). Anche con una simile restrizione, sia i clienti finali che i distributori autorizzati in Svizzera possono acquistare autoveicoli (con la garanzia del costruttore) presso distributori autorizzati all’estero. Da parte loro, i distributori autorizzati all’estero possono vendere autoveicoli (con la garanzia del costruttore) in Svizzera sia su richiesta di un cliente finale che di propria iniziativa. Non si ravvisa pertanto un isolamento del mercato. Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario intervenire per motivi di politica della concorrenza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.