24.3643 · Mozione · 2024-06-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di legge avente lo scopo di assoggettare gli interventi sul corpo umano senza finalità preventiva né terapeutica a disposizioni specifiche che ovviino al solo obbligo di mezzi previsto dal contratto di mandato.
Begründung
Gli interventi sul corpo umano senza finalità preventiva né curativa, eseguiti a scopi estetici o legati alla moda, sono in aumento e interessano clienti sempre più giovani, spesso poco informati e incapaci di resistere alla pressione delle tendenze in voga.Questo mercato è talmente redditizio che molti dermatologi formati nelle nostre strutture stanno abbandonando la loro attività tradizionale per concentrarsi sulla chirurgia estetica.Il fenomeno sta generando problemi che non sono affrontati dalle disposizioni di legge vigenti.Da un lato, la giurisprudenza attuale assoggetta il rapporto tra il terapeuta o la persona che opera sul corpo umano e il paziente o cliente a un contratto di mandato (art. 394 segg. CO), con un obbligo di mezzi e non di risultato. Questa scelta è giustificata se l’intervento ha uno scopo preventivo o curativo, altrimenti il terapeuta può rinunciare a intervenire quando il risultato non è garantito. Il corrispettivo di questa qualificazione giuridica è l’obbligo per il terapeuta di informare il paziente, segnatamente sui rischi e sui benefici dell’intervento, affinché egli possa esprimere il proprio consenso informato prima che l’intervento incida sulla sua integrità fisica (DTF 108 II 59). Dall’altro lato, le conseguenze indesiderate di questi interventi che causano un danno alla salute sono in ultima analisi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, e quindi della collettività degli assicurati, sebbene il comportamento a rischio all’origine sia dovuto all’influenzabilità del cliente e, in molti casi, all’avidità della persona che opera. L’esclusione dalla copertura LAMal, che potrebbe essere un’alternativa, non può essere ragionevolmente applicata, poiché la modesta situazione finanziaria delle persone che si sottopongono a questi interventi potrebbe indurle a rinunciare alle cure necessarie.Oggi la persona che opera si sottrae alla propria responsabilità dimostrando di aver adottato le misure necessarie per garantire che il risultato indesiderato non si verifichi, senza dover rispondere di un risultato non conforme a quanto concordato con il cliente. Questa soluzione non è più accettabile.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di principio, per gli interventi di chirurgia plastica vigono i medesimi requisiti previsti per altri tipi di interventi (cfr. Ip. Wermuth 18.3503). In tal senso, l’accertamento che precede l’intervento e l’intervento stesso devono essere eseguiti nel rispetto delle regole riconosciute dalle scienze mediche. Nell’ambito del loro obbligo di diligenza, i medici sono tenuti a fare tutto il possibile per evitare errori. Inoltre si applica il principio del consenso libero e informato: chi esegue un intervento senza prima effettuare l’accertamento e ottenere il consenso della persona interessata commette un’attività illecita, è responsabile dei danni causati ed è perseguibile penalmente, anche se l’intervento è stato eseguito secondo le regole dell’arte. La dottrina e la giurisprudenza accordano un trattamento speciale alla chirurgia estetica: per questi interventi vige un obbligo di informazione più stringente. Infatti, poiché l’intervento non è necessario dal punto di vista medico, i rischi che ne derivano vanno illustrati in modo ancora più esaustivo.Il Consiglio federale rimane dell’avviso che questi tipi di interventi siano sufficientemente disciplinati e che da parte della Confederazione non vi sia necessità di agire. La vigilanza sull’esercizio delle professioni mediche è di competenza dei Cantoni. Inoltre, un disciplinamento come quello auspicato dall’autore della mozione non sarebbe opportuno per diversi motivi. In particolare, i processi del corpo umano sono complessi e non possono essere completamente controllati da chi esegue il trattamento. È quindi generalmente accettato che non è possibile garantire il successo di un trattamento, e questo vale anche per la chirurgia estetica. Pertanto, dal momento che non si può garantire il risultato di una prestazione, non si può nemmeno pretenderlo legalmente. Per questo motivo, gli interventi medici sottostanno generalmente al diritto contrattuale. Va inoltre osservato che, per quanto riguarda un’eventuale responsabilità, a prescindere dalla qualifica del contratto, la responsabilità per le cosiddette violazioni positive del medesimo (ossia i danni causati nell’adempimento degli obblighi contrattuali alla persona che si sottopone a trattamento) è ammessa soltanto in caso di violazione dell’obbligo di diligenza secondo le regole dell’arte. Il Consiglio federale condivide la valutazione dell’autore della mozione secondo cui un’esclusione dalla legge federale sull’assicurazione malattie non sia praticabile. Al riguardo rinvia alla mozione Humbel 12.3246, respinta dal Consiglio degli Stati. Come affermato dallo stesso Consiglio federale e anche nel rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati, questo comporterebbe un cambiamento di paradigma indesiderato. Per la definizione determinante di malattia, la causa del danno alla salute non ha alcuna importanza, sempreché possa essere escluso l’infortunio (principio di solidarietà). Infine, obiettivamente e in considerazione del principio della parità di trattamento, non sarebbe giustificabile escludere dall’obbligo di prestazione unicamente le cure successive a interventi di chirurgia estetica non rimborsati dall’assicurazione malattie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.