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24.3642 · Mozione · 2024-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche di legge e di prassi all'interno della SEM, così come negli altri apparati amministrativi della Confederazione e dei Cantoni, quando il compito è a loro demandato, affinché l'utilizzo del test medico, auxologico o equivalente, sia usato in modo sistematico nei casi ove l'età dei richiedenti l'asilo che si dichiarano minorenni è dubbia.

Begründung

In risposta all'interrogazione "23.1025 Falsi minorenni richiedenti l'asilo. Perché non far capo al test auxologico per smascherarli?" il Consiglio federale ha confermato che quando ci sono dei dubbi sulla reale età dei richiedenti l'asilo che si dichiarano minorenni, la legge permette alla SEM di commissionare una perizia medica. La stessa SEM fa capo a questo ausilio però in modo occasionale, di fatto per molti richiedenti l'asilo che si dichiarano minorenni e che in realtà non lo sono, beneficiano di un trattamento di cui non avrebbero diritto.

Nel quadro giuridico svizzero vi è una netta distinzione tra minorenni e maggiorenni, lo stesso vale per il trattamento ricevuto nelle strutture di alloggio, così come per quanto riguarda la tutela riservata a chi è in minore età.

Il caso citato nell'interrogazione, dove tre richiedenti l'asilo soggiornanti in Svizzera sono stati arrestati in Italia per aver rapinato un giovane svizzero nel pieno centro di Como. Per le autorità svizzere i tre richiedenti erano minorenni, le autorità italiane che non hanno ritenuto verosimile la loro età, hanno commissionato una perizia auxologica che ha permesso di determinare con chiarezza che in realtà erano tutti maggiorenni. Sono di conseguenza stati arrestati e trattati, giustamente, come maggiorenni.

Una modifica del quadro giuridico e della prassi si rende necessaria per farsì che si possa verificare con maggiore precisione le generalità dei richiedenti l'asilo.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Come indicato nella risposta all’interrogazione Marchesi 23.1025 «Falsi minorenni richiedenti l'asilo. Perché non far capo al test auxologico per smascherarli?», la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) permette già alla SEM di ricorrere a perizie mediche in caso di dubbio sulla minore età dichiarata da un richiedente l’asilo (art. 17 cpv. 3bis LAsi). Se al momento del deposito della domanda d’asilo una persona sprovvista di documenti d’identità validi si dichiara minorenne non accompagnato viene anzitutto svolta un’audizione specifica in cui sono raccolte le informazioni necessarie per valutare l’insieme di indizi relativi alla minore età dichiarata (cfr. anche le risposte alle interpellanze Fridez 16.3613 «Metodi di determinazione dell'età dei giovani migranti» e Mazzone 16.3598 «Determinazione dell'età dei richiedenti l'asilo. Gli studi medici sono scientificamente attendibili e giuridicamente accettabili?»). Se le informazioni raccolte durante l’audizione permettono di concludere che la minore età non è credibile, non occorre disporre altre misure istruttorie; l’interessato è considerato maggiorenne, nel rispetto delle garanzie procedurali (cfr. la risposta alla domanda Dettling 23.7184 «Des mineurs de 25 ans parmi les RMNA?»). Se per contro gli elementi riuniti non consentono di fugare i dubbi sulla minore età dichiarata, la SEM ordina una perizia medica. Fintanto che la maggiore età non è stabilita, l’interessato è considerato minorenne.Inoltre, nella risposta all’interpellanza Quadri 23.3656 «Finti rifugiati, finti minorenni, ma veri delinquenti. Va tutto bene? Gli orari di libera uscita sono ancora adeguati?», è stato evidenziato che durante la procedura di determinazione dell’età l’interessato può ad esempio munirsi di un permesso di uscita rilasciato dal centro federale d’asilo su cui figura la data di nascita indicata al momento della presentazione della domanda d’asilo. Il permesso non attesta tuttavia la minore età del suo detentore. Le regole concernenti la registrazione uniforme e la modifica dei dati personali nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) stabiliscono peraltro che l’identità (cognome, nome, data di nascita, nazionalità, sesso, luogo di nascita all’estero, etnia) è considerata certa se la persona in questione può presentare un documento di legittimazione o di viaggio nazionale autentico, valido e intestato a suo nome. L’identità non è invece considerata certa se i dati personali sono registrati soltanto in base alle sue dichiarazioni (Istruzione del 1° luglio 2022 concernente la registrazione e la modifica dei dati personali nel SIMIC, www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > 3 Regolamentazione del soggiorno). La richiesta, formulata nella mozione, di effettuare perizie mediche in caso di dubbio sulla minore età dichiarata da un richiedente l’asilo non accompagnato è pertanto già adempiuta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.